Rientro dei cervelli, per le agevolazioni non bastano due anni accademici

Rosy D’Elia - Irpef

Rientro dei cervelli, per le agevolazioni non basta la residenza all'estero per due anni accademici, ma è necessaria per due periodi di imposta. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate che affronta il caso pratico di un contribuente che ha conseguito un Master fuori dall'Italia. I dettagli nella risposta all'interpello numero 533 del 6 novembre 2020.

Rientro dei cervelli, per le agevolazioni non bastano due anni accademici

Rientro dei cervelli, non si ha diritto alle agevolazioni in caso di residenza all’estero per due anni accademici, quello che contano sono i periodi di imposta.

A chiarire questo dettaglio rilevante per l’accesso al regime per i lavoratori impatriati, che hanno diritto a una riduzione dell’imponibile paria al 70% per 5 anni, è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 533 del 6 novembre 2020.

Rientro dei cervelli, per le agevolazioni non bastano due anni accademici

Come di consueto, lo spunto per chiarire le regole di accesso alle agevolazioni per il rientro dei cervelli arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un cittadino italiano che nel 2013 ha conseguito il titolo di laurea in Italia e tra il 2016 e il 2017 ha vissuto all’estero per frequentare il Master in Business Administration, conseguendo il relativo diploma.

Durante questo periodo non si è iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se anche nei confronti di coloro che si sono recati all’estero per frequentare un corso post lauream della durata di due anni accademici, senza aver maturato un biennio di residenza fiscale all’estero ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni, sia applicabile la cosiddetta sanatoria AIRE.

Il Decreto Crescita ha previsto, infatti, la possibilità di beneficiare della tassazione agevolata anche senza iscrizione all’AIRE a condizione, però, che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Al di là delle novità che riguardano strettamente l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Esterno, l’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità che il contribuente possa accedere alle agevolazioni per il rientro dei cervelli:

“Nel caso di specie, in cui l’Istante dichiara di non essere in possesso del requisito della residenza all’estero, ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni per due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, ma soltanto per due anni accademici, non è integrato il requisito della residenza all’estero e, pertanto, è precluso l’accesso al regime”.

Rientro dei cervelli, per le agevolazioni necessaria la residenza all’estero per studio per due periodi di imposta

Il quesito fornisce lo spunto utile per riepilogare alcuni aspetti chiave che permettono di rientrare nel campo di applicazione del regime per lavoratori impatriati.

Sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale in possesso di un titolo di laurea che abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o che abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Ne deriva che i due periodi d’imposta costituiscono il periodo minimo sufficiente perché il requisito della non residenza nel territorio dello Stato sia soddisfatto e si possa accedere alle agevolazioni.

La cosiddetta sanatoria AIRE permette di accedere ai benefici anche senza iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Nel comma 5-ter inserito nell’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 si legge:

“I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). [...]”.

Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, questa nuova disposizione non è intervenuta sul periodo di possesso del requisito della residenza all’estero ma ha introdotto la possibilità di dimostrarne il possesso ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, in assenza di iscrizione all’AIRE.

Tutti i dettagli nella risposta all’interpello numero 533 del 6 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta numero 533 del 6 novembre
Regime speciale per lavoratori impatriati - Frequenza all’estero di un corso di studi della durata di due anni accademici -Applicabilità della c.d. «Sanatoria AIRE» - Articolo 16, commi 2 e 5-ter, decreto legislativo. 14 settembre 2015, n. 147.

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