Rientro dei cervelli 2022, scadenza 27 settembre per ottenere la proroga delle agevolazioni

Rosy D’Elia - Imposte

Rientro dei cervelli 2022: docenti, ricercatori e ricercatrici che hanno i requisiti per beneficiare della proroga delle agevolazioni prevista dalla scorsa Legge di Bilancio hanno tempo fino alla scadenza del 27 settembre per effettuare il versamento dovuto e presentare la documentazione richiesta. Il termine, a regime, è fissato al 30 giugno. Le istruzioni da seguire.

Rientro dei cervelli 2022, scadenza 27 settembre per ottenere la proroga delle agevolazioni

Docenti, ricercatori e ricercatrici che hanno i requisiti per beneficiare della proroga delle agevolazioni legate al rientro dei cervelli prevista dalla Legge di Bilancio 2022 hanno tempo fino alla scadenza del 27 settembre per effettuare il versamento dovuto e, in caso di rapporto di lavoro dipendente, presentare la comunicazione al datore di lavoro.

Il termine imminente riguarda gli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o i cittadini e le cittadine di Stati membri dell’Unione europea, che hanno trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 beneficiavano già del regime agevolato.

Con l’ultima Manovra, è stata offerta la possibilità di estendere il periodo di applicazione dei benefici, riconosciuta già ai lavoratori impatriati, anche a docenti, ricercatrici e ricercatori.

Rientro dei cervelli 2022, scadenza del 27 settembre per chi ha i requisiti di accesso alla proroga

Le agevolazioni previste per il rientro dei cervelli permettono di beneficiare per 6 anni di una riduzione del 90 per cento del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia dopo essere rientrati da un’esperienza di ricerca o docenza all’estero di almeno due anni.

Il Decreto Crescita che, dal 2019 ha ampliato la portata dei benefici, ha previsto la possibilità di estendere la durata del regime agevolato in presenza di determinate condizioni:

  • fino a 8 anni, in caso di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o in caso di acquisto di un immobile di tipo residenziale in Italia nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia della residenza o successivamente;
  • fino a 11 anni in caso di due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
  • fino a 13 anni in caso di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Grazie alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, anche docenti, ricercatrici e ricercatori che iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o cittadini di Stati membri dell’Unione europea, con un trasferimento in Italia precedente al 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari delle agevolazioni per il rientro dei cervelli possono usufruire della proroga.

Per farlo, però, devono effettuare un versamento pari al 5 o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione: per questo primo anno di applicazione la scadenza da rispettare è il 27 settembre 2022.

Il termine interessa le lavoratrici e i lavoratori che hanno concluso il primo periodo di fruizione dei benefici il 31 dicembre 2021.

A regime sarà necessario procedere entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dei benefici.

Rientro dei cervelli 2022, istruzioni sulla scadenza del 27 settembre per la proroga del regime

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 31 marzo 2022 ha stabilito le indicazioni operative per estendere la durata del regime agevolato previsto per il rientro dei cervelli 2022 e ha concesso 180 giorni di tempo per procedere.

Sono due le operazioni da compiere:

  • effettuare il pagamento dovuto;
  • comunicare l’opzione al datore di lavoro in caso di lavoro dipendente o in caso di lavoro autonomo indicarla nella dichiarazione dei redditi.

Il valore del versamento varia in base ai requisiti di partenza di docenti, ricercatrici e ricercatori che intendono beneficiare dell’estensione delle agevolazioni per il rientro dei cervelli.

E varia anche il codice tributo da indicare nel modello F24 Elide utile per effettuare il versamento dovuto entro la scadenza del 27 settembre.

Di seguito un riepilogo.

VersamentoCodice tributoRequisiti
Importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente 1880 “Docenti e ricercatori - importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019” almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o acquisto di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
Importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione 1881 “Docenti e ricercatori - importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019” Almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietà di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento

Entro lo stesso termine docenti e ricercatori lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro anche una richiesta scritta per l’applicazione della proroga dei benefici previsti. Chi svolge, invece, un’attività di lavoro autonomo deve comunicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è stato effettuato il versamento.

Tutti i dettagli sulle istruzioni da seguire e sui dati da inserire nella comunicazione da presentare al datore di lavoro sono contenuti nel provvedimento numero 102028 del 31 marzo 2022.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 102028 del 31 marzo 2022
Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come integrato dall’articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte dei docenti o ricercatori.

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