Art bonus: i chiarimenti delle Entrate su erogazioni, beni ed enti

Rosy D’Elia - Irpef

Art bonus: chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate su erogazioni ammissibili e sulla natura di beni ed enti che possono rientrare tra quelli che danno diritto al credito d'imposta.

Art bonus: i chiarimenti delle Entrate su erogazioni, beni ed enti

Art bonus: l’Agenzia dell’Entrate con una serie di risposte ad interpelli pubblicate il 28 dicembre 2018 chiarisce alcune caratteristiche delle erogazioni liberali ammissibili.

I chiarimenti forniti riguardano anche la natura dei beni e degli enti che possono rientrare tra quelli per cui si può ottenere ottenere il credito d’imposta del 65%, finalizzato a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale.

Con il Decreto Legge numero 83 del 2014 Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito nella legge n. 106 del 29/07/2014, è stato introdotto l’art bonus. Si tratta di un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo finalizzato a promuovere il mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, può godere di benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. L’Agenzia dell’Entrate con gli interpelli pubblicati alla fine di dicembre ha chiarito alcuni requisiti necessari a cui devono rispondere le donazioni, i beni e gli enti perché si possa usufruire del bonus.

In particolare, specifica alcuni aspetti legati a:

  • erogazioni liberali destinate al sostegno di un’associazione che opera nel campo della produzione e della distribuzione musicale (risposta n. 154/2018);
  • erogazioni in natura e non in denaro (risposta n. 156/2018);
  • beni culturali acquistati da un’azienda speciale di un Comune come oggetto di erogazioni liberali (risposta n. 155/2018);
  • fondazioni costituite per iniziativa di un ente locale come oggetto di erogazioni liberali (risposta n. 160/2018).

Art bonus: i chiarimenti sulle erogazioni liberali ammissibili

Tra le risposte agli interpelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate sull’art bonus, è interessante soffermare l’attenzione su alcuni chiarimenti che riguardano la tipologia di erogazioni liberali che possono rientrare tra quelle che danno diritto all’agevolazione.

In particolare l’occasione viene fornita all’Agenzia delle Entrate da un’associazione che organizza un festival e che ritiene che chi effettua le erogazioni liberali destinate al sostegno dell’associazione possa fruire delle agevolazioni in quanto l’articolo 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, contempla tra i destinatari delle erogazioni liberali in denaro anche i festival.

Nella risposta n.154 del 2018 l’Agenzia nega questa possibilità e chiarisce che l’evento al centro del quesito non può rientrare nei festival che vengono menzionati nella legge perché non ne possiede le caratteristiche dal momento che l’associazione non rientra tra i soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 154 del 28 dicembre 2018
Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus. Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212.

Sempre sulle erogazioni l’Agenzia delle Entrate è chiamata a rispondere con il documento n.156 del 2018. Chi pone la questione è una Fondazione che ritiene di poter applicare l’art bonus anche su una fornitura gratuita di materiale e posa in opera, ovvero attraverso una erogazione liberale in natura e non in denaro.

Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate risponde negativamente: come si legge dall’articolo 1 del decreto che ha introdotto l’art bonus le erogazioni devono essere in denaro.

Inoltre nella descrizione fornita non si evince l’appartenenza pubblica delle collezioni gestite dalla Fondazione, né si ricavano dati utili a ricomprendere tra quelle ammissibili eventuali erogazioni destinate al sostegno dell’ente.

E coglie l’occasione per ribadire che, come già sottolineato nella circolare n. 24/E del 2014, le erogazioni per essere ammissibili devono basarsi esclusivamente su sistemi di pagamento bancari o postali o altri sistemi di pagamento tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 156 del 28 dicembre 2018
Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus. Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212.

Art bonus: i chiarimenti sulla natura di beni o enti oggetto delle erogazioni liberali

Altre due risposte utili a fare chiarezza sull’art bonus riguardano la natura dell’ente o del bene oggetto dell’erogazione liberale e sono state fornite sempre il 28 dicembre dall’Agenzia dell’Entrate.

La prima, numero 155 del 2018, riguarda il caso di un Comune che ha la possibilità di acquisire la proprietà di un bene culturale tramite un’azienda speciale dell’Ente stesso.

Il Comune chiede conferma del fatto che il bene culturale di proprietà dell’azienda speciale dell’ente locale possa mantenere la propria qualificazione di bene culturale pubblico, alla luce del fatto che l’azienda speciale - per definizione normativa (art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali) - si qualifica come strumentale dell’ente locale, dotato di personalità giuridica e totalmente soggetto alla disciplina giuridica, contabile e amministrativa prevista per gli Enti locali.

Si sottolinea che l’azienda, inoltre, non è un istituto previsto dal codice civile, non può essere costituita tra soggetti privati e non si potrebbe mai affermare che si tratta di ente di diritto privato.

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate conferma che il bene culturale acquisito con le modalità riportate, può essere considerato, ai fini all’applicazione del beneficio fiscale dell’art bonus, bene culturale pubblico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n.155 del 28 dicembre 2018
Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus. Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212.

Un ultimo chiarimento arriva, nella risposta n. 160 del 2018, grazie alla richiesta di una Fondazione che si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiarire se le eventuali erogazioni liberali destinate al sostegno delle sue attività possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’agevolazione fiscale.

La Fondazione ritiene di poter essere destinataria di erogazioni liberali effettuate a sostegno della propria attività, e che queste possano essere oggetto di art bonus per i motivi che seguono, menzionati nel documento:

  • l’ente è stato costituito per iniziativa di soggetti pubblici;
  • come previsto sia dall’Atto Costitutivo che dallo Statuto, la Fondazione assume la gestione diretta del Teatro Comunale (...) in base a un’apposita convenzione stipulata con il Comune di Beta;
  • vi è la sussistenza di un rapporto stringente tra proprietà (Comune) e soggetto incaricato della gestione diretta;
  • il Comune - soggetto promotore della nascita della Fondazione - è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano e soprattutto necessario, anche per l’assunzione delle più importanti decisioni successive;
  • la maggioranza dei soci della Fondazione è costituita da Enti Pubblici (Comune e Regione);
  • la Fondazione si è dotata di un Piano di Prevenzione della Corruzione ed ha approvato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto in conformità al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche, nominando anche l’Organismo di Vigilanza.

Ma secondo l’Agenzia delle Entrate che ha interpellato anche il Ministero dei Beni Culturali, la Fondazione non può essere considerata istituto della cultura e, quindi, non sono ammissibili al credito d’imposta eventuali erogazioni liberali destinate al generico sostegno delle sue attività.

In chiusura, si specifica che, qualora il Teatro comunale, la cui proprietà risulta essere pubblica, fosse bene culturale, sarebbero ammissibili al beneficio dell’art bonus le erogazioni liberali destinate alla Fondazione per interventi di manutenzione, protezione e restauro del medesimo teatro.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 160 del 28 dicembre 2018
Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus.mArticolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212.

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