Rimborso credito IVA: non spetta alla stabile organizzazione

Tommaso Gavi - IVA

Rimborso credito IVA, in base a quanto previsto dall'articolo dall'articolo 30 secondo comma del decreto IVA non spetta alla stabile organizzazione perché è riservato ai soggetti non stabiliti senza alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito. Lo ribadisce la risposta all'interpello numero 160 del 29 maggio 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

Rimborso credito IVA: non spetta alla stabile organizzazione

Rimborso credito IVA, non spetta alla stabile organizzazione perché è riservato ai soggetti non stabiliti per i quali non sussiste alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 160 del 29 maggio 2020 che riposta le previsioni dell’articolo 30 comma 2 del decreto IVA.

Il documento di prassi mette in evidenza che si arriva ad un’altra conclusione se la stabile organizzazione assolve l’IVA in dogana per le importazioni dei beni in Italia, secondo quanto previsto dall’articolo 67 del già citato decreto IVA.

Rimborso credito IVA: non spetta alla stabile organizzazione

Il rimborso dei crediti IVA è l’oggetto della risposta all’interpello numero 160 del 29 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 160 del 29 maggio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rimborso dell’IVA ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L’istante, una società secondaria della casa madre, interroga l’Amministrazione finanziaria sui presupposti per poter chiedere il rimborso del credito IVA.

In risposta, il documento di prassi sottolinea che:

“L’articolo 30, secondo comma, del decreto IVA contiene un’elencazione tassativa dei presupposti che consentono la richiesta di rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale (ai quali deve aggiungersi quello di cui all’articolo 34,comma 9, del medesimo decreto), al di fuori dei quali lo stesso deve necessariamente essere riportato in detrazione/compensazione nel periodo d’imposta successivo.”

Nello specifico la lettera e) prevede che i soggetti si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17 dello stesso decreto.

Tale disposizione fa riferimento ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione.

La norma infatti nasce per i due presupposti seguenti:

  • permettere di assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA, ai soggetti che si sono identificati direttamente (ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto IVA);
  • permettere di assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA ai soggetti che hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

Stabile organizzazione: l’esclusione dal rimborso del credito IVA ma il diritto alla detrazione o compensazione

Come sottolineato nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, alla stabile organizzazione è precluso l’accesso al rimborso del credito IVA in base alla lett. e) dell’articolo 30, secondo comma, del decreto IVA.

Tale diritto è riservato esclusivamente a quei soggetti non stabiliti per i quali non sussiste alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito.

L’esclusione può verificarsi anche se un soggetto non stabilito ha una sede secondaria che non partecipa alla realizzazione delle operazioni poste in essere dallo stesso.

Come si legge nel documento chiarificatore:

“Ad altra conclusione, invece, deve giungersi qualora, come nel caso di specie, la stabile organizzazione assolva l’IVA in dogana per le importazioni dei beni in Italia ai sensi dell’articolo 67 del decreto IVA.”

La motivazione risiede nel fatto che tale attività rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento delle operazioni effettuate dalla casa madre e non può essere considerata irrilevante ai fini della realizzazione delle stesse.

In conclusione l’Amministrazione finanziaria spiega che:

“l’IVA a credito, come complessivamente emergente dalla dichiarazione annuale presentata dall’istante, può essere riportata da quest’ultimo in detrazione/compensazione all’anno successivo ovvero può essere chiesta a rimborso al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 30, secondo comma (con esclusione, si ribadisce, di quello di cui alla lett. e)), o 34,comma 9, del decreto IVA, da verificare in capo all’istante stesso.”

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