Risarcimento per demansionamento: danno emergente o lucro cessante?

Domenico Catalano - Modello 770

Come considerare dal punto di vista legale il risarcimento per demansionamento, quale tassazione applicare e quali adempimenti porre in essere per lavoratrici, lavoratori e aziende

Risarcimento per demansionamento: danno emergente o lucro cessante?

Il risarcimento per demansionamento deve essere considerato un danno emergente o un lucro cessante?

Le somme per risarcire la lesione della capacità professionale del lavoratore si configurano come danno emergente e quindi non sono imponibili.

Pertanto non devono essere assoggettate a ritenuta alla fonte. Per recuperare gli importi versati erroneamente si deve procedere con il modello 770 rettificativo, seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Risarcimento per demansionamento, la corretta tassazione da applicare

Le somme versate come risarcimento per demansionamento devono essere assoggettate a tassazione?

Per approfondire il tema, oltre ovviamente alla normativa di riferimento, possiamo utilmente utilizzare un interessante documento di prassi, ovvero la risposta all’interpello numero 185/2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 185 dell’8 aprile 2022
Demansionamento - Perdita di chance - Articolo 6, comma 2, del TUIR.

Lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, un datore di lavoro che ha corrisposto al lavoratore una somma quantificata da un a sentenza del tribunale a titolo di risarcimento per demansionamento.

In prima battuta la società ha corrisposto l’importo al netto delle ritenute alla fonte, previste dall’art. 23, Dpr n. 600/1973.

Successivamente, dopo la richiesta del lavoratore, ha versato la differenza.

Il soggetto chiede quindi all’Agenzia delle Entrate qual è la corretta tassazione da applicare, se deve essere applicata, e come recuperare gli eventuali versamenti a titolo di ritenute alla fonte.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che, nel caso in questione, il risarcimento per demansionamento deve essere considerato come un danno emergente.

Di conseguenza le somme non sono imponibili e non devono essere assoggettate a ritenute alla fonte.

A supporto dell’interpretazione, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e la relativa giurisprudenza sul tema.

Come già precisato in documenti di prassi precedenti, gli indennizzi che rientrano nell’articolo 6, comma 2, del TUIR si suddividono in due tipologie:

  • quelli che sostituiscono mancati guadagni presento o futuri del soggetto, ovvero lucro cessante;
  • quelli che servono a risarcire la perdita subita dal patrimonio del soggetto, ossia il danno emergente.

Mentre le somme che rientrano nella prima categoria sono imponibili, le seconde non devono essere assoggettate a tassazione.

In merito deve essere presa in considerazione la giurisprudenza legata al tema.

Risarcimento per demansionamento: le sentenze della Cassazione

Per determinare se il risarcimento deve essere assoggettato a tassazione è necessario inquadrare la natura dell’indennizzo.

Si deve quindi distinguere:

  • il danno patrimoniale, ovvero l’impoverimento della capacità professionale del lavoratore o la mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances;
  • il danno non patrimoniale, ossia l’eventuale lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore accertabile medicalmente, il danno esistenziale, la lesione all’immagine professionale e alla dignità personale del lavoratore.

Sull’argomento sono numerose le sentenze della Cassazione.

Tra queste viene citata la numero 28887/2008 che chiarisce quanto segue:

“non è soggetta a imposizione fiscale ai fini Irpef in quanto non rappresenta alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalità e all’immagine derivato dal demansionamento.”

Le somme per risarcire chance professionali, collegate con mancate possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa, non sono quindi imponibili.

Ulteriori sentenze hanno chiarito quanto di seguito riportato:

“la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, la sussistenza.”

Altri chiarimenti sul tema sono arrivati con la sentenza numero 6572/2006, che ha sottolineato quali sono le condizioni che danno diritto al risarcimento.

In particolare, l’importo:

“non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l’esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.”

Nel caso di mancate chance deve essere chiarito quali sono le aspettative perse a causa del demansionamento.

Nel caso di specie, sulla base di una sentenza del 1987, è stata accertata la lesione della capacità professionale del lavoratore e il danno è stato quantificato dal giudice in via equitativa ai sensi dell’articolo 1226 del Codice civile.

Nella quantificazione il giudice ha applicato i dovuti incrementi dato che la lesione alla professionalità si è protratta per l’intero rapporto di lavoro.

Nella parte conclusiva del documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate vengono fornite le istruzioni per recuperare le somme versate erroneamente a titolo di ritenute alla fonte.

Risarcimento per demansionamento: le istruzioni per la compilazione del modello 770 rettificativo

Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, per recuperare gli importi corrisposti erroneamente deve essere presentata la dichiarazione integrativa del modello 770.

Si dovranno seguire le istruzioni per la compilazione fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Nel frontespizio del modello 770 integrativo andrà inserito il protocollo della dichiarazione che si intende rettificare.

Nel quadro ST deve essere indicato il versamento effettuato erroneamente: nella seconda colonna "Ritenute operate" andrà inserito l’importo 0.

Dovrà inoltre essere compilato il quadro SX del modello 770.

Nello specifico:

  • nel rigo SX1, colonna 2 "Versamenti in eccesso" devono essere inserite le somme versate erroneamente;
  • la somma deve essere cumulata nel rigo SX4, colonna 4, "Credito risultante dalla presente dichiarazione";
  • nella colonna 5 deve essere indicato quanto è già stato utilizzato in compensazione.

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