L’intersezione tra la manovra sui prodotti energetici e il nuovo perimetro soggettivo-oggettivo del tributo regionale: l'incertezza sul parametro kW per i veicoli MHEV, il nodo della regolarità assicurativa in regime di rischio statico e le prospettive di riordino strutturale nella Legge di Bilancio 2027
Il recente impianto normativo introdotto dal Decreto-Legge n. 162 del 17 settembre 2026 delinea un quadro di interventi d’urgenza che intersecano la fiscalità automobilistica e la rimodulazione dei flussi impositivi legati ai prodotti energetici.
Sebbene la disposizione contenuta all’articolo 2 introduca un’esenzione della tassa automobilistica per il solo 2027, una attenta analisi del testo rivela elementi di rilevante complessità applicativa, vuoti interpretativi e asimmetrie sistemiche.
I primi quesiti che stanno giungendo riflettono una profonda incertezza dei contribuenti sulla estensione oggettiva del bonus, sul perimetro soggettivo legato a cointestazione titolarità di partita IVA e sulla reale natura temporanea o strutturale del provvedimento.
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Profili finanziari e meccanismi di copertura erariale
Sotto il profilo della contabilità pubblica, la misura circoscritta alla platea delle sole persone fisiche e limitata a un unico veicolo per contribuente trova un bilanciamento macroeconomico endogeno nella contestuale cessazione del taglio emergenziale alle accise sul gasolio.
Sotto il profilo dei flussi di cassa l’operazione configura un anticipo a favore dell’Erario.
Lo Stato capitalizza immediatamente l’extragettito IVA e accise generato dai rincari dei mesi precedenti quantificabile in decine di milioni di euro mensili consolidando la liquidità erariale entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2026 a fronte di un onere di compensazione verso i bilanci regionali differito all’annualità 2027. Di fatto la pressione fiscale complessiva non subisce una contrazione ma una traslazione dai beni patrimoniali ai consumi energetici escludendo secondo la previsione attuale partite IVA e imprese dall’agevolazione.
Il requisito della regolarità assicurativa alla luce del rischio statico e il nodo dei veicoli storici
Una prima e rilevante criticità interpretativa si annida nel requisito oggettivo che vincola il beneficio alla condizione che il veicolo risulti “regolarmente assicurato”. Tale clausola deve essere necessariamente coordinata con la profonda riforma della disciplina sull’assicurazione obbligatoria introdotta dal recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 recepita dal D.Lgs. n. 184/2023 che ha esteso l’obbligo di copertura RCAa tutti i veicoli immatricolati inclusi quelli stabilmente fermi in aree private o garage introducendo il principio del rischio statico legato alla mera funzione del mezzo.
Trattandosi il bollo di una tassa sulla proprietà e non sulla circolazione l’intersecarsi delle due discipline genera un evidente cortocircuito logico e giuridico che ruota attorno al quesito se la polizza temporaneamente sospesa possa comunque rientrare nella definizione di veicolo “regolarmente assicurato”:
- Insufficienza delle polizze parziali: ai fini di legge un veicolo è considerato regolarmente assicurato solo se coperto da polizza di Responsabilità Civile e i possessori di veicoli conservati in garage per mere ragioni collezionistiche o affettive che scelgono di tutelare il mezzo unicamente sul piano patrimoniale con polizze Incendio e Furto privando lo stesso della copertura RCA obbligatoria per la circolazione rischiano l’esclusione dall’esenzione fiscale;
- Il regime di sospensione per i veicoli storici: il quadro normativo vigente concede ai proprietari di veicoli di valenza storica la facoltà di sospendere formalmente la polizza RCA fino a un massimo di 11 mesi all’anno. Durante tale finestra di sospensione l’obbligo assicurativo decade legittimamente per via amministrativa e per questo sarebbe utile un chiarimento di prassi da parte dell’Amministrazione Finanziaria per stabilire se un veicolo con polizza in corso ma formalmente sospesa soddisfi o meno il requisito del decreto;
- Inidoneità strutturale: qualora il veicolo storico sia permanentemente privo di parti essenziali come un motore smontato esso è esentato per legge dall’obbligo RCAper inidoneità all’uso ed in tale scenario l’assenza di assicurazione è pienamente legittima ma l’attuale formulazione del D.L. n. 162/2026 ne precluderebbe paradossalmente l’accesso allo sgravio sul bollo.
L’asimmetria della soglia degli 80 kW e il calcolo delle motorizzazioni MHEV
Le riserve di ordine tecnico-operativo si concentrano sul rigido sbarramento fissato a 80 kW. Tale parametro determina un evidente disallineamento rispetto alla struttura tariffaria ordinaria del tributo la quale individua storicamente lo spartiacque e l’applicazione delle maggiorazioni al raggiungimento dei 100 kW.
L’interrogativo cardine sul piano tecnico attiene all’omologazione: si considereranno i kW reali complessivi o solo i valori "termici" a libretto?
Il testo del decreto non esplicita infatti se l’accertamento del requisito debba operarsi verificando il dato formale della potenza netta massima del motore termico riportato al campo P.2 della Carta di Circolazione o anche ora “Documento Unico”, oppure se debba computarsi la potenza complessiva "di sistema" nei veicoli a propulsione ibrida.
Tale incertezza rappresenta lo spartiacque applicativo per una vastissima platea di contribuenti del ceto medio. Si pensi alle diffuse motorizzazioni 1.2 Mild Hybrid (MHEV) del gruppo Stellantis le quali commercialmente registrano una potenza combinata di 81 kW che le spingerebbe per un solo chilowatt oltre il limite di legge ma al contrario il ricorso alla prassi consolidata in materia di fiscalità automobilistica che identifica nel campo P.2 del libretto il solo valore del propulsore termico pari a 74 kW per le motorizzazioni in oggetto costituirebbe l’unico reale parametro tecnico per ricondurre tali veicoli all’interno dell’agevolazione.
A questa problematica si aggiunge la discriminazione legata ai veicoli full-electric (EV).
Considerando che il provvedimento non è più una misura risarcitoria del maggior costo del carburante ma come evidente misura di sostegno al reddito e fermo restando che gli effetti della crisi mediorientale si stanno riversando anche sul costo dell’energia elettrica il testo del decreto fa esplicito riferimento alle sole motorizzazioni a benzina gasolio e ibride e molti veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica appartenenti ai segmenti di mercato più accessibili registrano potenze omologate inferiori a 80 kW e l’assenza di un richiamo letterale ed esplicito nel testo del decreto legge rischia di precluderne l’ammissione al beneficio determinando una palese disparità di trattamento normativo rispetto ai modelli endotermici di equivalente potenza.
Ulteriori zone d’ombra: NLT, cointestazioni e flussi procedurali
La verifica della applicazione tecnica del provvedimento evidenzia ulteriori e rilevanti asimmetrie operative che rischiano di paralizzare l’automazione dei sistemi di esenzione regionali:
- Meccanismo di scorporo nel noleggio a lungo termine e leasing: sebbene il decreto includa tra i beneficiari i locatari e gli utilizzatori di flotte, l’esclusione ex lege delle persone giuridiche crea un ostacolo procedurale. Le società di noleggio proprietarie del mezzo pagano cumulativamente il tributo regionale per poi ribaltarlo sui canoni delle persone fisiche ed in assenza di un tracciamento immediato del codice fiscale del locatario privato nelle banche dati regionali è difficile ipotizzare un efficace protocollo operativo per lo scorporo automatico dell’esenzione;
- Cointestazione del veicolo e limiti soggettivi: In caso di veicolo cointestato tra più persone fisiche l’applicazione del criterio dell’"unico veicolo per contribuente"presenta forti lacune non essendo chiaro se la presenza di un cointestatario escluda il mezzo qualora quest’ultimo possieda già un’altra vettura esente o se il sistema consentirà la facoltà di bonus di entrambi i soggetti sul medesimo mezzo;
- Il paradosso della selezione automatica per potenza: Il criterio informatico che attribuisce lo sgravio al veicolo con potenza inferiore in caso di possesso multiplo rischia di danneggiare il contribuente perché la tariffa reale del bollo è legata anche alla classe ambientale come ad esempio nel caso di un veicolo Euro 3 di 70 kW che può risultare sensibilmente più oneroso di un Euro 6 di 78 kW verificandosi che il criterio della minor potenza non coincide necessariamente con il massimo risparmio economico;
- Il regime dei Fringe Benefit e dei veicoli a uso promiscuo: Resta infine indeterminato il trattamento dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti perché qualora la vettura rimanga intestata al soggetto datore di lavoro ma assegnata stabilmente alla persona fisica che ne sconta la tassazione in busta paga l’attuale impianto letterale esclude il mezzo dal beneficio generando una evidente disparità di trattamento rispetto ai dipendenti rimborsati con indennità chilometriche su auto proprie;
- Il subentro e il trasferimento di proprietà in corso d’anno: Sotto il profilo dei flussi informatici e amministrativi, sorge un’incognita cruciale legata alla movimentazione del parco veicolare durante l’anno d’imposta. Qualora un contribuente decida di alienare nel corso del 2027 un veicolo ammesso al beneficio per riacquistarne contestualmente un altro sempre fino a 80 kW l’esenzione si intenderà trasferibile sulla nuova targa o il diritto rimarrà rigidamente cristallizzato alla situazione del parco auto al 1° gennaio? L’assenza di una norma di coordinamento per la gestione del trasferimento di proprietà in corso d’anno espone i database dell’ACI e delle Regioni a rilevanti anomalie e disallineamenti di targa con il rischio di generare potenziali evitabili accertamenti.
Differimento degli effetti formali e prospettive di riforma nella Manovra di Bilancio 2027
Sotto il profilo strettamente temporale è fondamentale evidenziare che le disposizioni contenute nel D.L. n. 162/2026 non esplicheranno alcun impatto formale ed economico immediato sulle scadenze correnti risultando operative esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2027. Tale differimento degli effetti d’imposta rappresenta un elemento di parziale rassicurazione per i professionisti del settore e per i contribuenti in quanto garantisce un congruo margine temporale idoneo a sanare i rilevanti dubbi applicativi sollevati.
La sede naturale per questo necessario intervento di coordinamento normativo e di sanatoria delle asimmetrie tecniche sarà inevitabilmente la prossima Manovra di Bilancio 2027.
Come espressamente preannunciato in conferenza stampa post Consiglio dei Ministri dalla stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’obiettivo politico del Governo risiede nella transizione da una misura d’urgenza temporanea a un provvedimento di definitiva cancellazione e riordino strutturale del tributo superando il concetto di mera esenzione annuale e in questo solco le recenti dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini preludono a altre importanti novità correttive che verosimilmente prenderanno forma e sostanza entro la fine dell’anno, durante l’iter di approvazione della legge di stabilità.
È in tale sede che l’azione dei gruppi parlamentari di maggioranza dovrà superare il provvisorio assetto del decreto d’urgenza con le proposte sul tavolo che mirano a risolvere i contenziosi latenti partendo da un potenziale innalzamento della soglia oltre gli 80 kW con l’obiettivo di uniformarla ai 100 kW dei parametri di base ACI e l’introduzione di specifiche disposizioni di coordinamento per meglio definire il perimetro di applicazione considerando le partite iva, l’interpretazione dei kW termici a libretto, i flussi finanziari legati alle locazioni a lungo termine e la gestione delle polizze sospese in regime di rischio statico.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’esenzione temporanea della tassa automobilistica per il 2027: criticità operative e asimmetrie