Registro dei volontari, resta in vigore l’obbligo di vidimazione?

Cristina Cherubini - Associazioni

Registro dei volontari, resta in vigore l'obbligo di vidimazione? È stato da sempre l'unico tra gli atti formali degli enti no profit per cui erano necessari particolari adempimenti, a scopo principalmente assicurativo, il dubbio in merito al nuovo iter da seguire è stato sollevato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore. I chiarimenti nella nota del Ministero del Lavoro numero 7180/2021.

Registro dei volontari, resta in vigore l'obbligo di vidimazione?

La normativa previgente al codice del terzo settore prevedeva l’obbligo per gli enti no profit della vidimazione del registro dei volontari, con lo scopo di garantire la veridicità dei dati in esso contenuti e la relativa tempistica.

Tale obbligatorietà nasceva anche per scopi assicurativi, in quanto i volontari per poter svolgere la propria attività all’interno dell’ente dovevano essere coperti da assicurazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n. 7180 del 28 maggio 2021 ha voluto chiarire il dubbio sollevato da alcuni enti e CSV in merito agli adempimenti che dovranno sostenere gli enti del terzo settore, a seguito della riforma, relativamente alla tenuta del registro dei volontari.

Il registro dei volontari nel nuovo CTS

Gli enti e i CSV territoriali hanno, nella richiesta di parere inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno acceso i riflettori sull’incertezza in merito al nuovo iter da seguire in merito alla tenuta del registro dei volontari.

Il codice del terzo settore tratta infatti in modo molto approssimativo la tenuta di tale registro non specificando nel dettaglio le caratteristiche che esso deve assumere, ed in particolare non confermando l’eventuale permanenza dell’obbligo di vidimazione dello stesso per fini assicurativi.

Il codice ha difatti espressamente previsto l’obbligo per tutti gli enti che si avvalgono di volontari di iscrivere gli stessi in appostiti registri, senza però prevedere l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, questo non significa però che tali adempimenti non siano più necessari.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota del 28 maggio 2021
Vidimazione registro dei Volontari

Il parere del Ministero: vidimazione dei registri post Riforma

L’obbligo di vidimazione del registro dei volontari da parte degli enti che se ne avvalgono per lo svolgimento della loro attività era stato previsto dal decreto del Ministro dell’Industria, commercio e artigianato del 14 febbraio 1992.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota 7180 dello scorso 28 maggio 2021 ha riepilogato come nel nuovo CTS sia previsto, in capo a tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro degli stessi e che tale obbligo è nato con il decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato del 14 febbraio 1992, modificato dal successivo decreto del 16 novembre 1992, attuativo dell’articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991.

Tale obbligo aveva natura anche assicurativa, in quanto era obbligatoria l’istituzione del registro dei volontari con la specifica delle relative caratteristiche tra cui la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina nonché l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.

Questa procedura serviva a poter garantire la veridicità delle informazioni contenute nel registro e darne certezza temporale.

Il Ministero ha inoltre precisato che la Riforma del terzo settore non ha abrogato il decreto del 14 febbraio 1992, che rimane applicabile in attesa dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale previsto dall’articolo 18 comma 2 del d.lgs. 117/2017, attualmente in fase avanzata dell’iter di formazione.

Ad oggi quindi permane ancora in capo agli enti che si avvalgono di volontari l’obbligo di tenere un registro per gli stessi vidimato e sottoposto agli obblighi di natura assicurativa.

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