TFR: in scadenza il primo termine per la destinazione al fondo pensione

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il 31 agosto segna la prima scadenza per la scelta della destinazione del TFR dopo l’entrata in vigore delle nuove regole. I nuovi assunti dal 1° luglio hanno 60 giorni di tempo

TFR: in scadenza il primo termine per la destinazione al fondo pensione

Chi è stato assunto il 1° luglio deve scegliere cosa fare del proprio TFR.

Oggi, 31 agosto, segna la prima data di scadenza prevista dalla nuove regole. I neo assunti hanno infatti 60 giorni di tempo per decidere se tenere il trattamento di fine servizio in azienda oppure se destinarlo ad un fondo pensione.

Secondo le nuove regole in vigore da luglio, senza una chiara presa di posizione il TFR viene automaticamente inviato ad un fondo pensione.

Va detto che non esiste una scadenza uguale per tutti. I 60 giorni decorrono dalla data della singola assunzione, quindi ogni lavoratore ha la sua. Quella di oggi riguarda chi è stato assunto il 1° luglio.

TFR: in scadenza il termine per la destinazione al fondo pensione

Da luglio sono in vigore le nuove regole per la destinazione del TFR, il trattamento di fine servizio. Tutti i neo assunti dallo scorso mese in poi hanno 60 giorni di tempo per decidere se:

  • lasciare il TFR in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS per aziende che superano la soglia dimensionale prevista dalla legge, come vedremo più avanti), dove continua a maturare secondo le regole ordinarie;
  • destinare il TFR a un fondo pensione (quello previsto dal CCNL o un altro), che investirà le somme per generare rendimenti nel tempo.

Per chi è stato assunto il 1° luglio tale termine è in scadenza oggi, 31 agosto (il 30 era domenica). La giornata di oggi rappresenta dunque l’ultima possibilità per effettuare la scelta per chi non l’avesse ancora fatto.

Va specificato che, secondo le nuove regole, in mancanza di una decisione espressa compilando l’apposito modulo fornito dal datore di lavoro il TFR viene automaticamente destinato ad un fondo pensione.

In questi casi, infatti, trova applicazione il cosiddetto meccanismo del silenzio-assenso, per cui il TFR maturando viene automaticamente trasferito al fondo pensione di riferimento previsto dall’accordo sindacale aziendale o, in mancanza di questo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) oppure, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti in azienda.

Se, invece, non è previsto un fondo pensione di riferimento il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa, ovvero il fondo “Cometa”.

Oggi scade quindi il primo termine della nuova adesione automatica. Il temine, come detto, non vale per tutti ma solo per chi è stato assunto il 1° luglio. Domani sarà il turno di chi è stato assunto il 2 e così via. Si contano, infatti, 60 giorni dalla data di assunzione.

Di seguito alcuni esempi di scadenze per chi è stato assunto dopo il 1° luglio.

Data di assunzioneScadenza per la scelta
15 luglio 2026 14 settembre 2026
31 luglio 2026 29 settembre 2026
17 agosto 2026 16 ottobre 2026
31 agosto 2026 30 ottobre 2026

Come effettuare la scelta di destinazione del TFR

La scelta sulla destinazione del proprio TFR deve essere comunicata utilizzando l’apposito modulo TFR, che deve essere fornito dal datore di lavoro al momento dell’assunzione.

In attesa del modello aggiornato definitivo, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il modulo provvisorio (Modulo TFR3 draft), dedicato per l’appunto ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza dal 1° luglio 2026.

Nuovo modulo TFR utilizzabile dal 1° luglio 2026
Scarica il modulo provvisorio messo a disposizione da parte del Ministero del Lavoro sulla scelta di destinazione del TFR

Il modulo si compone di due sezioni. La Sezione 1 è dedicata ai lavoratori di prima assunzione, e dovrà essere compilata esclusivamente da chi si interfaccia con il mondo del lavoro dipendente privato per la primissima volta (o non ha posizioni pregresse).

Sulla destinazione del TFR sono quattro le opzioni a disposizione:

  • Opzione A) - Conferire il TFR in modo automatico: si sceglie di assecondare l’adesione automatica al fondo pensione collettivo/aziendale previsto dal proprio contratto. Di norma il TFR viene trasferito al 100 per cento, a meno che gli accordi collettivi non prevedano percentuali diverse.
  • Opzione B) - Non conferire il proprio contributo economico, in caso di retribuzione annua lorda (RAL) inferiore all’assegno sociale;
  • Opzione C) - Conferire il TFR in modo esplicito: è possibile scegliere di destinare il TFR a un fondo pensione specifico diverso da quello previsto dal CCNL;
  • Opzione D) - Mantenere il TFR in azienda: il lavoratore rifiuta l’adesione alla previdenza complementare e opta per il mantenimento del TFR in azienda o al Fondo di tesoreria INPS. Questa scelta non è vincolante per sempre, ma è possibile iscriversi a un fondo pensione anche in futuro.

La Sezione 2 del modulo è destinata invece ai lavoratori non di prima assunzione con un fondo di pensione già attivo.

Per questa categoria di dipendenti, ossia per chi cambia azienda e ha già attivo un fondo pensione in cui sta versando (o ha versato) il proprio TFR, è possibile scegliere se:

  • Opzione A) - Conferire il TFR in modo automatico: il TFR viene destinato automaticamente al fondo collettivo/aziendale previsto dai contratti della nuova azienda;
  • Opzione B) Non conferire il proprio contributo economico: esattamente come per i neoassunti, in caso di RAL inferiore all’assegno sociale è possibile evitare il versamento del contributo personale, attivando solo il TFR e la quota a carico del datore di lavoro;
  • Opzione C) - Conferire il TFR in modo esplicito: si può scegliere un fondo di previdenza complementare specifico alternativo rispetto a quello previsto dal contratto (ad esempio, il “vecchio” fondo pensione precedente).

In assenza di comunicazione entro 60 giorni, come detto, scatta la regola del silenzio-assenso.