Gli effetti della riduzione al 2,5 per cento del tasso di interesse legale

Salvatore Cuomo - Imposte

Riduzione del tasso di interesse legale a partire dal 2024: cambiano i criteri di calcolo con effetti in ambito tributario e sulle sanzioni di carattere contributivo

Gli effetti della riduzione al 2,5 per cento del tasso di interesse legale

La variazione dal 2024 del tasso di interesse legale riverserà i suoi effetti sui contribuenti alleggerendo il debito per interessi applicati in ambito tributario ma anche sanzionatori di carattere contributivo.

Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2023, è stata esercitata la facoltà di modificare il saggio di interesse legale concessa al Ministro del Tesoro, ora dell’Economia e delle Finanze, riducendolo dal 5 per cento al 2,5 per cento in ragione dìanno.

Cambia il tasso di intesse legale dal 2024: cosa dice il codice civile

Nel testo del provvedimento si legge:

“La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.”

L’articolo 1284 del codice civile, aggiornato all’ultima modifica intervenuta con la disposizione dell’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, recita:

“Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.”

La riduzione del tasso di interesse legale al 2,5 per cento si applicherà, come appunto decretato, dal 1° gennaio 2024.

Nuovo tasso di intesse legale dal 2024: effetti di tipo tributario

Ma quali sono le conseguenze di carattere tributario e contributivo?

La variazione del tasso non comporta conseguenze nel caso della rateazione del debito in applicazione dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 218/1997;
  • acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 218/1997 che richiama l’articolo 8, sopra citato;
  • conciliazione giudiziale, ai sensi dell’articolo 48 ter del Decreto Legislativo n. 546/1992, anch’esso facente riferimento al dettame dello stesso art. 8 ed il cui testo specifica: “sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata”.

La precedente versione dell’articolo 8 collegava detta misura a “gli interessi al saggio legale” ma è stato poi modificato dal Decreto legislativo n. 159/2015.

La misura del 2,5 per cento del tasso di interesse legale fissata dal decreto appena pubblicato rileva, invece, per quanto al calcolo degli interessi non determinati per iscritto in relazione ai capitali dati a mutuo per i quali l’articolo 45 comma 2 del TUIR prevede che “se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”.

Come pure per quanto agli ulteriori interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa di cui all’articolo 89 comma 5 del TUIR dove anche in questo caso si prevede la stessa disposizione.

Tasso di interesse legale al 2,5 per cento: gli effetti ai fini contributivi dal 2024

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della Legge 388/2000.

Nei casi di omesso o ritardato versamento di contributi le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, appena fissato al 2,5 per cento, con riguardo a:

  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro;
  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo.

Insomma una boccata di ossigeno anche dalle riduzioni di oneri per interessi e sanzioni dopo i pesanti effetti dell’inflazione e delle misure di carattere monetario per contrastarla.

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