Rimborso biglietti, la rinuncia può diventare una donazione con art bonus

Tommaso Gavi - Imposte

Rimborso biglietti, la rinuncia al voucher previsto dal decreto Cura Italia può trasformare le somme versate per l'acquisto in donazioni a favore dell'ente culturale. Con la risoluzione numero 40/E del 15 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate sottolinea che tali erogazioni liberali possono rientrare nell'art bonus, se vengono soddisfatti i requisiti per il riconoscimento del credito di imposta.

Rimborso biglietti, la rinuncia può diventare una donazione con art bonus

Rimborso biglietti, nel caso di rinuncia al voucher, le somme possono diventare una donazione a favore dei luoghi della cultura? In quali casi si può usufruire dell’art bonus?

Ai quesiti fornisce chiarimenti la risoluzione numero 40/E del 15 luglio 2020. Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate spiega che, al ricorrere dei determinati requisiti previsti per l’art bonus, la rinuncia al voucher può diventare una donazione per l’ente organizzatore.

L’Amministrazione finanziaria rende note le condizioni da soddisfare e le modalità necessarie per ottenere il credito di imposta.

Rimborso biglietti, la rinuncia può diventare una donazione con art bonus

Il rimborso di biglietti relativo ad eventi culturali può diventare una donazione che rientra nell’art bonus.

La risoluzione numero 40/E del 15 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate spiega quali sono le condizioni da soddisfare e le modalità previste per poter beneficiare dell’agevolazione.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 40/E del 15 luglio 2020
Spettacolo teatrale annullato per emergenza epidemiologica - Rinuncia al voucher/rimborso da parte dell’avente diritto - Rilevanza come erogazione liberale - Credito di imposta Art-bonus - Spettanza.

In concreto, la richiesta arriva da una fondazione lirico sinfonica che intende dare la possibilità di trasformare il rimborso attraverso l’emissione di un voucher, in base a quanto stabilito dal decreto Cura Italia, in un’erogazione liberale che possa rientrare nell’art bonus.

Dopo aver richiesto ed ottenuto il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, MiBACT, l’Agenzia delle Entrate accorda tale opzione, a condizione che vengano rispettati i requisiti del credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Il documento chiarificatore riporta il parere del MiBACT che, dopo aver accertato che la fondazione istante rientra tra quelle per le quali può essere richiesto l’art bonus, sottolinea che:

“la rinuncia al voucher nei termini enunciati possa qualificarsi quale erogazione liberale in denaro ammissibile all’agevolazione fiscale in oggetto.”

Tuttavia, lo stesso parere specifica inoltre che:

“L’applicabilità dell’Art bonus è, tuttavia, condizionata all’esplicito riconoscimento della causale dell’importo ricevuto (rectius, non rimborsato mediante voucher) a titolo di donazione, circostanza che, ad avviso di questo Ufficio, appare assolta dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale disposta in favore della Fondazione.”

In altre parole la rinuncia al voucher, che sostituisce il rimborso in denaro, rappresenta un’erogazione liberale valida per il riconoscimento del credito di imposta previsto dall’art bonus.

Devono essere rispettate le modalità e i chiarimenti della circolare numero 19 dell’8 luglio 2020.

Rimborso biglietti, la possibilità prevista dal decreto Cura Italia

Il rimborso dei biglietti di eventi che sono stati annullati a causa dell’emergenza Coronavirus possono essere rimborsati attraverso l’emissione di un voucher per l’acquirente.

Tale possibilità è prevista dall’articolo 88, comma 1, del decreto Cura Italia, ovvero il DL n. 18/2020.

Gli acquirenti non hanno diritto alla restituzione materiale della somma pagata per lo spettacolo annullato ma possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto o dalla data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, una richiesta di rimborso all’organizzatore dell’evento, allegando il relativo titolo di acquisto.

L’organizzatore provvede quindi all’emissione di un voucher dello stesso importo che deve essere utilizzato entro i 18 mesi successivi.

La rinuncia a tale voucher, come anticipato dal parere del MiBACT e come spiegato dal documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, può essere trasformata in un’erogazione liberale a favore dell’ente organizzatore.

Tale donazione può risultare valida per il riconoscimento dell’art bonus, a patto che vengano rispettate le condizioni del credito di imposta, che sono riepilogate dall’Agenzia delle Entrate.

Rimborso biglietti, le condizioni per avere diritto al credito di imposta dell’art bonus

Nella risoluzione 40/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ricapitola quali sono le condizioni da soddisfare per avere diritto al credito di imposta previsto dall’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

L’art bonus consiste in un credito di imposta del 65% sulle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa.

L’agevolazione prevista nei limiti del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali dello stesso importo.

Gli interventi che rientrano nel credito di imposta sono precisati nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

L’ente in favore del quale vengono effettuate le donazioni deve inoltre rispettare il requisito dell’appartenenza pubblica, aspetto affrontato da numerosi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

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