Esonero contributi agricoli 2018: requisiti, durata e come presentare domanda

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Esonero contributi Inps per giovani imprenditori agricoli: con la circolare n. 36 del 28 febbraio 2018 vengono fornite tutte le istruzioni su requisiti, durata e come presentare domanda per lo sgravio.

Esonero contributi agricoli 2018: requisiti, durata e come presentare domanda

Con la circolare n. 36 del 28 febbraio 2018 l’Inps fornisce tutte le istruzioni per i giovani imprenditori agricoli beneficiari dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

La Legge di Bilancio 2018, al fine di incentivare l’imprenditoria giovanile in agricoltura, ha esteso la durata dell’agevolazione: i giovani IAP e CD fino a 40 anni di età potranno beneficiare dello sgravio totale dal versamento dei contributi per un totale di 5 anni.

L’importo dell’esonero contributivo per i giovani sarà pari al 100% per i primi tre anni per poi scendere progressivamente al 66% il quarto anno e al 50% per il quinto anno.

Per poter beneficiare dell’agevolazione sui contributi agricoli 2018 bisognerà rispettare specifici requisiti: la Legge di Bilancio ha previsto l’esonero di 5 anni esclusivamente per le nuove iscrizioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Di seguito tutti i dettagli sulle regole ed istruzioni fornite dall’Inps e su quando presentare domanda di esonero dai contributi agricoli 2018 per i giovani imprenditori.

Esonero contributi agricoli 2018

Tutte le istruzioni su quello che da molti è definito come bonus agricoltura sono state fornite dall’Inps con la circolare pubblicata il 28 febbraio 2018 alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

L’incentivo è rivolto a coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di età inferiore ai 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

L’esonero dal pagamento dei contributi agricoli è riconosciuto per un massimo di 5 anni e, come prima anticipato, prevede l’esenzione totale dal versamento dei contributi per la pensione di vecchiaia, invalidità ed ai superstiti per un importo pari al:

  • 100 per cento per i primi 36 mesi (3 anni);
  • 66 per cento per il quarto anno;
  • 50 per cento per il quinto anno.

L’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni o riduzioni di aliquote di finanziamento e dovrà esser applicato nel rispetto del regime di aiuti “de minimis”.

Requisiti

Per poter presentare domanda e beneficiare dell’esonero dei contributi agricoli, bisognerà rispettare i seguenti requisiti:

  • iniziare una nuova attività agricola imprenditoriale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
  • non avere più di 40 anni di età;
  • essere titolare della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

La circolare Inps, inoltre, specifica che al fine di poter beneficiare dell’incentivo per l’imprenditoria giovanile in agricoltura bisognerà rispettare le condizioni di regolarità previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ovvero:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Misura dell’esonero e limite “de minimis”

Nel ribadire che lo sgravio contributivo per i giovani agricoltori sarà pari al 100 per cento per i primi 36 mesi e rispettivamente al 66% e al 50% per i successivi due, l’Inps specifica che l’agevolazione riguarderà esclusivamente il versamento dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (contributo IVS e addizionale).

Resta invece obbligatorio il versamento dei seguenti contributi:

  • contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
  • contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Inoltre al fine di calcolare l’importo massimo del bonus concedibile, bisognerà rispettare i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a 15.000 euro.

Al fine della verifica del rispetto del limite di agevolazioni previste bisognerà tener conto degli esoneri e delle riduzioni contributive applicabili nei due anni precedenti la domanda (2017 e 2016), dell’anno in corso (2018) e dei due anni successivi (2019 e 2020).

A verificare il rispetto dei requisiti sugli aiuti di Stato sarà l’INPS, consultando il Registro nazionale degli aiuti di Stato. Lo sgravio contributivo verrà riconosciuto solo dopo la consultazione e dopo aver accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime “de minimis”, dell’intero importo concedibile dell’agevolazione.

Domanda esonero contributi agricoli 2018

Per poter richiedere l’applicazione dell’esonero, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali dovranno inoltrare domanda all’INPS esclusivamente in modalità telematica dopo aver concluso l’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda.

Per fare domanda bisognerà accedere al Cassetto Previdenziale autonomi agricoli nella sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, dove è disponibile il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)”.

L’eventuale ammissione al beneficio sarà comunicata al richiedente esclusivamente in modalità telematica nell’apposito campo “esito” del modulo di istanza.

Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà inoltre indicato, per ciascun anno, l’importo del beneficio presuntivamente spettante.

In caso di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.

Nel caso in cui l’iscrizione alla gestione INPS non sia ancora stata perfezionata la domanda verrà sospesa e sarà successivamente elaborata dall’INPS soltanto una volta acquisiti tutti gli elementi necessari.

Si allega di seguito la circolare INPS n. 36 del 28 febbraio 2018:

Circolare INPS n. 36 del 28 febbraio 2018
Art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

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