Rider: contratto, assicurazione INAIL e retribuzione nel Decreto Crisi Aziendali

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Rider, il Decreto Crisi Aziendali stabilisce le regole da rispettare per quanto riguarda contratto, retribuzione e assicurazione INAIL. I dettagli nel DL numero 101 del 2019 convertito in legge il 2 novembre 2019 con le modifiche apportate dal maxiemendamento. Il testo in Gazzetta Ufficiale.

Rider: contratto, assicurazione INAIL e retribuzione nel Decreto Crisi Aziendali

Rider, diventano ufficialmente legge le regole sul contratto, sulla retribuzione e sull’assicurazione INAIL. Il Decreto crisi aziendali introduce una disciplina specifica per i ciclofattorini, la nuova categoria di lavoratori su due ruote che passa da un capo all’altro delle città per le consegne a domicilio. Dalla pizza al sushi, esaudiscono qualsiasi desiderio.

Dopo mesi di attese e promesse, le tutele sono arrivate con il maxiemendamento al testo del DL numero 101 del 2019, convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 2019.

1,1 miliardo di euro, in crescita del 34%, è il valore del settore food e grocery online in cui la consegna in bicicletta è più diffusa, secondo i dati elaborati da Osservatori Digital nel 2018. Ma la corsa per il riconoscimento dei loro diritti di lavoratori arriva solo adesso ai nastri di partenza.

L’intervento normativo interviene sul decreto legislativo numero 81 del 2015, in cui inserisce il capo V-Bis tutto dedicato al lavoro tramite piattaforme digitali e apre livelli minimi di tutela anche per i ciclofattorini che possono essere considerati lavoratori autonomi, e che si differenziano da chi è impiegato in modo continuativo.

Nero su bianco anche la definizione di piattaforme digitali, ovvero “i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione”.

Chiarezza di informazioni, definizione di regole sul compenso e rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro sono i tre pilastri su cui si ergono le tutele dei ciclofattorini.

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. n. 128 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 257 del 2 novembre 2019-

Rider: novità sui contratti nel decreto crisi aziendali

Il testo dell’emendamento numero 1.110 al Decreto Crisi Aziendali ha inserito nel DL numero 81 del 2015 una serie di articoli dedicati al lavoro su due ruote.

Il Decreto Crisi Aziendali, convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 2019, regola in primi la forma contrattuale per i rider e specifica le informazioni di cui i lavoratori devono essere a conoscenza.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • il contratto deve essere provato per iscritto;
  • in mancanza della forma scritta, il contratto è valido, ma può essere provato per testimoni solo qualora il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che avrebbe fornito la prova.
  • i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi e diritti e della loro sicurezza, resta da chiarire se le informazioni devono essere fornite in forma scritta o meno.

Non osservare queste regole è un elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle lesioni dei diritti previsti.

Nelle note di lettura del Decreto Crisi aziendali aggiornate al 22 ottobre 2019, le conseguenze previste per chi non rispetta gli obblighi informativi:

“In caso di violazione, si richiama la procedura di intimazione (su richiesta del lavoratore e da parte della sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro) stabilita per l’inadempimento degli obblighi di informazione (a carico dei datori di lavoro) nei confronti dei lavoratori dipendenti, con la conseguente applicazione, in caso di mancata (ovvero incompleta o inesatta) ottemperanza entro quindici giorni, alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152. In merito, l’emendamento prevede altresì, per i lavoratori in esame, il diritto ad un’indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti”.

Rider, le regole sulla retribuzione nel Decreto crisi aziendali

L’emendamento, che ha ricevuto l’ok del Senato il 23 ottobre 2019 e ha modifica il decreto nel suo iter di conversione in legge, fa chiarezza anche sulla retribuzione che spetta ai rider.

I lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate ed è necessario garantire un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Sono proprio i CCNL, infatti, che devono stabilire i criteri di determinazione del compenso complessivo in base alle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente.

Inoltre, i ciclofattorini hanno diritto a un’indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto in particolari condizioni:

  • di notte;
  • durante le festività;
  • in condizioni metereologiche sfavorevoli.

Rider, nel Decreto crisi aziendali l’obbligo di stipulare l’assicurazione INAIL

Altre novità riguardano la sicurezza sul lavoro. Il committente che utilizza la piattaforma, anche digitale, è obbligato ad applicare la disciplina di riferimento, e in particolare le norme stabilite dal Decreto legislativo numero 81 del 2008, a sua cura e a sue spese.

E in particolare, anche per i rider vige l’obbligo dell’assicurazione INAIL.

Nel testo si legge:

“I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.

Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività”.

Dall’informazione alla sicurezza sul lavoro, come emerge dalle note di lettura del Senato sul testo, sono ancora diversi i punti da chiarire sul piano operativo. Ma sicuramente, dopo mesi di attesa, la pedalata verso una maggiore tutela dei lavoratori su due ruote è cominciata.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network