Rientro dei cervelli, il codice tributo per il versamento che proroga le agevolazioni

Rosy D’Elia - Imposte

Rientro dei cervelli, arriva dall'Agenzia delle entrate il codice tributo che docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 devono indicare per il versamento che proroga il regime agevolato. Per il 2022 è necessario procedere entro la scadenza del 27 settembre. Le istruzioni per la compilazione del modello F24 Elide nella risoluzione n. 24/E del 31 maggio.

Rientro dei cervelli, il codice tributo per il versamento che proroga le agevolazioni

Rientro dei cervelli: con la risoluzione numero 24/E del 31 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che docenti, ricercatori e ricercatrici che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020 devono indicare per effettuare il versamento dovuto per la proroga del regime agevolato.

In via eccezionale per il 2022 la scadenza per il pagamento è fissata al 27 settembre, il termine ordinario previsto è il 30 giugno.

Nel documento anche le istruzioni da seguire per la compilazione del modello F24 Elide.

Rientro dei cervelli, il codice tributo per il versamento che proroga il regime agevolato

Con la risoluzione numero 24/E del 2022 e l’istituzione del codice tributo da utilizzare per il versamento utile a prorogare il regime agevolato previsto per il rientro dei cervelli, le novità della Legge di Bilancio 2022 che è intervenuta sull’articolo 5 ter del Decreto Crescita diventano pienamente operative.

Docenti, ricercatori e ricercatrici che hanno trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 già beneficiavano delle agevolazioni possono estendere il regime agevolato in presenza di specifiche condizioni:

  • fino a 8 anni, in caso di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o in caso di acquisto di un immobile di tipo residenziale in Italia nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia della residenza o successivamente;
  • fino a 11 anni in caso di due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
  • fino a 13 anni in caso di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Per farlo, però, gli interessati e le interessate devono procedere a un versamento pari al 5 o al 10 per cento, in base ai requisiti diversi, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione e comunicare l’opzione al datore di lavoro in caso di lavoro dipendente o indicarla nella dichiarazione dei redditi in caso di lavoro autonomo.

Docenti, ricercatori e ricercatrici devono provvedere a pagare le somme dovute entro la scadenza del 27 settembre indicando nel modello F24 il codice tributo di riferimento.

VersamentoCodice tributoRequisiti
Importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente 1880 “Docenti e ricercatori - importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019” almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o acquisto di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
Importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione 1881 “Docenti e ricercatori - importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019” Almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietà di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento

Rientro dei cervelli, istruzioni per la compilazione del modello F24 Elide per la proroga delle agevolazioni

Come di consueto, con l’istituzione del codice tributo 1880 e 1881 per la proroga del regime agevolato per il rientro dei cervelli arrivano anche le istruzioni da seguire per la compilazione del modello F24 Versamenti con elementi identificativi.

Particolare attenzione deve essere riservata alla sezione “CONTRIBUENTE” in cui vanno inseriti i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore o della lavoratrice che opta per l’estensione del periodo di applicazione delle agevolazioni.

Gli altri dati utili a indirizzare correttamente il pagamento devono essere indicati nella sezione “ERARIO ED ALTRO”.

CampoValore
tipo R
elementi identificativi se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato
codice” codice tributo 1880 o 1881
anno di riferimento anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 44, comma 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel formato per esteso
importi a debito versati importo dovuto

Coloro che hanno i requisiti per accedere alla proroga del regime agevolato per il rientro dei cervelli hanno tempo per procedere fino alla scadenza del 27 settembre 2022, un termine che dal 2023 sarà fissato al 30 giugno.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 24 del 31 maggio 2022
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

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