Scadenza Durc, validità anche dopo la fine dello stato di emergenza?

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Scadenza Durc, si conserva la validità anche dopo la fine stato di emergenza, ma non per 90 giorni, solo fino al 29 ottobre. Con la conversione in legge del Decreto Rilancio, sono cambiate le regole da applicare ai documenti unici di regolarità contributiva. I chiarimenti nelle istruzioni operative INAIL che si aggiungono alle indicazioni messaggio INPS numero 2998 del 30 luglio 2020.

Scadenza Durc, validità anche dopo la fine dello stato di emergenza?

Scadenza Durc, i documenti unici di regolarità contributiva conservano la loro validità anche dopo la fine dello stato di emergenza, attualmente fissato per il 15 ottobre 2020. Ma non per 90 giorni, solo fino al 29 ottobre 2020.

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio sono cambiate le regole da applicare: in prima battuta, infatti, questa tipologia di documenti era stata esclusa dal termine ampio.

A chiudere il quadro di chiarimenti sul tema è l’INAIL con le istruzioni operative del 3 agosto 2020, che si aggiungono al messaggio INPS numero 2998 del 30 luglio 2020 che si soffermava sulle novità senza, però, tener conto della proroga dello stato di emergenza approvata dal Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

INPS - Messaggio numero 2998 del 30 luglio 2020
Soppressione del comma 1 dell’articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disposta in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Verifica della regolarità contributiva ai sensi all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Scadenza Durc, validità per i 90 giorni successivi alla fine stato di emergenza

Sulla scadenza della validità dei Durc, documenti unici di regolarità contributiva, in questi mesi di emergenza sanitaria, proroghe e rimandi, si è addensata una nuvola di dubbi, incertezze e ripensamenti.

A fare chiarezza sulle ultime novità, ma non proprio del tutto, era arrivato il messaggio INPS numero 2998 del 30 luglio 2020.

La legge di conversione del Decreto Rilancio, in vigore dal 19 luglio 2020, ha soppresso il comma 1 dell’articolo 81 dello stesso DL numero 34 del 2020 con la conseguenza che anche i Durc conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il comma 1, infatti, li escludeva dalla lista dei documenti a cui era applicabile la proroga della scadenza prevista dall’articolo 103 del Decreto Cura Italia.

Nel messaggio si legge:

“Tenuto conto che lo stato di emergenza è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020 e pertanto con scadenza al 31 luglio 2020, la validità dei Durc On Line che riportano nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta estesa ope legis fino al 29 ottobre 2020”.

Ed è qui il la comunicazione INPS lasciava ancora un alone di incertezza sulla scadenza dei Durc.

Nella serata del 29 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri ha prolungato lo stato di emergenza dal 31 luglio fino al 15 ottobre 2020: stando alle ultime novità, dunque, la scadenza si sarebbe dovuta allungare fino al 13 gennaio 2021 e non al 29 ottobre.

Ma il messaggio INPS non dava alcuna informazione sulla proroga dello stato di emergenza.

A distanza di qualche giorno, l’INAIL spazza via i dubbi con le istruzioni operative del 3 agosto.

Nel documento si legge:

“Per quanto sopra, la validità dei Durc online che riportano come Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta prorogata ope legis fino al 29 ottobre 2020, e non fino al 13 gennaio 2021.

INAIL - Istruzioni operative del 3 agosto 2020
Verifica della regolarità contributiva. Articolo 103, comma 2, decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni. Articolo 8, comma 10, decreto-legge n. 76/2020.

Scadenza Durc, validità anche dopo lo stato di emergenza? Non per tutti: i chiarimenti INPS

Ma c’è di più. La regola non si applica in tutti i casi allo stesso modo. Non mancano le eccezioni evidenziate dall’Istituto.

L’articolo 8, comma 10, del Decreto Semplificazioni introduce un’esclusione dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del Decreto Cura Italia.

Nel testo del messaggio INPS si legge:

“Il predetto articolo 8, comma 10, determina l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015”.

L’assetto delle nuove regole introdotte dal Decreto Semplificazioni e dalla conversione in legge del Decreto rilancio ha conseguenze anche sulla procedura Durc Online:

  • attraverso la funzione “Consultazione”, in mancanza di un Documento che attesti la regolarità contributiva denominato Durc On Line in corso di validità, è possibile acquisire l’ultimo Durc On Line già emesso che riporta nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, data che dovrebbe essere modificata dall’INPS in 15 ottobre, ma si attende comunicazione ufficiale;
  • in virtù della deroga introdotta dall’articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 76/2020, anche nei casi di Durc On Line con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà definita secondo i criteri ordinari.

In conclusione il messaggio INPS specifica che per le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio, ma anche quelle per le quali alla stessa data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni previste dai Decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016, vale a dire:

  • con l’emissione di un Durc On Line, nel caso in cui l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità;
  • con l’emissione di un Durc On Line, nel caso in cui l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata;
  • con l’emissione del Documento Verifica di regolarità contributiva, per le istruttorie concluse con l’esito di irregolarità anche in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

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