Fondo indennizzo risparmiatori, qual è la tassazione prevista per il reddito?

Alessio Mauro - Imposte

Fondo indennizzo risparmiatori, le somme non hanno rilevanza reddituale. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 112 del 21 aprile 2020: gli importi hanno il fine di reintegrare forfettariamente la perdita economica patrimoniale del percettore dovuta alle violazioni delle banche.

 Fondo indennizzo risparmiatori, qual è la tassazione prevista per il reddito?

Fondo indennizzo risparmiatori, qual è la tassazione prevista per le somme percepite?

Al quesito di un contribuente fornisce chiarimenti l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 112 del 21 aprile 2020.

Gli importi non hanno valenza reddituale, poiché reintegrano forfettariamente la perdita economica patrimoniale del percettore dovuta alla condotta banche.

Il documento di prassi riepiloga, inoltre, il quadro normativo di riferimento e i precedenti chiarimenti dell’amministrazione finanziaria.

Fondo indennizzo risparmiatori, qual è la tassazione prevista per il reddito? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Un contribuente ha scritto all’Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti in ordine alla tassazione da applicare alle somme del fondo indennizzo risparmiatori.

L’amministrazione finanziaria ha fornito i chiarimenti richiesti con la risposta all’interpello numero 112 del 21 aprile 2020, peraltro sposando la soluzione proposta dall’istante.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 112 del 21 aprile 2020
Somme erogate dal Fondo indennizzi risparmiatori - FIR Articolo 1, commi da 493 a 507, legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Le somme sono erogate a coloro i quali hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

L’indennizzo è relativo alle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza degli istituti di credito.

Le somme erogate non hanno valenza reddituale, come spiega il documento chiarificatore facendo riferimento ad un precedente documento di prassi: la risoluzione n. 3/E del 2017.

L’agenzia delle Entrate evidenzia che:

“le somme erogate sono da considerarsi una misura risarcitoria del danno emergente subito dall’acquirente dei titoli, non essendo parametrate alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall’investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli.”

Dal momento quindi che viene considerata esclusivamente la mancata percezione dei proventi, l’amministrazione finanziaria conclude che:

“Sotto il profilo fiscale, quindi, l’indennizzo forfetario non è stato considerato riconducibile ad una perdita reddituale bensì ad un mero reintegro patrimoniale ed in quanto tale privo di rilevanza impositiva.”

In altre parole, l’Agenzia delle Entrate sposa la soluzione proposta dal contribuente in quanto l’interpretazione esclude la rilevanza reddituale delle somme, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, e sottolinea invece che le somme sono finalizzate a:

“reintegrare «forfetariamente» la perdita economica patrimoniale (danno emergente) subita dal percettore a fronte delle predette condotte poste in essere dalle banche.”

Fondo indennizzo risparmiatori, il quadro normativo

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate riepiloga anche il quadro normativo in cui si inserisce il fondo indennizzo risparmiatori.

Il fondo viene istituito dall’articolo 1, commi da 493 a 507, della legge numero 145 del 30 dicembre 2018 ovvero la legge di Bilancio 2019.

Tale legge è stata poi attuata dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019.

Sulla base di tali riferimenti normativi viene previsto un indennizzo per chi ha subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

L’indennizzo intende porre rimedio alle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

Gli importi previsti variano come segue:

  • per gli azionisti: il 30% del costo di acquisto delle azioni entro il limite di 100.000 euro per ogni risparmiatore;
  • per gli obbligazionisti subordinati la misura prevede una percentuale del 95% del costo di acquisto, con lo stesso limite di 100.000 euro.

La circolare numero 3/E del 2017 si era già espressa sulla rilevanza fiscale degli indennizzi erogati ai risparmiatori.

In merito il documento di prassi sottolineava che:

“le somme percepite a titolo di indennizzo ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legge n. 59 del 2016 non assumono rilevanza reddituale in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (c.d. danno emergente), ai sensi dell’articolo 6, comma 2,del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).”

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