Dall’INPS arrivano le istruzioni per la ricongiunzione dei contributi tra la Gestione separata e le casse professionali. L’operazione è onerosa e ha efficacia retroattiva
I professionisti possono ricongiungere i contributi versati alla gestione separata INPS e alle casse professionali.
Dal 9 febbraio è operativa la nuova procedura predisposta dall’Istituto. Gli interessati hanno ora la possibilità di costruire la propria pensione utilizzando la ricongiunzione in entrata verso la gestione separata o in uscita, trasferendo i contributi versati all’INPS verso la propria cassa professionale di iscrizione.
Le nuove disposizioni sono immediatamente operative e si può già fare domanda. La procedura però riguarda solamente chi si trova nel sistema contributivo.
Tutte le istruzioni sono state fornite dall’INPS nella circolare n. 15 pubblicata il 9 febbraio.
Ricongiunzione contributi tra Casse e gestione separata: le istruzioni INPS
Dall’INPS arriva il via libera alla ricongiunzione dei contributi versati alla gestione separata e alle casse professionali.
A partire dal 9 febbraio 2026, i professionisti possono fare domanda di ricongiunzione, sia in entrata verso la gestione separata dell’INPS che in uscita verso la propria cassa di iscrizione, e trasferire i contributi versati.
La nuova circolare dell’INPS recepisce l’orientamento giurisprudenziale che negli ultimi anni, in particolare per effetto delle sentenze della Cassazione, ha riconosciuto un generale diritto alla ricongiunzione. Per quanto non disciplinato dalla circolare tale operazione seguirà le ordinarie regole disciplinate dalla legge n. 45/1990.
Per quel che riguarda la ricongiunzione in uscita dalla gestione separata (quindi verso le Casse), il prospetto contributivo e la conseguente determinazione dell’importo da trasferire viene elaborato applicando i criteri stabiliti dalla citata legge, in conformità alle disposizioni amministrative emanate in materia.
Per la ricongiunzione in entrata verso la gestione separata, invece, si applicano le istruzioni della circolare n. 15/2026.
Come precisato dall’INPS, la domanda di ricongiunzione verso la gestione separata deve riguardare i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili, tutti e per intero.
Di conseguenza, sono esclusi i periodi assicurativi che hanno dato luogo a pensione.
Sono esclusi anche i professionisti che hanno versato contributi prima del 1996. Questo perché non è consentita la ricongiunzione parziale e perché “la ricongiunzione non può essere utilizzata quale strumento per estendere retroattivamente l’ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione”.
La gestione separata è stata istituita dal 1° gennaio 1996 e pertanto non potranno avvalersi della nuova procedura i lavoratori e le lavoratrici con anzianità contributiva precedente. La ricongiunzione, quindi, può essere richiesta solamente da chi si trova interamente nel sistema contributivo.
Ricongiunzione contributi verso la gestione separata: come si calcola l’onere
Dato che i periodi contributivi ricongiunti nella gestione separata sono valutati nel sistema contributivo, l’onere da sostenere per la ricongiunzione in entrata sarà determinato con il criterio di calcolo “a percentuale” (articolo 2, comma 5, del Dlgs n. 184/1997).
Pertanto, si applica l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione nella Gestione pensionistica interessata. Nello specifico, chiarisce l’INPS, si prende in considerazione l’aliquota riferita ai co.co.co. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non titolari di pensione, che per il 2026 è pari al 33 per cento.
La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.
Se l’importo così calcolato dovesse risultare inferiore al minimale della gestione speciale dei lavoratori autonomi (18.808 euro per il 2026) l’onere sarà calcolato sul minimale stesso.
Allo stesso modo, se l’importo risulta superiore al massimale (122.295 euro per il 2026) onere sarà calcolato su tale valore.
Dall’onere contributivo così determinato va sottratto l’ammontare dei contributi trasferito dalle gestioni di provenienza. In questo modo si ottiene l’onere netto a carico dell’interessato.
I periodi ricongiunti in questo modo saranno considerati equivalenti ai periodi di iscrizione nella gestione separata a fini pensionistici (sia dal punto di vista dell’accesso al trattamento che della determinazione dell’assegno).
Il montante dei periodi ricongiunti, allo stesso modo del montante maturato direttamente nella gestione separata, sarà rivalutato ogni anno al tasso di capitalizzazione, a prescindere dalla data di pagamento dell’onere.
Per i termini di versamento dell’onere, le modalità di accettazione e le modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti si deve fare riferimento a quanto già previsto dalla legge n. 45/1990.
Come anticipato, le disposizioni si applicano alle nuove domande di ricongiunzione ma anche a quelle già inviate e ai relativi ricorsi inviate prima del 9 febbraio 2026, che a tale data risultano giacenti e non ancora definiti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ricongiunzione contributi tra Casse e gestione separata: le istruzioni INPS