Scade il 30 giugno 2026 il termine per la fruizione delle ferie maturate nel 2024. Oltre questa data, per i datori di lavoro scattano gli obblighi contributivi sulle ferie non godute e le sanzioni amministrative, nei casi previsti dalla legge
Si avvicina il termine entro cui vanno utilizzate le ferie maturate nel 2024.
Entro il 30 giugno 2026 i datori di lavoro devono infatti garantire ai dipendenti la fruizione delle ferie ancora non utilizzate.
Un appuntamento ricorrente che segna la scadenza dei 18 mesi previsti dalla legge per il godimento delle ferie maturate in un determinato anno e che, al tempo stesso, apre a una serie di conseguenze per le aziende: versamento di contributi previdenziali aggiuntivi e possibili sanzioni amministrative.
30 giugno 2026: ferie non godute in scadenza
Il diritto alle ferie è sancito dall’articolo 2109 del Codice civile e dal decreto legislativo n. 66/2003, che prevede un minimo di quattro settimane annue di riposo retribuito.
Di queste, almeno due settimane devono essere fruite nell’anno di maturazione, mentre le restanti due possono essere utilizzate entro i 18 mesi successivi.
Per le ferie maturate nel 2024 il termine ultimo di utilizzo è quindi fissato al 30 giugno 2026. Oltre questa data, scattano gli obblighi per il datore di lavoro, che deve gestire le relative conseguenze a livello previdenziale.
Ferie non godute: obbligo contributivo per il datore di lavoro
Quando le ferie non vengono fruite entro il termine dei 18 mesi, il datore di lavoro è tenuto a versare i relativi contributi previdenziali all’INPS.
L’azienda deve, dunque, anticipare i contributi delle ferie non godute, anche se il lavoratore non ha ancora usufruito del riposo.
Questo versamento aggiuntivo avviene di norma nel mese di agosto, successivamente alla scadenza del termine di fruizione. Anche quest’anno i contributi legati alle ferie maturate e non godute devono essere versati entro il 20 agosto 2026.
Questo meccanismo trasforma le ferie non utilizzate in un costo immediato per le imprese, indipendente dalla reale assenza del lavoratore. Come vedremo più avanti va specificato che, se il dipendente poi usufruisce effettivamente delle ferie, il datore di lavoro può recuperare quanto già versato.
Ferie non godute: le sanzioni per il datore di lavoro
Oltre all’obbligo contributivo, una gestione non corretta delle ferie espone i datori di lavoro a sanzioni amministrative.
Gli importi sono stabiliti dal decreto legislativo n. 66/2003 (poi aumentati dalla Legge di Bilancio 2019) in base alla gravità:
- da 120 a 720 euro per irregolarità limitate a un solo anno e fino a 5 lavoratori;
- da 480 a 1.800 euro per violazioni verificate per almeno due anni e che hanno coinvolto più di 5 lavoratori;
- da 960 a 5.400 euro per violazioni reiterate per più di 4 anni o con almeno 10 lavoratori coinvolti.
Le stesse sanzioni si applicano anche nei casi in cui venga violato il divieto di monetizzazione delle ferie obbligatorie, stabilito dall’articolo 10 dello stesso decreto.
Ferie non godute: i casi di deroga della scadenza
La normativa prevede alcune eccezioni che possono sospendere il termine dei 18 mesi e derogare la scadenza del 30 giugno.
In caso di eventi come malattia, maternità, infortunio o comunque periodi di interruzione temporanea dell’attività, il termine per la fruizione delle ferie e per il versamento dei contributi viene sospeso per un periodo pari all’interruzione dell’attività lavorativa.
Il “conteggio” riprende al rientro del lavoratore o della lavoratrice.
Ferie non godute: i datori di lavoro possono recuperare i contributi versati
Come ribadito dalla circolare INPS n. 156 del 30 dicembre 2025, l’obbligo contributivo non incide in alcun modo sul diritto al riposo.
Il lavoratore, infatti, ha la possibilità di godere delle ferie anche in un momento successivo rispetto a quello in cui il datore di lavoro versa la relativa contribuzione. Può quindi accadere che l’azienda abbia già assolto agli obblighi previdenziali e il dipendente usufruisca delle ferie successivamente.
In questi casi, il sistema consente un “riequilibrio”. Se le ferie vengono effettivamente utilizzate dopo che i contributi sono stati già versati, l’importo precedentemente assoggettato a contribuzione non risulta più dovuto nella forma originaria.
Il datore di lavoro può quindi procedere al recupero delle somme versate, riducendo l’imponibile previdenziale del periodo in cui era stato inizialmente conteggiato il “compenso ferie”.
Dal punto di vista tecnico, questo recupero avviene attraverso le procedure del flusso Uniemens, che consente di gestire le informazioni retributive e contributive per ogni lavoratore, tra cui la contribuzione legata al compenso ferie.
La gestione avviene tramite la causale “FERIE”, che consente di modificare l’imponibile dell’anno e del mese per cui ha versato la contribuzione e recuperare, in tutto o in parte, i contributi versati sulle ferie non godute.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ferie non godute, scadenza al 30 giugno: contributi e sanzioni per i datori di lavoro