Secondo acconto IRES 2022: istruzioni e codice tributo per il modello F24

Tommaso Gavi - Ires

Secondo acconto IRES 2022, entro la scadenza del 30 novembre 2022 deve essere effettuato il pagamento. Le istruzioni da seguire e il codice tributo da inserire nel modello F24 per il pagamento dell'imposta

Secondo acconto IRES 2022: istruzioni e codice tributo per il modello F24

Secondo acconto IRES 2022: entro la scadenza del 30 novembre 2022 i contribuenti interessati devono provvedere al versamento dell’imposta.

Devono pagare l’IRES le società, gli enti commerciali e non commerciali

Per il pagamento, all’interno del modello F24 deve essere inserito il codice tributo 2002, che si riferisce a Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

Il punto sulle regole per il pagamento entro i termini delle imposte, scadenza che accomuna il secondo o unico acconto di IRPEF, IRES, IRAP.

Secondo acconto IRES 2022, chi deve pagare entro la scadenza del 30 novembre?

L’IRES, Imposta sul Reddito delle Società deve essere pagata da un’ampia platea di contribuenti. L’aliquota dell’imposta è pari al 24 per cento.

I soggetti interessati dalla scadenza del 30 novembre 2022 sono i seguenti:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti in Italia;
  • gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit);
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.

Si considerano fiscalmente residenti in Italia i soggetti che rientrano nell’elenco:

  • le società o enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia;
  • i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, con almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
  • i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto sopra richiamato quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato trasferisce proprietà di beni immobili, diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Per il pagamento valgono le stesse regole stabilite per le altre imposte sui redditi.

Deve essere versato il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e l’acconto per l’anno successivo, in una o in due rate a seconda dell’importo.

A fornire le precisazioni sui versamenti dell’imposta sono le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate si legge:

“il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 è dovuto:

  • per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100 per cento (comma 18 dell’art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2013) dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65;
  • per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’articolo 10-bis), nella misura pari al 100 per cento dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.”

Nella tabella di sintesi sono riportate le percentuali dell’acconto dovuto e il caso in cui si paga in un’unica soluzione.

Scadenza IRES 30 novembre
Acconto in un’unica soluzione Importo inferiore a 103 euro
50 per cento dell’acconto Soggetti ISA importo superiore a 103 euro
60 per cento dell’acconto Soggetti non ISA importo superiore a 103 euro

Entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello che chiude il periodo d’imposta deve essere versata l’unica rata degli importi che non superano i 103 euro.

Per i soggetti ISA le due rate da pagare devono avere lo stesso importo:

  • 50 per cento dell’acconto entro il 30 giugno;
  • 50 per cento come secondo acconto entro il 30 settembre.

Per i soggetti per i quali non si applicano gli ISA, invece:

  • 40 per cento dell’acconto entro il 30 giugno;
  • 60 per cento dell’acconto entro il 30 novembre.

Secondo acconto IRES 2022, istruzioni e codice tributo per la compilazione del modello F24

Entro la scadenza del 30 novembre 2022 i contribuenti devono compilare il modello F24 inserendo l’apposito codice tributo 2002.

La sequenza di cifre è riportata nella tabella riassuntiva.

Codice tributoDenominazione
2002 IRES- ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE-ART.72 DEL DPR 917/86 COSI COME MODIFICATO DAL DLGS 344/03- RISOLUZIONE N.76/E DEL 27/05/04

Di seguito, nella tabella riepilogativa, si riportano anche gli altri codici tributo di riferimento.

La compilazione del modello F24 è diversa a seconda del fatto che il contribuente debba pagare il saldo o il primo acconto.

I codici tributo da inserire sono i seguenti:

  • codice tributo 2003 per il saldo;
  • codice tributo 2001 per il primo acconto.

In linea generale devono essere versati anche gli importi relativi alle addizionali e alla maggiorazione. Di seguito i codici tributo di riferimento.

Codice tributo Denominazione
2014 Addizionale Ires 4 per cento settore petrolifero e gas - art. 3, c. 2, legge 7/2009 - acconto seconda rata o in unica soluzione
2042 Addizionale Ires per gli intermediari finanziari - acconto seconda rata o in unica soluzione
2019 Maggiorazione Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione (per le società che si qualificano di comodo)

Infine un ultimo aspetto merita particolare attenzione: così come per l’IRPEF, per l’IRAP, per la cedolare secca e per le altre imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2022 non è prevista la possibilità di pagare a rate.

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