Ferie non godute: contributi da versare entro il 20 agosto

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Manca poco alla scadenza entro cui i datori di lavoro devono provvedere al versamento dei contributi previdenziali in caso di ferie non godute dai dipendenti. Si tratta dei giorni maturati nel 2024 e non fruiti entro il 30 giugno scorso

Ferie non godute: contributi da versare entro il 20 agosto

I datori di lavoro hanno tempo fino alla scadenza del 20 agosto per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti in caso di ferie non godute dai dipendenti.

Si tratta nello specifico dei giorni maturati nel 2024 e non fruiti entro il 30 giugno scorso.

I contributi vanno versati all’INPS tramite flusso Uniemens.

Ferie non godute: scadenza il 20 agosto per versare i contributi

Lo scorso 30 giugno è scaduto il termine a disposizione per la fruizione delle ferie maturate nel 2024 e non godute dai dipendenti.

In caso di violazione, oltre ad essere puniti con sanzioni amministrative, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento dei relativi contributi aggiuntivi, che devono essere versati entro la scadenza del 20 agosto.

Si avvicina dunque il termine ultimo per il versamento delle somme dovute.

L’obbligo scatta in quanto i giorni di astensione dal lavoro, come previsto al (comma 2 dell’art. 2109 del Codice Civile), rappresentano un diritto per lavoratori e lavoratrici.

Durata minima e tempi di fruizione delle ferie sono stabiliti dalla legge n. 66 del 2003, la quale all’articolo 10 prevede che, salvo nei casi previsti dai CCNL e fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, di cui:

  • almeno due settimane vanno godute, anche consecutivamente in caso di richiesta da parte del dipendente, nell’anno di maturazione;
  • le restanti due settimane vanno godute entro i 18 mesi successivi dalla fine dell’anno di maturazione.

Le quattro settimane, in quanto diritto irrinunciabile per i lavoratori, non possono essere sostituite dall’indennità per ferie non godute e per tale ragione è vietata la monetizzazione, sebbene facciano eccezione i casi di risoluzione del rapporto oppure le ferie che superano il periodo minimo previsto dalla legge.

Versamento contribuzione per ferie non godute nella retribuzione di luglio

Lo scorso 30 giugno, dunque, ha segnato come ogni anno il termine dei 18 mesi per la fruizione delle ferie maturate due anni prima, in questo caso nel 2024.

Sono diverse le conseguenze per i datori di lavoro che non permettono ai propri dipendenti la fruizione delle ferie non ancora godute. In primo luogo, sono appunto tenuti al pagamento dei relativi contributi previdenziali aggiuntivi che, come detto, vanno versati entro la scadenza del prossimo 20 agosto all’INPS.

I datori dovranno aggiungere l’importo corrispondente alle ferie non godute alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali del mese di luglio.

Il mancato adempimento comporta anche l’applicazione di sanzioni amministrative, il cui importo varia a seconda della gravità della violazione e del numero di dipendenti coinvolti.

Gli importi delle sanzioni sono stati stabiliti dalla citata legge n. 66/2003, all’art. 18 bis, comma 3, e sono stati maggiorati del 20 per cento dalla Legge di Bilancio del 2019. La sanzione varia:

  • da 120 a 720 euro per le violazioni relative ad un solo anno e che riguardano al massimo 5 lavoratori;
  • da 480 a 1.800 euro per le violazioni che si sono verificate per almeno due anni e hanno coinvolto più di 5 lavoratori;
  • da 960 a 5.400 euro per le violazioni che si sono verificate per più di 4 anni oppure hanno coinvolto almeno 10 lavoratori.

Come ribadito dalla circolare INPS n. 156/2025, l’obbligo contributivo non incide in alcun modo sul diritto al riposo.

Il lavoratore, infatti, ha la possibilità di godere delle ferie anche in un momento successivo rispetto a quello in cui il datore di lavoro versa la relativa contribuzione. Può quindi accadere che l’azienda abbia già assolto agli obblighi previdenziali e il dipendente usufruisca delle ferie successivamente.

In questi casi, il sistema consente un “riequilibrio”, per cui se le ferie vengono effettivamente utilizzate dopo che i contributi sono stati già versati, l’importo precedentemente assoggettato a contribuzione non risulta più dovuto nella forma originaria.

Il datore di lavoro può quindi procedere al recupero delle somme versate, riducendo l’imponibile previdenziale del periodo in cui era stato inizialmente conteggiato il “compenso ferie”.