Rientro dei cervelli 2022, nuove istruzioni sulla verifica dei requisiti per la proroga delle agevolazioni

Rosy D’Elia - Imposte

Rientro dei cervelli 2022, nuove istruzioni sulla verifica dei requisiti per la proroga delle agevolazioni accessibile da docenti e ricercatori che sono rientrati in Italia prima del 2020. Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/2022 la platea di soggetti interessati, le indicazioni su come considerare l'età dei figli e su come individuare la scadenza per l'acquisto della casa.

Rientro dei cervelli 2022, nuove istruzioni sulla verifica dei requisiti per la proroga delle agevolazioni

Rientro dei cervelli 2022, avere dei figli o delle figlie minorenni o acquistare una casa sono due delle chiavi di accesso alla proroga delle agevolazioni: a chiarire come verificare l’età e qual è la data da rispettare per firmare il contratto di acquisto è l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 17 del 25 maggio 2022.

Le nuove istruzioni arrivano in seguito alle novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio che permettono anche docenti e ricercatori che sono rientrati in Italia prima del 2020 di estendere, in presenza di determinate condizioni, il periodo di applicazione del regime fiscale agevolato.

Rientro dei cervelli 2022, quali sono i requisiti per accedere alla proroga delle agevolazioni?

La riduzione del 90 per cento del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto per docenti e ricercatori che rientrano dall’estero che, di solito si applica per 6 anni, può arrivare ad avere un periodo di applicazione che arriva fino a 13 anni:

  • fino a 8 anni, in caso di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o in caso di acquisto di un immobile di tipo residenziale in Italia nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia della residenza o successivamente;
  • fino a 11 anni in caso di due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
  • fino a 13 anni in caso di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Questa possibilità è stata introdotta dal Decreto Crescita. E con le modifiche apportate alla normativa dalla Legge di Bilancio 2022 nel testo dell’articolo 44 del decreto n. 78 del 2010 tramite una serie di rimandi, la possibilità di prolungare il periodo di fruizione dei benefici anche a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020.

Per rendere concreta la proroga delle agevolazioni legate al rientro dei cervelli, docenti, ricercatori e ricercatrici devono procedere al pagamento di una somma pari al 5 o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione entro la scadenza del 27 settembre per il 2022. Per gli anni successivi il termine è fissato al 30 giugno.

VersamentoRequisiti
Importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o acquisto di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
Importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione Almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietà di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento

Un primo chiarimento importante contenuto nella circolare numero 17 del 2022 che fa luce sull’applicazione della proroga riguarda la platea di docenti, ricercatori e ricercatrici che possono beneficiare dell’estensione e sulle modalità di calcolo della durata del regime agevolato.

Si tratta di una via percorribile da coloro sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e dai cittadini di Stati UE residenti in paesi esteri con cui vige una convenzione contro le doppie imposizioni, che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 fruivano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori.

Dal momento che la novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, i docenti e ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all’anno 2019 o all’anno 2020, potranno continuare a usufruirne solo a decorrere dall’anno di imposta 2022.

Un esempio pratico:

“Un soggetto che sia fiscalmente rientrato in Italia nel 2016, che ha fruito del beneficio fino al periodo di imposta 2019, all’atto dell’opzione nell’anno 2022, in presenza di un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o che è proprietario, o ne diventerà, di un immobile residenziale entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione (ai sensi dell’articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), può riattivare il beneficio dell’agevolazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a compimento degli otto periodi d’imposta”.

Rientro dei cervelli 2022, focus sui requisiti per la proroga delle agevolazioni: figli minorenni e acquisto della casa

La circolare numero 17 del 2022, inoltre, fornisce importanti chiarimenti operativi anche sui requisiti da rispettare per poter beneficiare della proroga delle agevolazioni per il rientro dei cervelli 2022.

Si ha diritto all’estensione del regime fino a un massimo di 13 anni in presenza di figli o figlie minorenni. Ma cosa accade se il ragazzo o la ragazza sono al limite con il compimento della maggiore età?

È necessario che non abbiano compiuto 18 anni nel momento in cui viene effettuato il versamento del 5 o del 10 per cento per l’opzione.

“La circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni durante i periodi d’imposta di prolungamento degli incentivi, non determina la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto”.

Lo stesso trattamento viene riservato anche in caso di affido preadottivo.

Anche per quanto riguarda l’acquisto della casa ci sono precisi tempi da rispettare, può essere effettuato nei 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi al trasferimento in Italia.

La scadenza va calcolata come “periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all’effettuazione del
versamento”
.

Se le somme dovute sono state versate entro il 10 febbraio 2022 bisogna acquistare la casa entro e non oltre il 9 agosto 2023.

Ma l’Agenzia delle Entrate precisa:

“Si precisa, infine, che la sottoscrizione di un preliminare di compravendita non è sufficiente ad integrare il presupposto per l’estensione del regime agevolato in quanto lo stesso produce, unicamente, effetti obbligatori in capo alle parti, che si impegnano a stipulare in un secondo momento un contratto definitivo, senza produrre l’effetto traslativo tipico della compravendita”.

L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Tutte le istruzioni sono contenute nel testo integrale della circolare numero 17 del 25 maggio 2022.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 17 del 25 maggio 2022
Opzione per l’estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del
D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - Articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)

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