Decreto Cura Italia, per quali scadenze di marzo e aprile c’è la proroga al 30 giugno?

Rosy D’Elia - Scadenze fiscali

Per quali scadenze fiscali di marzo e aprile il Decreto “Cura Italia” stabilisce la proroga al 30 giugno? La risposta nell'articolo 62 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo: Intrastat, esterometro e dichiarazione IVA. Per la Certificazione Unica la data da rispettare resta il 31 marzo.

Decreto Cura Italia, per quali scadenze di marzo e aprile c'è la proroga al 30 giugno?

Per quali scadenze fiscali di marzo e aprile il Decreto “Cura Italia” stabilisce la proroga al 30 giugno? Slittano in avanti Intrastat, esterometro e dichiarazione IVA. Resta al 31 marzo la Certificazione Unica. Si preservano, in questo modo, i tempi per l’accesso alla precompilata e ottenere i conguagli.

Per orientarsi nella nuova tabella di marcia da rispettare, è possibile prendere come riferimento l’articolo 62 del testo del Decreto Legge numero 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020.

L’emergenza coronavirus ha imposto, nelle ultime settimane, diverse revisioni del calendario fiscale: in un primo momento solo per i contribuenti della zona rossa e per gli adempimenti collegati al sistema del modello 730.

Con le misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare l’emergenza coronavirus dal punto di vista economico si stabiliscono le nuove date di cui tener conto per gli adempimenti previsti nel mese di marzo, con una formulazione che lascia spazio a qualche dubbio sulla trasmissione dei dati che riguardano la Certificazione Unica.

Per quali scadenze di marzo e aprile il Decreto “Cura Italia” stabilisce la proroga al 30 giugno?

A fissare la nuova data del 30 giugno per “gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 è l’articolo 62 del testo ufficiale approvato dal Governo nel pomeriggio del 16 marzo.

Il comma 6 recita:

“Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni”.

Guardando ai mesi di marzo e aprile, la proroga si applica ai seguenti adempimenti:

  • elenchi Intrastat;
  • esterometro;
  • dichiarazione IVA.

Per quanto riguarda i versamenti, invece, nella sintesi del provvedimento pubblicata sul sito del Governo si legge:

  • sospensione per i settori più colpiti dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
  • differimento scadenze per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.

Per chi opera nei territori della zona rossa, restano valide le prime indicazioni contenute nel Decreto MEF del 24 febbraio.

Proroga trasmissione elenchi Intrastat al 30 giugno

C’è tempo fino alla fine di giugno, dunque, per provvedere alla trasmissione degli elenchi Intrastat in scadenza il 25 marzo nel calendario ordinario.

Entro lo stesso termine del 30 giugno, i soggetti passivi IVA con obbligo mensile dovranno inviare le informazioni sulle operazioni intracomunitarie che riguardano i seguenti periodi:

  • marzo;
  • aprile;
  • maggio.

Mentre chi ha obbligo trimestrale potrà inviare gli elenchi Intrastat solitamente trasmessi ad aprile entro il 30 giugno.

Proroga esterometro al 30 giugno

L’altra scadenza importante che viene rimandata in estate è l’appuntamento con l’esterometro trimestrale. Secondo il nuovo da rispettare per le comunicazioni dei dati delle fatture transfrontaliere stabilito dal Decreto Fiscale 2020, entro il 30 aprile i soggetti interessati avrebbero dovuto provvedere all’adempimento.

Con la revisione della tabella di marcia dovuta all’emergenza coronavirus, il termine ultimo per i dati di gennaio, febbraio e marzo è il 30 giugno.

Proroga dichiarazione IVA al 30 giugno

Stesso discorso vale per la dichiarazione IVA: la data canonica del 30 aprile nel 2020 non segna il termine ultimo per la presentazione e i tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali avranno tempo fino al 30 giugno.

Anche la Certificazione Unica rientra tra le scadenze di marzo che slittano al 30 giugno con il Decreto “Cura Italia”?

Non rientra, invece, tra le scadenze che slittano al 30 giugno la consegna dei dati della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate.

Il termine è stato prorogato al 31 marzo e nella testo ufficiale dell’articolo 62 si legge: “Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020”.

In seguito all’emergenza coronavirus, è stato anticipato al 2020 il debutto del nuovo calendario del modello 730 stabilito dal Decreto Fiscale 2020, inizialmente, previsto per il 2021, con delle variazioni ad hoc per l’anno in corso.

La formulazione del Decreto “Cura Italia”, numero 18 del 2020, ha fatto sorgere qualche dubbio: tra “tutti gli adempimenti” bisogna considerare anche la Certificazione Unica?

Sicuramente no, il termine ultimo del 30 giugno non si applica ai dati delle Certificazioni Uniche.

Uno spostamento così in avanti, poi, allungherebbe di molto i tempi per la predisposizione del modello 730 precompilato, in programma per il 5 maggio, e di conseguenza anche l’attesa per ottenere i conguagli. La precisazione contenuta nell’articolo 62 conferma la volontà di preservare il sistema del modello 730.

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