Da un quesito posto da un contribuente, lo spunto per una scheda pratica riguardante la novità introdotta dal recente Decreto PNRR ivi compreso il corretto smaltimento dei vecchi scontrini POS
Negli ultimi mesi è stata introdotta una delle semplificazioni più concrete per chi gestisce una attività commerciale e ancora non molto conosciuta dagli interessati.
Grazie all’Articolo 8 della Legge n. 50/2026, in vigore dallo scorso 21 aprile 2026, è caduto l’obbligo di conservare per 10 anni le ricevute cartacee emesse dai terminali POS dopo ogni pagamento elettronico.
Di seguito vengono analizzate le novità nella gestione quotidiana del punto vendita e le regole per adeguarsi correttamente.
Scontrini POS addio, le novità e cosa cambia concretamente in negozio
Il testo normativo stabilisce che il flusso digitale sostituisce integralmente il documento cartaceo:
“Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari [...] possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta [...], a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all’articolo 2220 del codice civile.”
Ma cosa cambia in concreto per gli esercenti?
Per semplicità di esposizione ho qui focalizzato i tre punti principali.
1. Eliminazione delle ricevute POS cartacee
La copia commerciante stampata dal terminale POS dopo una transazione con carta di credito, debito o prepagata non deve più essere archiviata avendo la norma delegato ai flussi digitali la prova legale della transazione.
2. Valore legale dell’estratto conto digitale
Gli estratti conto e i riepiloghi dei movimenti forniti online dalla banca o dall’operatore del POS come Nexi, SumUp, Axerve, sono considerati documenti validi a tutti gli effetti di legge a condizione che riportino i dettagli della transazione ovvero data ora e importo.
3. Gestione della stampa per il cliente
Se il cliente non richiede espressamente la ricevuta cartacea del POS, l’esercente non è tenuto a stamparla e i terminali che permettono l’invio della ricevuta tramite SMS o email assolvono pienamente agli obblighi di legge.
Cosa non cambia e gli errori da evitare
La semplificazione riguarda esclusivamente la tracciabilità del pagamento e non modifica gli adempimenti fiscali della vendita.
Il Documento Commerciale resta obbligatorio: è necessario continuare a emettere e trasmettere telematicamente lo scontrino fiscale tramite il registratore di cassa telematico. L’Articolo 8 elimina solo la ricevuta del POS ma non il documento commerciale.
Invariata anche la fatturazione elettronica: restano obbligatorie tutte le regole vigenti per l’emissione delle fatture elettroniche verso i clienti che ne fanno richiesta.
Stessa considerazione sul fronte della conservazione dei documenti fiscali a 10 anni: i registri contabili le fatture, i riepiloghi dei corrispettivi telematici e anche gli estratti conto sopra citati devono comunque essere conservati per un decennio secondo quanto previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile.
I vantaggi pratici per l’attività
La norma comporta in ogni caso numerosi vantaggi pratici:
- riduzione degli archivi fisici: si elimina la necessità di stoccare scatole e faldoni contenenti i rotoli di carta termica delle transazioni passate;
- inalterabilità dei dati: la carta termica tende a sbiadire e a diventare illeggibile nel giro di pochi mesi mentre l’estratto conto conservato digitalmente garantisce la leggibilità dei dati nel tempo tutelando l’esercente in caso di controlli fiscali;
- risparmio economico e ambientale: minore stampa si traduce in un minor consumo di rotoli di carta per il terminale e in una riduzione dei costi vivi di gestione.
Una raccomandazione finale di carattere ecologico
Anche l’adempimento tributario può comportare dei riflessi di carattere ecologico come questo qui di seguito segnalato,
Infatti, nel caso di svuotamento dei vecchi archivi cartacei delle ricevute POS si ricorda che i foglietti sono composti da carta termica la quale va smaltita nel rifiuto indifferenziato o residuo secco, poiché i trattamenti chimici che attivano il calore impediscono il riciclo della cellulosa.
A questa raccomandazione fanno eccezione solo i nuovi scontrini ecologici e certificati che riportano sul retro una specifica dicitura o un logo di riciclabilità per la carta.
In conclusione, avremo meno carta nei cassetti e meno sprechi per l’ambiente, ma soprattutto meno tempo perso a rincorrere rotoli termici che finiscono sempre sul più bello.
Da oggi anche le transazioni fiscali possono viaggiare esclusivamente sui server così potrete recuperare spazio per la vostra merce.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scontrini POS cartacei addio: guida pratica per commercianti ed esercenti