Rinnovo assegno di inclusione: primo pagamento a metà

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

È partita la stretta sul rinnovo dell’assegno di inclusione. Da quest'anno non c’è più il mese di sospensione tra la scadenza della fruizione e il rinnovo. La prima delle 12 nuove mensilità, però, avrà un importo dimezzato

Rinnovo assegno di inclusione: primo pagamento a metà

La prima mensilità dell’assegno di inclusione dopo il rinnovo avrà un importo dimezzato.

Dal 2026 i beneficiari della prestazione INPS non dovranno più aspettare un mese tra la scadenza dei primi 18 mesi di fruizione e il primo nuovo pagamento dopo il rinnovo. Di contro, il valore del primo assegno si riduce della metà.

Dall’INPS arrivano le istruzioni per l’applicazione delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2026.

Rinnovo assegno di inclusione: primo pagamento a metà

L’assegno di inclusione (ADI) è la prestazione economica che l’INPS riconosce ai nuclei familiari con almeno un minore, una persona disabile, con più di 60 anni oppure in condizioni di svantaggio.

Le famiglie che lo richiedono possono ottenere l’ADI per 18 mensilità continuative. Terminato il periodo di fruizione, è possibile fare domanda per il rinnovo e ricevere l’assegno per un altro anno.

La normativa originaria (il decreto lavoro del 2023), prevedeva che tra il termine dei 18 mesi di fruizione e il primo pagamento dopo il rinnovo dovesse passare un mese. Il che, fino allo scorso anno, ha significato per le famiglie un mese di sospensione nei pagamenti.

Nel 2025, come noto, per evitare interruzioni nei pagamenti è stata prevista l’erogazione di un contributo extra da massimo 500 euro, pagato con la prima mensilità dopo il rinnovo.

Da quest’anno, invece, le cose cambiano. La Legge di Bilancio 2026, infatti, ha disposto l’eliminazione di questo mese di stop. Tra la scadenza per la fruizione dell’ADI e la prima mensilità dopo la richiesta di rinnovo, pertanto, non ci saranno interruzioni.

Di conseguenza, i nuclei familiari beneficiari dell’assegno possono presentare la domanda di rinnovo già dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento (diciottesimo mese o dodicesimo mese in caso di rinnovo).

Di contro, però, l’importo della prima delle 12 nuove mensilità si riduce del 50 per cento.

In sostanza, l’importo della prima mensilità di rinnovo dell’assegno di inclusione si dimezza rispetto al beneficio mensile spettante. Dal mese successivo, poi, l’assegno torna ad essere erogato in misura piena.

Nel messaggio n. 640/2026 con le istruzioni operative, l’INPS fornisce un esempio pratico: in caso di pagamento della diciottesima mensilità il 27 gennaio 2026 e di presentazione della domanda di rinnovo a febbraio (con PAD sottoscritto il 10 marzo 2026), il rinnovo dell’assegno spetta già da marzo, con l’importo (al 50 per cento) che sarà erogato il 15 aprile. Il 27 aprile, poi, si riceverà la seconda mensilità, appunto quella relativa ad aprile, che avrà l’importo pieno spettante.

Per il rinnovo che parte da marzo 2026, la fruizione dell’ADI terminerà con il pagamento della mensilità di febbraio 2027 per un totale di 12 mensilità.

Le nuove regole si applicano anche alle famiglie che hanno terminato i primi 18 mesi di fruizione nel 2025 e che presentano la domanda di rinnovo nel 2026.

Domanda di rinnovo ADI: nuovo PAD se ci sono variazioni nel nucleo

Per fare domanda di rinnovo dell’assegno di inclusione non cambiano le modalità: gli interessati devono utilizzare lo stesso modello di domanda già usato per la prima domanda. Si deve quindi accedere all’apposita sezione sul sito INPS previo accesso con SPID, CIE o CNS. In alternativa ci si può rivolgere a patronati e CAF.

A presentare la richiesta può essere la stessa persona che ha inviato la precedente domanda così come un altro componente maggiorenne del nucleo familiare, a condizione che si tratti di una persona che fa parte del nucleo originario.

Nel caso in cui i dati di contatto siano differenti rispetto a quelli associati alla precedente domanda, dovranno essere aggiornati sia nella domanda che nell’apposita sezione del SIISL.

Per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni nell’arco dei primi 18 mesi di fruizione sono previste alcune semplificazioni. In particolare, non è necessario iscriversi nuovamente al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD (Patto di attivazione digitale).

Al contrario, nel caso ci siano stati cambiamenti nel nucleo familiare, dopo la presentazione della domanda dovrà essere seguita la procedura ordinaria di iscrizione al SIISL e di sottoscrizione del PAD.

Resta, inoltre, l’obbligo di presentazione presso i Servizi Sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD.

INPS - Messaggio n. 640 del 23 febbraio 2026
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