Riduzione affitto per Covid, cedolare secca salva: dall’AdE chiarimenti sulle agevolazioni

Anna Maria D’Andrea - Cedolare secca sugli affitti

Riduzione affitto per Covid, non perde il diritto all'applicazione della cedolare secca il proprietario che ha applicato lo sconto previsto nell'accordo territoriale. A fornire chiarimenti sulle agevolazioni è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 165 del 9 marzo 2021.

Riduzione affitto per Covid, cedolare secca salva: dall'AdE chiarimenti sulle agevolazioni

Riduzione dell’affitto per Covid senza revoca della cedolare secca: è l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, con la risposta all’interpello n. 165 del 9 marzo 2021.

Il proprietario che applica la riduzione del canone di locazione, prevista dall’accordo territoriale sottoscritto tra Comune ed Organizzazioni sindacali, non incorre nel rischio di dover disapplicare il regime di tassazione agevolato.

La situazione di emergenza causata dalla diffusione del Covid induce l’Agenzia delle Entrate ad intraprendere la via della collaborazione con il contribuente, ritenendo che l’inserimento della clausola nel contratto non osti con quanto previsto dal comma 11, articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011.

Riduzione affitto per Covid, cedolare secca salva: dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sulle agevolazioni

L’articolo 3 del decreto legislativo sopra richiamato, al comma 11, prevede che nel caso di applicazione del regime della cedolare secca sugli affitti è sospesa, per tutto il periodo di durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, anche se prevista nel contratto.

È questa la norma che fa sorgere dubbi nel caso prospettato con l’interpello n. 165. Nel dettaglio, la questione riguarda l’applicazione della riduzione del 10% del canone d’affitto prevista dall’accordo territoriale sottoscritto da Comune e dalle organizzazioni sindacali rappresentanti di proprietari ed inquilini.

Non si tratta quindi di una casistica di carattere generale, bensì sottoposta al vaglio delle Entrate in relazione ad un accordo territoriale. Nonostante ciò, vale la pena soffermarsi sull’interpretazione fornita.

Nello specifico, l’accordo prevede la possibilità di optare, per un periodo limitato (di durata pari a 6 mesi), per la riduzione del valore massimo del canone d’affitto. In tale ipotesi, viene inoltre prevista la possibilità di accedere ad agevolazioni IMU, a patto che venga riconosciuta la possibilità di applicare la cedolare secca da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La particolare previsione prevista dall’accordo territoriale di riferimento è stata pensata come misura temporanea, e necessaria a fronte delle conseguenze economiche del Covid.

Si tratta quindi di una misura di carattere eccezionale, e che supera il divieto di aggiornamento del canone previsto ai fini della cedolare secca sugli affitti.

È questo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello del 9 marzo 2021.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 165 del 9 marzo 2021
Interpello riduzione del canone di locazione per emergenza covid19 e cedolare secca

L’emergenza Covid giustifica la riduzione del canone d’affitto. Obbligatorio rispettare l’accordo territoriale

Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate:

“la citata clausola contrattuale presenta il carattere della temporaneità e della obbligatorietà; le parti contrattuali, quindi, non manifestano alcuna volontà e/o facoltà in ordine alla sua automatica applicazione temporanea all’interno del contratto di locazione immobiliare.”

In sostanza, l’applicazione nel contratto di locazione della clausola prevista dall’accordo territoriale diventa “vincolante”, considerando che i contratti di locazione, per poter applicare la cedolare secca del 10 per cento per il canone concordato,

devono essere stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto (...) che è approvato ai sensi dell’articolo 4-bis della legge n. 431 del 1998 e, l’adozione dei tipi di contratto allegati al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, dal deposito degli accordi.

Nel caso in esame, e considerata la particolare situazione emergenziale che giustifica l’inserimento, in maniera automatica e temporanea, di tale clausola nei contratti di locazione, non viene meno il diritto a beneficiare della cedolare secca.

A livello operativo, l’Agenzia delle Entrate conclude affermando che è indifferente che la clausola venga inserita direttamente nel contratto o sia prevista in autonoma scrittura privata, da sottoscriversi e registrarsi contestualmente al contratto di locazione.

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