Riduzione premi INAIL 2021, criteri diversi per attività da più o meno di due anni

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

La riduzione premi speciali INAIL 2021 è stata fissata al 16,36 per cento. Nella circolare n. 13 del 27 aprile 2021 l'Istituto riepiloga i criteri applicativi della diminuzione a seconda che l'attività aziendale sia iniziata da più o meno di due anni. Ecco le istruzioni.

Riduzione premi INAIL 2021, criteri diversi per attività da più o meno di due anni

Per il 2021 la riduzione dei premi speciali e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata fissata nella misura del 16,36 per cento.

Lo riporta la circolare INAIL numero 13 del 27 aprile 2021, recependo quanto stabilito dal decreto del 23 marzo 2021 del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Dopo aver delineato l’ambito di applicazione, l’Istituto si sofferma sui criteri di applicazione della riduzione differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da più o meno di due anni.

Riduzione premi INAIL 2021, attività da più o meno di due anni: i diversi criteri applicativi

La circolare numero 13 ribadisce che l’individuazione dei beneficiari della riduzione 2021 si basa sull’andamento infortunistico aziendale e che il suo riconoscimento avviene in base a “criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio”.

INAIL - circolare numero 13 del 27 aprile 2021
Scarica la circolare su riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2021 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

Quando l’attività risulta iniziata da più di due anni, ossia prima del 3 gennaio 2019, per tener conto dell’andamento degli infortuni in azienda e valutare se questa sia meritevole della riduzione, l’INAIL si basa sul raffronto tra due valori:

  • l’indice di gravità medio (IGM), con riferimento al territorio nazionale;
  • l’indice di gravità aziendale (IGA), con riferimento all’impresa.

In estrema sintesi, questi valori esprimono il numero di giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto in un anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di malattia professionale.

Minore è la loro differenza, più è virtuosa l’azienda, maggiore sarà la propensione dell’INAIL a riconoscere la riduzione.

Viceversa, per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di due anni, e quindi con data di inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2019, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza.

La richiesta deve essere presentata tramite il servizio online OT20, accedendo alla sezione “Servizi Online” del portale www.inail.it, selezionando l’opzione “Denunce/Modulo OT20” e, infine, valorizzando sulla sinistra la voce “Richieste modello OT20”.

Ad eccezione del settore agricoltura per cui, invece, bisogna usare l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio” scaricabile attraverso il sito dell’INAIL seguendo il percorso:

  • Accedi ai servizi on line”;
  • atti e documenti/moduli e modelli/assicurazione/premio assicurativo”.

Se durante l’ultimo biennio, tra l’altro, l’istanza è stata già presentata e accolta la riduzione per il 2021, nella misura attuale del 16,36 per cento, trova applicazione automaticamente senza che debba essere presentata una nuova istanza.

Riduzione premi INAIL 2021, l’ambito di applicazione

Come ogni anno anche per il 2021 la riduzione INAIL si applica esclusivamente per determinate categorie di premi. In particolare, verrà applicata la diminuzione percentuale del 16,36 alle seguenti prestazioni:

  • Premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnicoscientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
  • premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne;
  • premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria;
  • premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
  • premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
  • contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’INPS.

Si ricorda, infine, che la riduzione non si applica ai premi determinati in base alle nuove tariffe delle gestioni “Industria”, Artigianato, “Terziario”e “Altre Attività”.

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