Regolamento UE, prova del trasporto di beni: l’AdE sulle cessioni intracomunitarie

Tommaso Gavi - Fisco

Regolamento UE sulla prova del trasporto di beni, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle cessioni intracomunitarie. Nella circolare numero 12 del 13 maggio 2020 viene riepilogata la prassi sulle prove documentali e la presunzione di avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario.

Regolamento UE, prova del trasporto di beni: l'AdE sulle cessioni intracomunitarie

Regolamento UE sulla prova del trasporto di beni, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle cessioni intracomunitarie.

Con la circolare numero 12 del 13 maggio 2020, l’Amministrazione finanziaria fa il punto sulla prassi vigente in materia di prove documentali relative alle cessioni intracomunitarie, dopo l’introduzione dell’articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011, ovvero il regolamento IVA.

Il quadro di riferimento è mutato a partire dal 1° gennaio 2020.

Il documento di prassi affronta i seguenti punti:

  • la normativa e prassi nazionale sui mezzi di prova per le cessioni intracomunitarie;
  • la presunzione di avvenuto trasporto o spedizione di beni in un altro Stato membro;
  • il rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria.

Regolamento UE, prova del trasporto di beni: la circolare numero 12 dell’AdE sulle cessioni intracomunitarie

La circolare numero 12 del 13 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla normativa che riguarda le cessioni intracomunitarie e, nello specifico, sulle novità introdotte dal regolamento UE, il cosiddetto regolamento IVA, sulla prova del trasporto di beni.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 12 del 13 maggio 2020
Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie. Articolo 45-bis del Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018.

La prima parte del documento di prassi fa il punto sul quadro normativo di riferimento.

In base alle norme italiane vigenti, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

  • onerosità dell’operazione;
  • acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
  • effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Dal momento che non sono specificati i documenti che devono essere conservati, si deve fare riferimento ai numerosi pronunciamenti dell’Amministrazione finanziaria.

Nello specifico forniscono indicazioni utili i seguenti documenti di prassi:

Tali pronunciamenti si soffermano sul tema della prova dell’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro.

Nell’ultima risoluzione citata, in particolare, viene reso noto che il CMR elettronico, la lettera di vettura internazionale regolata dalla “Convention des Marchandises par Route”, con lo stesso contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale.

Il documento in questione deve, quindi, essere conservato insieme agli altri documenti dell’elenco:

  • fatture di vendita;
  • documentazione bancaria che attesta le somme riscosse per le cessioni;
  • la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti;
  • gli elenchi Intrastat.

Con la risoluzione 24 luglio 2014, n. 71/E, viene inoltre spiegato che la prova di cessione intracomunitaria segue i due seguenti principi:

  • quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
  • la prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente.

Su questo un caso da tenere in considerazione è quello previsto nella risposta all’interpello n. 100 dell’8 aprile 2019.

Nel caso concreto del documento di prassi, oltre al documento di trasporto la società istante emetteva:

  • l’identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);
  • il riferimento della fattura di vendita;
  • il riferimento della fattura logistica (documento interno);
  • la data della fattura;
  • la data del DDT;
  • la data della destinazione delle merci, del Paese di destinazione e dell’anno di ricezione delle merci stesse;
  • la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario: “le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi”.

Regolamento UE, prova del trasporto di beni: le presunzioni di avvenuta spedizione

Vista l’eterogeneità della normativa degli Stati dell’Unione europea in merito alla prova del trasporto di beni, per migliorare gli scambi il Consiglio dell’UE ha deciso di individuare le circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati tra due Stati all’interno del territorio comunitario.

In altre parole è stata introdotta una presunzione relativa riguardo l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario (paragrafo 1, lettere a) e b), dell’articolo 45-bis del Regolamento IVA).

Vengono prese in considerazione due ipotesi:

  • i beni sono stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 45-bis in commento);
  • i beni sono stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto (lettera b) del paragrafo 1 del medesimo articolo 45-bis).

Nel primo caso il venditore dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore sia dall’acquirente.

I documenti sono indicati nel paragrafo 3 lettera a del regolamento IVA, ossia documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni.

In alternativa può essere presentato un documento previsto dalla norma in questione e uno legato invece alla lettera b dello stesso paragrafo:

  • una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nella seconda ipotesi, quella del trasporto a carico dell’acquirente, lo stesso deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta con i seguenti elementi:

  • la data del rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni ceduti;
  • la data e il luogo del loro arrivo;
  • l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente;
  • il numero di identificazione del mezzo di trasporto.

Le disposizioni riguardanti le presunzioni valgono anche per i casi precedenti al 1° gennaio, in cui i soggetti siano comunque in grado di fornire la documentazione necessaria.

Regolamento UE, prova del trasporto di beni: il superamento delle presunzioni da parte delle autorità fiscali dei Paesi

Le autorità fiscali dei Paesi UE, nei casi in cui dimostrino che il trasporto intracomunitario non è stato effettivamente realizzato, hanno la facoltà di superare la presunzione.

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate riporta alcuni esempi dei casi in cui la presunzione potrebbe essere messa in discussione.

Gli esempi riportati sono i seguenti:

  • il caso in cui nel corso di un controllo si riscontra che i beni sono ancora nel magazzino del venditore;
  • il caso in cui si venga a conoscenza di un incidente durante il trasporto che ha comportato la distruzione dei beni;
  • la situazione in cui i documenti di prova contengono informazioni non corrette o false.

In tali ipotesi il contribuente ha comunque la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta.

Il regolamento comunitario, inoltre non vieta che possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni, adottata in precedenza.

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