Dirigente non residente: ritenute solo sul lavoro prestato in Italia

La società che assume un dipendente non residente applica la ritenuta Irpef solo sulla quota di reddito derivante dal lavoro prestato in Italia. I chiarimenti nella risposta all'interpello n. 36 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 7 febbraio 2020.

Dirigente non residente: ritenute solo sul lavoro prestato in Italia

La società che opera in qualità di sostituto d’imposta deve applicare le ritenute ai fini IRPEF nei confronti del proprio CEO non residente solo con riferimento ai redditi di lavoro dipendente prestato in Italia e non sull’intera retribuzione erogata.

Il principio è stato chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella risposta ad interpello n. 36 del 7 febbraio 2020.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 36 del 7 febbraio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Ritenute su redditi di lavoro dipendente prodotto in Italia da un soggetto fiscalmente non residente - Articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Il quesito - L’interpello in commento è stato presentato da una società residente, appartenente a un gruppo mondiale che, avendo assunto da settembre 2019 un dipendente con la qualifica di dirigente apicale avente lo status di soggetto non fiscalmente residente in Italia per il 2019, ha chiesto chiarimenti all’amministrazione finanziaria circa il corretto assoggettamento delle ritenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente.

A parere della società, il reddito del CEO avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione in Italia solo nei limiti dei giorni di effettiva presenza fisica nel Territorio dello Stato del dipendente, restando esclusa tutta la quota di reddito relativa all’attività svolta all’estero.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate - In premessa alla risposta l’Agenzia ha precisato che il sostituto d’imposta (residente) erogante il reddito ha l’obbligo di effettuare le ritenute su tutte le somme e i valori erogati in qualunque modo riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente. Evidentemente lo status del dipendente, se soggetto residente o non residente, incide esclusivamente sulla misura della base imponibile.

Sulla base del combinato disposto degli artt. 3, co. 1 e 23, co. 1 lett. c) del Tuir, i soggetti non residenti sono soggetti ad IRPEF solo sui redditi di lavoro dipendente riferiti all’attività lavorativa svolta in Italia.

In tal senso depone anche la lettera dell’art. 15 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, che individua come criterio di collegamento ai fini dell’attrazione del reddito di lavoro dipendente di un soggetto non residente, “il luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa.”

In altre parole, quindi, la società deve applicare le ritenute ex art. 23 del D.P.R. 600/1973 solo sulla parte “italiana” del reddito complessivamente riferibile al CEO non residente.

Il documento di prassi fornisce anche i criteri per la determinazione della quota di reddito imponibile in Italia, frutto del rapporto tra i numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata svolta in Italia e il periodo totale che da diritto ad ottenere la retribuzione (nel caso di specie l’intervallo 1° settembre 2019 - 31 dicembre 2019).

Affinché tale calcolo sia applicato correttamente è necessario che i termini del rapporto possano ritenersi “omogenei” secondo i criteri già indicati nella richiamata Circ. n. 17/E/2017:

“il periodo di lavoro considerato al numeratore del rapporto sia assunto al netto delle festività, week end e ferie e, analogamente, il periodo di lavoro del denominatore è calcolato anch’esso al netto di festività, week end e ferie.”

Ai fini probatori, inoltre, dovrà essere conservata l’apposita domanda presentata dal dipendente, corredata dalla certificazione di residenza fiscale all’estero rilasciata dalla competente autorità fiscale straniera e la documentazione comprovante l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa.

In tal modo la società si porrà al riparo da eventuali contestazioni circa la corretta effettuazione delle ritenute ai fini IRPEF sulla quota di reddito riferita al lavoro dipendente prestato nel Territorio della Repubblica.

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