Assegno unico e bonus nido anche agli stranieri con il permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'INPS recepisce le sentenze in materia di inclusione e adegua i requisiti per l'accesso alle agevolazioni
Si allarga la platea di possibili beneficiari dell’assegno unico per i figli a carico e del bonus nido.
L’INPS adegua requisiti e sistemi per includere anche i cittadini e le cittadine straniere titolari di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Anche questa particolare categoria di permesso, dunque, entra a far parte dell’elenco dei permessi validi per l’accesso alle agevolazioni per i figli a carico.
Per poterle ottenere, resta comunque ferma la necessità di possedere tutti gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa.
Assegno unico e bonus nido anche per chi ha il permesso di soggiorno per attesa occupazione
Nuove famiglie potranno beneficiare dell’assegno unico per i figli a carico e del bonus asilo nido. Si tratta nello specifico, dei cittadini e delle cittadine straniere che si trovano in Italia con un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Questa particolare categoria di permesso è rimasta finora esclusa dall’elenco dei permessi di soggiorno considerati validi ai fini dell’accesso all’assegno unico e al bonus nido.
La situazione è cambiata con il recepimento da parte dell’INPS di alcune sentenze in materia (n. 121/2023 del Tribunale di Trento; n. 9/2025 della Corte di appello di Trento; n. 2359/2025 del Tribunale di Torino; n. 1849/2025 del Tribunale di Monza), le quali hanno evidenziato il carattere discriminatorio di tale esclusione, in contrasto con il quadro normativo dell’Unione.
Come annunciato dall’Istituto nel messaggio n. 2025/2026, è stato presentato un ricorso alle citate sentenze, le quali però hanno immediata efficacia esecutiva. Nel mentre, pertanto, si è reso necessario un adeguamento per consentire il riconoscimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione come valido ai fini dell’accesso all’AU e al bonus nido.
Le domande presentate da chi è in possesso di tale tipologia di permesso, dunque, saranno accolte dall’INPS, fermo restando il possesso degli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa. Dovranno essere riesaminate e accolte anche le domande già presentate e respinte/sospese, così come dovranno essere accolte, in autotutela, le richieste di riesame di domande già respinte per il solo possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
In questi casi, spiega l’INPS, il pagamento delle prestazioni sarà effettuato “con riserva di ripetizione”, cioè con la facoltà di procedere all’eventuale recupero, in attesa dell’esito dei giudizi pendenti o di eventuali nuovi interventi normativi.
I requisiti per l’assegno unico e il bonus nido
Quali sono gli altri requisiti necessari per accedere alle due prestazioni?
Dato che si tratta di una prestazione “universale” non sono molti i requisiti per poter ottenere l’assegno unico e non serve l’ISEE (senza però si ottiene l’importo minimo).
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio è necessario rispettare specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure essere titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. A questi, per effetto delle citate sentenze, si aggiunge anche il permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
La prestazione è riconosciuta a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni.
Il bonus nido riconosce alle famiglie un ristoro delle spese sostenute per le rette di iscrizione ad asili nido pubblici e privati autorizzati dei figli fino ai 3 anni d’età.
Anche in questo caso l’ISEE è necessario per determinare l’importo spettante. In assenza sarà erogato l’importo minimo del contributo.
| Valore del bonus asilo nido 2026 | ISEE minorenni | Importo mensile |
|---|---|---|
| 3.000 euro | Fino a 25.000 euro | 272,70 euro per 11 mensilità |
| 2.500 euro | Da 25.001 a 40.000 euro | 227,20 per 11 mensilità |
| 1.500 euro | Da 40.001 | 136,30 euro per 11 mensilità |
Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 (in famiglie con ISEE sotto i 40.000 euro) l’importo massimo può arrivare a 3.600 euro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno unico e bonus nido: si allarga la platea di beneficiari