Rider: busta paga sempre obbligatoria, anche senza consegne

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Il libro unico del lavoro (LUL) per i rider deve sempre essere elaborato, anche se nel periodo il lavoratore non ha effettuato consegne e quindi non ha maturato alcun compenso. I valori in busta paga saranno uguali a zero. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro

Rider: busta paga sempre obbligatoria, anche senza consegne

La busta paga per i rider deve sempre essere elaborata.

I datori di lavoro devono elaborare il LUL, il libro unico del lavoro, in ogni caso, anche se il lavoratore non ha effettuato alcuna consegna nel periodo considerato e pertanto non ha maturato compensi.

Il committente sarà dunque tenuto a generare ed elaborare il prospetto, sebbene con valori pari a zero.

A fornire questo e altri chiarimenti in materia è il Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 1/2026, pubblicata il 1° settembre sul sito istituzionale.

Rider: busta paga sempre obbligatoria, anche senza consegne

Il nuovo decreto lavoro, il n. 62/2026, ha introdotto una serie di novità a tutela del lavoro su piattaforma, in particolare dell’attività svolta dai cosiddetti rider, lavoratori e lavoratrici che svolgono attività di consegna tramite piattaforme digitali.

Tra le novità introdotte c’è l’estensione dell’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (il LUL) ai committenti che si avvalgono di riders che svolgono la loro attività con contratti di lavoro autonomo occasionale o con partita IVA.

Il principale chiarimento fornito dal Ministero riguarda, come anticipato, l’obbligo di redazione ed elaborazione del LUL anche per le mensilità in cui il lavoratore autonomo non abbia effettuato alcuna consegna e, di conseguenza, maturato alcun compenso.

A tal proposito, il Ministero evidenzia che la registrazione sul LUL in questi casi assume una funzione di rendicontazione consuntiva dell’attività svolta e del relativo risultato economico con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e rafforzare la tutela e il controllo nella gig economy.

La norma, quindi, è volta a mantenere la continuità documentale per l’intera durata del rapporto di lavoro autonomo e, pertanto, l’obbligo di elaborazione del LUL non può essere interrotto.

Il committente, quindi, è tenuto a generare e ad elaborare il prospetto anche per le mensilità senza attività. In questi casi il cedolino avrà valori pari a zero.

Obbligo di LUL per i rider: chiarimenti su proroga e ordini multipli

Gli altri quesiti sottoposti all’attenzione del Ministero riguardano:

  • la corretta applicazione della proroga di 90 giorni, a partire dal 1° luglio 2026, prevista dalla legge di conversione del decreto lavoro;
  • le modalità di registrazione documentale degli ordini multipli da recapitare al medesimo acquirente e nel medesimo luogo. In particolare, viene chiesto se tali ordini si debbano conteggiare come una singola consegna, oppure come una pluralità di consegne pari al numero di ordini originati dal sistema informatico.

Partiamo dal primo. Il Ministero chiarisce che la proroga di 90 giorni per la decorrenza dell’obbligo di compilazione del LUL deve intendersi applicabile in via transitoria solamente al prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026, consentendone l’aggiornamento e la stampa entro i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Per le mensilità successive si applicano in toto le tempistiche ordinarie previste dalla normativa vigente per la tenuta del LUL.

In merito al quesito relativo all’eventuale differenza temporale tra il momento di esecuzione della prestazione del lavoratore autonomo e quello successivo di emissione del documento fiscale e di erogazione del compenso oltre il termine di elaborazione e stampa del LUL, il Ministero precisa che l’obbligo viene correttamente rispettato quando la registrazione delle consegne nel LUL sia effettuata con riferimento al periodo in cui il prestatore ha svolto concretamente la propria attività, a prescindere dal momento in cui si verificherà la relativa movimentazione finanziaria.

I pagamenti dovranno, invece, essere registrati nel mese di effettiva erogazione secondo il principio di cassa. Al fine di garantire la necessaria trasparenza e tracciabilità tra le due registrazioni, il Ministero ritiene corretta l’indicazione nel campo “note” del LUL per evidenziare il periodo storico di competenza a cui le somme erogate si riferiscono.

Ministero del Lavoro - Interpello n. 1 del 1° settembre 2026
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