Rientro dei cervelli: come funzionano le agevolazioni fiscali

Rosy D’Elia - Irpef

Tornare in Italia conviene: sono diverse le agevolazioni fiscali per agevolare il rientro dei cervelli. Lavoratrici e lavoratori impatriati, ma anche per docenti, ricercatori e ricercatrici possono accedere a un diverso sconto d'imposta: regole e requisiti

Rientro dei cervelli: come funzionano le agevolazioni fiscali

Tornare in Italia conviene, almeno dal punto di vista fiscale. Con lo scopo di favorire il rientro dei cervelli, chi trasferisce la residenza in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero può accedere a degli sconti d’imposta.

In estrema sintesi, le agevolazioni fiscali permettono di calcolare le imposte dovute su una base imponibile più ristretta.

La normativa fiscale ha subito una serie di evoluzioni negli anni. E, in particolare, dopo il Decreto Crescita, la riforma fiscale ha riscritto le regole del cosiddetto regime impatriati: la nuova formulazione è entrate in vigore dal 2024.

A cascata le modifiche hanno portato delle innovazioni anche per il regime di favore destinato a docenti, ricercatrici e ricercatori, che non è stato, però, riscritto dai lavori di revisione.

Recentemente, quindi, il panorama di regole è cambiato con un impatto indiretto anche per chi opera nel mondo della ricerca: una carrellata sull’evoluzione delle regole previste.

Rientro dei cervelli: la riforma fiscale ha cambiato le agevolazioni per gli impatriati

Con la riforma, sono state del tutto riscritte le regole alla base delle agevolazioni fiscali previste per il rientro dei cervelli, in particolare per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori impatriati.

È stato abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015, rivisto in maniera profonda nel 2019 dall’articolo 5 del Decreto Crescita.

Tra le principali novità è tornata in vigore un’esenzione pari al 50 per cento, e non più del 70 per cento, ed è stato introdotto anche un limite per l’applicazione dei benefici, 600.000 euro nell’arco di un anno. La riscrittura della norma è contenuta nel decreto legislativo numero 209 del 2023 sulla fiscalità internazionale.

Intatte, invece, sono rimaste le regole per docenti e ricercatori regolare dall’articolo 44 del DL numero 78 del 2010 che, allo stesso modo, era stato rivisto nel 2019.

È importante, però, sottolineare che le modifiche per il regime impatriati ha un effetto a cascata: secondo quanto chiarito a fine gennaio 2025 dall’Agenzia delle Entrate, nella nuova formulazione è venuta meno l’incompatibilità con le agevolazioni previste per chi opera nel mondo accademico.

Di conseguenza, docenti e ricercatori che hanno i requisiti per applicare entrambe le riduzioni se, ad esempio, svolgono attività di ricerca e di lavoro autonomo, possono accedere ai due diversi sconti fiscali previsti per le diverse tipologie di reddito.

Agenzia delle Entrate - Risposta numero 16 del 2025
Rientro dei cervelli: cumulo delle agevolazioni per docenti e ricercatori

Rientro dei cervelli: i requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali riservate ai lavoratori impatriati

In base a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo numero 209 del 2023, i titolari di redditi di lavoro dipendente, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di redditi di lavoro autonomo che derivano dall’esercizio di arti e professioni che trasferiscono la loro residenza in Italia hanno diritto a una riduzione della base imponibile del 50 per cento (60 per cento per i genitori) nel limite annuo di 600.000 euro.

Si ha diritto alle agevolazioni per 5 anni nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • bisogna avere una elevata qualificazione o specializzazione o aver svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale;
  • è necessario restare in Italia per almeno quattro anni e prestare per la maggior parte l’attività lavorativa sul territorio;
  • il periodo all’estero deve aver avuto una durata di almeno 3 anni, il periodo si allunga se il lavoratore o la lavoratrice continua a lavorare con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento:
    • da tre si passa a sei anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia con lo stesso soggetto oppure con un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • si arriva, invece, a sette anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia con lo stesso soggetto oppure con un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Sulla permanenza all’estero, la norma specifica:

“I cittadini italiani si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi”.

Rientro dei cervelli: le vecchie regole sul regime impatriati

Il pacchetto di agevolazioni fiscali previsto dal Decreto Crescita, invece, si basava in linea generale sui seguenti punti:

  • una riduzione dell’imponibile pari al 70 per cento;
  • la possibilità di beneficiare di una riduzione ancora più ampia (90 per cento) in caso di trasferimento della residenza in una delle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia);
  • condizioni per accedere al regime fiscale di favore più semplici;
  • maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Rientro dei cervelli: è ancora possibile beneficiare della proroga del regime agevolato?

Con le modifiche apportate al regime impatriati dalla riforma fiscale è stata eliminata anche la possibilità di accedere alla proroga prevista con l’assetto di regole precedente.

Soltanto per il 2024 è stata messa in campo una misura transitoria per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • trasferiscono la residenza anagrafica durante l’anno;
  • sono diventati proprietari, entro la data del 31 dicembre 2023, e comunque nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

La durata delle agevolazioni, in questo caso, è stata estesa per ulteriori tre periodi d’imposta.

Rientro dei cervelli: agevolazioni potenziate per i genitori

Anche con il nuovo regime impatriati, invece, è rimasto in essere un canale preferenziale per i genitori che trasferiscono la residenza in Italia con dei figli o delle figlie minorenni, anche adottivi: l’imponibile su cui calcolare le imposte da versare si riduce di un ulteriore 10 per cento arrivando al 40 per cento.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 53 del 2025, lo sconto maggiorato è doppio nel caso in cui entrambi i genitori abbiano i requisiti per beneficiarne.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 53 del 2025
Chiarimenti sul nuovo regime impatriati

Rientro dei cervelli: agevolazioni selettive per i rapporti di lavoro che resistono alle distanze

Al contrario lo sconto d’imposta ha carattere selettivo per chi conserva un rapporto di lavoro nonostante i vari trasferimenti.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 263 del 2025 si è soffermata sul caso di un lavoratore che si è trasferito all’estero, dove è rimasto per tre anni, come dipendente di una società, ma non ha rinunciato a una collaborazione da remoto con un’università italiana che resterà in essere anche al rientro.

Da un lato dall’Amministrazione finanziaria ha dato il suo via libera sull’accesso al regime, dal momento che non è più prevista una discontinuità con i rapporti di lavoro svolti all’estero, dall’altro ha escluso dalle agevolazioni i redditi che derivano dalla collaborazione universitaria rimasta attiva.

“Non rileva la circostanza che al rientro in Italia continuerà a svolgere anche l’attività di collaborazione coordinata e continuativa con l’Università. Resta fermo che l’Istante non potrà, invece, applicare al reddito derivante da tale ultima attività il ’nuovo regime, trattandosi di un’attività svolta per lo stesso datore di lavoro per cui aveva lavorato quando era residente all’estero e per il quale aveva lavorato in Italia prima dell’espatrio.”

Si legge nel documento.

Rientro dei cervelli: per docenti e ricercatori restano in vigore le novità del Decreto Crescita

Nella carrellata delle agevolazioni fiscali per chi rientra dall’estero è necessario ricordare che per quanto riguarda i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia restano in vigore le novità introdotte dal Decreto Crescita.

In questo caso il punto di riferimento è il testo dell’articolo 44 del decreto legge numero 78 del 2010.

Si esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 per cento delle somme percepite da docenti e ricercatori in possesso di titolo di studio universitario o equiparato.

Gli interessati e le interessate devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • non risultare solo occasionalmente residenti all’estero;
  • aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi
  • svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale.

La durata del regime di favore fiscale è pari a 6 anni, in precedenza il periodo di applicazione era di 4 anni.

Inoltre la durata dell’agevolazione fiscale arriva a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Rispetto al passato, inoltre, non è necessario essere iscritti all’AIRE per accedere alle agevolazioni.

Anche su questo fronte, però, le novità non sono finite con la revisione del DL n. 34/2019.

La Legge di Bilancio 2022, così come aveva fatto quella del 2021 per gli impatriati, ha esteso la possibilità di prorogare il regime fiscale agevolato previsto per il rientro dei cervelli in presenza di determinati requisiti anche a docenti, ricercatrici e ricercatori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 beneficiavano già della riduzione dell’imponibile al 10 per cento.

Le modalità per poter accedere alle agevolazioni fiscali per un periodo di tempo più lungo sono state stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022.

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