Donazione quote sociali a familiari: quando si paga l’imposta?

Tommaso Gavi - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

L'esenzione dall'imposta di successione per il trasferimento di quote sociali a familiari è prevista nel rispetto di determinati requisiti. Il passaggio deve avere come scopo l'acquisizione o l'integrazione del controllo, anche in regime di comproprietà

Donazione quote sociali a familiari: quando si paga l'imposta?

In quali casi è necessario pagare l’imposta sulla donazione di quote sociali a familiari?

I requisiti per beneficiare dell’esenzione sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 72 del 18 marzo scorso.

L’agevolazione che permette l’esclusione dal pagamento dell’imposta di successione e donazione è riconosciuta per i trasferimenti di aziende o quote sociali a favore dei discendenti che non esercitino già il controllo con le quote precedentemente detenute.

Se il controllo è già esercitato in precedenza, manca il requisito che rende il trasferimento meritevole di tutela e quindi agevolabile.

Donazione quote sociali a familiari: quando si paga l’imposta?

Con la risposta all’interpello numero 72 di ieri, 18 marzo, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione per la donazione di quote sociali a familiari.

Lo spunto per le delucidazioni nasce dal quesito posto dall’istante, il titolare del 40 per cento del capitale di una società che è stata recentemente oggetto di successione legittima del coniuge.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 72 del 18 marzo 2024
Applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni in caso di donazione contestuale ai propri discendenti, in regime di comproprietà, di una quota di partecipazione sociale.

Dopo tali passaggi societari, infatti, il soggetto è diventato contitolare del 60 per cento del capitale della società, insieme ai suoi due figli e alla nipote.

Il soggetto intende quindi donare tutte le sue quote e chiede se all’atto di donazione si possa applicare l’esenzione dal versamento dell’imposta sulle donazioni.

L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dall’istante e richiama il quadro normativo di riferimento.

L’agevolazione in questione è stabilita dall’articolo 3, comma 4-ter, del dlgs n. 346 del 1990, che stabilisce quali trasferimenti non siano soggetti all’imposta.

Tra i requisiti per beneficiare dell’esenzione c’è la condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni.

Periodo che, nel caso di specie, è stato previsto con apposita dichiarazione per 10 anni.

Tuttavia il soddisfacimento di tale condizione non è sufficiente per l’accesso all’esenzione dall’imposta sulle donazioni.

Donazione quote sociali a familiari: il requisito del controllo

Ulteriori chiarimenti sui requisiti da rispettare per l’accesso all’agevolazione sono stati forniti in precedenti documenti di prassi, in particolare le seguenti circolari 3/2008 e 18/2013.

Oggetto dell’agevolazione possono essere le quote o le azioni di società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

L’agevolazione, tuttavia, spetta esclusivamente se il trasferimento di partecipazioni consente ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo.

La finalità della norma è infatti quella di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia. I trasferimenti agevolati, infatti, sono quelli che di fatto anticipano la successione mortis causa.

Il documento di prassi chiarisce che:

“Nel caso in cui la partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, sia frazionata tra più discendenti l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente.”

In altre parole l’esenzione è prevista per i trasferimenti che permettano l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di comproprietà. In tali casi deve essere individuato un rappresentante comune che disponga della maggioranza di voti in assemblea.

L’agevolazione spetta, quindi, nelle ipotesi in cui il beneficiario non abbia, prima del trasferimento delle partecipazioni nella società di capitali, il requisito del controllo (ossia un numero di quote che gli permettano di raggiungere il cinquanta per cento più uno dei voti in assemblea ordinaria).

Nel caso in questione, dopo la comunione ereditaria del 2017, la comunione delle partecipazioni sociali è stata disciplinata con un apposito regolamento. Nel regolamento è stato anche previsto il rappresentante comune, come da articolo 2347 del codice civile, ed è stato regolamentato il funzionamento dell’assemblea.

In conclusione, a seguito del decesso del de cuius la comunione ereditaria ha già effettivamente acquisito il controllo della società, che sarà amministrata tramite il rappresentante comune.

Viene quindi meno la finalità di favorire il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia che la norma in questione intende agevolare, di conseguenza non può essere applicata l’esenzione dal pagamento dell’imposta di donazione.

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