Riduzione Naspi, le istruzioni INPS sulla sospensione del decreto Sostegni bis

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Riduzione Naspi, le istruzioni INPS per l'applicazione della sospensione prevista dal decreto Sostegni bis arrivano con la circolare numero 122 del 6 agosto. La riduzione del 3 per cento a partire dal quarto mese non verrà applicata, in automatico, tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021.

Riduzione Naspi, le istruzioni INPS sulla sospensione del decreto Sostegni bis

Riduzione Naspi, l’INPS fornisce le istruzioni sulla sospensione prevista dal decreto Sostegni bis.

La riduzione mensile del 3 per cento, che opererebbe dal quarto mese in poi, non opera per le indennità di disoccupazione con decorrenza tra il 1° giugno e il 30 settembre 2021.

Nello specifico, come sottolinea la circolare INPS numero 122 del 6 agosto 2021, tale riduzione non si applica per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021.

La sospensione verrà adottata in via automatica. Nel documento di prassi l’INPS fornisce le istruzioni contabili relative all’applicazione della misura del decreto Sostegni bis.

Riduzione Naspi, le istruzioni INPS sulla sospensione del decreto Sostegni bis

La riduzione della Naspi, prevista ordinariamente nella misura del 3 per cento a partire dal quarto mese di erogazione della prestazione, non si applica per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021.

A fornire le istruzioni per l’applicazione della misura introdotta dal decreto Sostegni bis è la circolare INPS numero 122 del 6 agosto 2021.

INPS - Circolare numero 122 del 6 agosto 2021
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Sospensione dell’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di riduzione della prestazione di disoccupazione NASpI a decorrere dal quarto mese di fruizione. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che l’indennità di disoccupazione sia ridotta del 3 per cento ogni mese a partire dal 1° giorno del quarto mese di fruizione, ovvero il 91° giorno della prestazione.

Tale riduzione è stata prevista dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto Sostegni bis.

La norma, nei primi due commi dell’articolo 38, prevede che:

“1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.”

In base a quanto previsto dalla disposizione, le indennità di disoccupazione rimarranno dello stesso importo della prestazione prevista per il mese di giugno, fino al 31 dicembre 2021.

Come sottolinea la circolare INPS, la sospensione della riduzione della prestazione si applica anche nei casi in cui la somma venga erogata in forma anticipata in un’unica soluzione.

L’Istituto previdenziale provvederà d’ufficio all’applicazione della norma, senza necessità che il cittadino presenti alcuna domanda.

Riduzione Naspi, le istruzioni INPS sul periodo successivo alla sospensione

La riduzione della Naspi si tornerà ad applicare nel periodo successivo alla sospensione, ovvero a partire dal 1° gennaio 2022.

Da tale data si dovrà applicare la riduzione cumulativa per i mesi che è stata sospesa.

A riguardo l’INPS chiarisce la situazione con un esempio: nel caso di sospensione della riduzione per 3 mesi, a partire da gennaio la somma spettante per l’indennità di disoccupazione dovrà essere ridotta del 3 per cento per 4 volte (una per ogni mese oggetto della sospensione e una per la mensilità di gennaio).

Per quanto riguarda il finanziamento della misura del decreto Sostegni bis, lo stesso articolo 38, comma 2, stabilisce che:

agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 38, valutati in 327,2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 dello stesso decreto-legge n. 73 del 2021.

Nell’ultima parte della circolare, al paragrafo 4, l’INPS fornisce le istruzioni contabili per l’applicazione della misura.

Nella circolare si rende noto che, nell’ambito della evidenza contabile “GAU” - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, viene inserito il conto GAU30297.

Tale conto ha come obiettivo quello di “rilevare l’onere conseguente alla sospensione dell’applicazione dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 in materia di riduzione della prestazione di disoccupazione NASpI a decorrere dal quarto mese di fruizione - art. 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.”

La variazione del piano dei conti è riportata nell’allegato 1 alla circolare.

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