Requisiti fondo perduto: il DL Sostegno lascia fuori potenziali beneficiari

Contributi a fondo perduto, i requisiti del decreto Sostegno rischiano di lasciare fuori molti dei potenziali beneficiari. L'introduzione del limite di fatturato, seppur fissato a 10 milioni di euro, delimita in maniera netta la platea di partite IVA ammesse alla misura di ristoro, tagliando fuori anche soggetti che hanno subito perdite di ricavi o compensi superiori al 30 per cento.

Requisiti fondo perduto: il DL Sostegno lascia fuori potenziali beneficiari

I requisiti per accedere al contributo a fondo perduto del decreto Sostegno rischiano di tagliare fuori molti dei potenziali beneficiari.

Il limite relativo a ricavi e compensi registrati nel 2019 è uno dei parametri da verificare per determinare chi può o meno accedere al nuovo contributo a fondo perduto.

La soglia, stando alle ultime anticipazioni, dovrebbe essere alzata a 10 milioni di euro, al raddoppio rispetto a previsto dalle precedenti edizioni del contributo a fondo perduto.

Il requisito chiave per l’accesso è un calo di fatturato pari al 30 per cento, con una valutazione effettuata confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato del 2020 e del 2019. Il calcolo dell’importo seguirebbe 5 scaglioni diversi in base al volume di ricavi e compensi del soggetto.

Percentuale di calcolo dell’importo del contributo a fondo perdutoRicavi e compensi di imprese e professionisti
60 per cento della perdita fino a 100 mila euro
50 per cento della perdita tra 100 mila e 400 mila euro
40 per cento della perdita tra 400 mila euro e 1 milione di euro
30 per cento della perdita tra un milione e 5 milioni di euro
20 per cento della perdita tra 5 e 10 milioni di euro

Si attende ancora l’approvazione del testo del decreto Sostegno per un’analisi dettagliata dei nuovi contributi a fondo perduto.

Quel che è chiaro è che l’introduzione di limiti anche più alti rispetto al passato porta, inevitabilmente, ad escludere dal beneficio tante partite IVA che avrebbero diritto ad accedervi, almeno se si considera come obiettivo della misura quello di “compensare”, seppur in parte, le perdite subite nel corso dell’anno anche in relazione alle restrizioni imposte per ridurre il contagio da Covid-19.

A sollevare la questione è un lettore di Informazione Fiscale, titolare di tre attività di ristorazione in una città turistica gestite con una sola società.

La perdita di fatturato subita nel 2020 rispetto al 2019 è stata del 75 per cento, ben oltre la soglia del 30 per cento. Di poco sopra i 10 milioni, invece, i ricavi e compensi registrati nel 2019.

Requisiti fondo perduto: il DL Sostegno lascia fuori potenziali beneficiari

Le attività che ruotano intorno al comparto del turismo e della ristorazione sono state tra le più penalizzate dall’emergenza sanitaria.

La mancanza di turisti, soprattutto esteri, e le chiusure resesi necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19 hanno causato perdite da 37,7 miliardi per il solo settore della ristorazione, secondo i dati forniti dalla FIPE.

Le misure di ristoro introdotte nel corso del 2020, e ora il nuovo contributo a fondo perduto in arrivo con il decreto Sostegno, non hanno consentito e non consentiranno a tutti i penalizzati dalla crisi da Covid-19 di vedersi compensata parte della perdita subita.

Emblematico è il caso sollevato da Antonio, ristoratore che ha evidenziato la propria situazione scrivendo alla redazione di Informazione Fiscale.

L’impossibilità di accedere al contributo a fondo perduto per mancanza dei requisiti è determinata in questo caso dalla modalità di conduzione delle tre attività, gestite con un’unica società. Il fatturato complessivamente registrato è di poco al di sopra del limite massimo che dovrebbe essere fissato dal Decreto Sostegno.

L’ingiustizia evidenziata dal ristoratore è rappresentata dal fatto che, se le attività fossero state gestite con tre diverse società, ciascuna di queste avrebbe potuto beneficiare di un proprio contributo a fondo perduto.

La penalizzazione è doppia, sottolinea il lettore, considerando l’impossibilità di accedere sia alle misure di ristoro introdotte nel corso del 2020 che al nuovo sostegno economico.

Le questioni sollevate e che meritano di essere trattate sono due:

  • la prima attiene ai limiti per l’accesso al contributo a fondo perduto, in particolare a quello che il Governo Draghi si appresta a varare con il decreto Sostegno;
  • la seconda, direttamente collegata ai vincoli previsti dal Legislatore, riguarda invece la definizione di impresa unica, ai fini della normativa UE e in relazione al Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato.

Requisiti fondo perduto del DL Sostegno: due questioni cruciali per i beneficiari

La prima questione, quella relativa ai limiti, taglia col coltello il perimetro di accesso ai contributi a fondo perduto. Semplificando, basta un euro per essere esclusi dalla platea di beneficiari.

Seppure ingiusto in alcuni casi, c’è poco da argomentare sul punto: porre un limite più o meno ampio è una scelta. Discutibile, ma anche comprensibile. Nel caso dei contributi a fondo perduto forse un’alternativa alla soglia rigida c’era: un meccanismo con ulteriori scaglioni e riduzioni degli importi spettanti per concedere gli aiuti a un numero più ampio di operatoti.

Ma, appunto, la politica è fatta di scelte.

Sulla seconda questione sollevata dal lettore, vale la pena invece fare una riflessione più ampia.

Secondo il ristoratore, avere una società per ogni ristorante avrebbe risolto il problema dei limiti e avrebbe garantito l’accesso ai contributi a fondo perduto: singolarmente, infatti, non superano la soglia dei 10 milioni di euro.

Ma il discorso non è così semplice. Questo strumento adottato per far fronte all’emergenza coronavirus rientra tra gli aiuti di Stato regolati dalla normativa UE.

I soggetti beneficiari, quindi, devono far riferimento al concetto di impresa unica: “le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate rispetto non alla singola impresa ma rispetto al concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un’unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche”, come si legge nella circolare del Dipartimento delle Politiche europee con chiarimenti operativi sull’applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 ripresa da Confindustria a novembre 2020.

Anche riportando la regola nei nostri confini, appare chiaro che bisogna considerare quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, che recita:

Sono considerate società controllate:

  • 1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • 2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • 3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

In nessun testo fino ad ora è stato espressamente previsto che tre società, anche se tra loro collegate, non possono accedere a tre diversi contributi a fondo perduto ma è ovvio che in caso di controlli una situazione di questo tipo potrebbe far emergere comunque che l’impresa non aveva le carte in regola per beneficiane.

Infine, c’è un altro limite di cui tener conto che viene dall’UE: il tetto massimo di aiuti che un’impresa può ricevere che è pari a 1,8 milioni di euro. La cifra, precedentemente fissata a 800 mila euro, è stata raddoppiata a inizio 2021 dalla Commissione UE .

La lista di agevolazioni che rientrano nel calcolo è lunga, non bisogna quindi tener conto solo dei contributi a fondo perduto ma anche a misure molto diverse, come ad esempio, gli sgravi contributivi per i contratti di apprendistato o anche il bonus affitto per l’emergenza Covid.

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