Smart working: due modalità di comunicazione fino al 31 dicembre 2022

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Smart working, dal Ministero del Lavoro arrivano nuovi chiarimenti sulle modalità di comunicazione. Fino al 31 dicembre 2022 saranno due le possibilità a disposizione. Si continua ad utilizzare la procedura emergenziale se manca l'accordo individuale, mentre se è stato già siglato si dovrà utilizzare la procedura ordinaria.

Smart working: due modalità di comunicazione fino al 31 dicembre 2022

Smart working, fino al 31 dicembre 2022 ci saranno due possibili modalità di comunicazione.

I chiarimenti arrivano dal Ministero del Lavoro, il quale tramite il comunicato stampa del 28 settembre 2022, specifica che per i periodi di lavoro agile che finiscono prima della fine dell’anno sarà disponibile la comunicazione semplificata senza necessità di accordi individuali.

Per i periodi che, invece, si protraggono oltre il 31 dicembre, oppure se è stato sottoscritto l’accordo individuale, si dovrà seguire la procedura ordinaria.

Smart working: due modalità di comunicazione fino al 31 dicembre 2022

Il Ministero del Lavoro, nel comunicato stampa del 28 settembre 2022, fornisce ulteriori chiarimenti sulla comunicazione dello smart working.

La procedura emergenziale, cioè la comunicazione semplificata senza necessità di sottoscrivere l’accordo individuale con il datore di lavoro, è stata prorogata al 31 dicembre 2022.

La novità è arrivata in fase di conversione in legge del Decreto Aiuti bis, entrato in vigore il 22 settembre.

La proroga è arrivata quindi dopo la precedente scadenza del 31 agosto, e di fatto prima dell’annuncio delle novità si è temporaneamente tornati alle modalità ordinarie, ossia all’obbligo di stipulare l’accordo individuale.

Il Decreto Semplificazioni, poi, ha introdotto diverse novità in materia come la nuova procedura di comunicazione, per cui a regime è sufficiente inviare al Ministero i nominativi dei lavoratori coinvolti e la data di inizio e fine del periodo di smart working, senza dover allegare anche gli accordi.

Tutti questi passaggi hanno creato non poca confusione sulle procedure da seguire per una corretta trasmissione dei documenti.

Nel comunicato stampa il Ministero chiarisce che con la procedura semplificata (senza accordo) si potranno inviare solamente le comunicazioni riguardanti periodi di lavoro agile che terminano entro il 31 dicembre 2022.

Nel caso in cui questi periodi dovessero estendersi oltre tale scadenza, oppure siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura ordinaria, prevista dal Decreto Semplificazioni (accordo individuale e trasmissione semplificata).

Smart working: proroga fino al 31 dicembre 2022 per l’attivazione senza accordo individuale

La modalità semplificata, attivazione senza accordo individuale e comunicazione facilitata, è stata la procedura in vigore durante la pandemia.

Introdotta dall’art. 90 del Decreto Rilancio, n. 34/2020, è stata in vigore fino al 31 agosto 2022 per poi essere prorogata dallo scorso 22 settembre fino alla fine dell’anno.

Per i periodi di lavoro agile fino al 31 dicembre, dunque, i datori di lavoro privati potranno inviare in via telematica al Ministero del lavoro solamente il documento con i nominativi dei lavoratori e la data di inizio fine dello svolgimento della prestazione con questa modalità e senza dover sottoscrivere l’accordo individuale.

Smart working: dopo il 31 dicembre 2022 si torna all’accordo individuale

Il periodo di deroga per l’attivazione dello smart working senza accordi individuali, tramite procedura semplificata, termina il 31 dicembre 2022, e a partire dal 1° gennaio 2023 sarà necessario tornare a sottoscrivere l’accordo tra le parti, come previsto originariamente dagli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017 e sulla base dei contratti collettivi.

Per la definizione dell’accordo sarà necessario seguire le linee guida fornite nel protocollo del Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali per cui è obbligatorio specificare almeno:

  • durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono far scattare sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  • strumenti di lavoro;
  • tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dallo Statuto dei Lavoratori che dalla normativa sulla privacy;
  • attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Resta, però, la facilitazione per l’invio della comunicazione così come previsto dal Decreto Semplificazioni. I datori di lavoro potranno inviare solamente i nominativi dei lavoratori e le date del periodo senza dover allegare gli accordi.

Pertanto, come indicato dal Ministero, per i periodi di lavoro agile che si protraggono oltre questa scadenza, oppure nel caso in cui sia stato sottoscritto l’accordo, si dovrà procedere con la procedura ordinaria, specificata nel decreto ministeriale n. 149/2022.

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