Regime lavoratori impatriati, via libera se dopo il distacco c’è una nuova qualifica

Rosy D’Elia - Irpef

Regime lavoratori impatriati, accesso libero per chi rientra in Italia con una nuova qualifica al termine del distacco. Per beneficiare delle agevolazioni, ci deve essere discontinuità. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 492 del 25 novembre 2019.

Regime lavoratori impatriati, via libera se dopo il distacco c'è una nuova qualifica

Regime lavoratori impatriati, chi rientra in Italia con una nuova qualifica dopo un distacco all’estero ha accesso libero alle agevolazioni. Una possibilità di cui si può beneficiare solo se c’è discontinuità tra le due posizioni lavorative.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 492 del 25 novembre 2019.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sul rapporto tra regime dei lavoratori impatriati e distacco all’estero arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è un cittadino italiano, laureato in Ingegneria, che ha cominciato a lavorare per una società nel 2016 e nel 2017 è stato distaccato in Francia per un periodo di 24 mesi presso un’altra società del gruppo con funzione di controller nell’ambito della funzione di finanza aziendale.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 492 del 25 novembre 2019
Regime speciale per lavoratori impatriati -Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

Regime lavoratori impatriati, libero accesso se c’è una nuova qualifica al termine del distacco

Al termine del biennio di distacco, dopo aver ricevuto due offerte per restare in Francia, una dalla società italiana e una da quella francese, ha accettato la proposta di rientrare in Italia con l’attribuzione di una qualifica superiore, prevedendo il passaggio da impiegato a “Quadro” e con la prospettiva di un trasferimento presso un’altra società del gruppo a partire dal 1° luglio 2019.

Alla luce del suo percorso professionale, il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del regime per i lavoratori impatriati, nonostante sia tornato in Italia al termine di un distacco.

Per favorire il rientro dei cervelli, grazie all’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015 i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia di chi ritorna a vivere e lavorare nella penisola concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% per cinque anni, un’agevolazione che a partire dal 2020 diventa ancora più vantaggiosa grazie alle novità introdotte dal Decreto Crescita.

Con la risposta all’interpello numero 492 del 2019, l’Agenzia delle Entrate dà il suo via libera alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste, nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge, e motiva:

“Nel caso di specie, si osserva che pur coincidendo l’inizio del nuovo rapporto contrattuale in Italia con la scadenza naturale del distacco all’estero, il rientro dell’Istante in Italia con la qualifica di Quadro non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa di Impiegato; assumendo il lavoratore, in tal modo, un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero”.

Regime lavoratori impatriati e distacco: quando si può fruire dell’agevolazione

Si tratta di una particolarità: l’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 non disciplina esplicitamente il caso del soggetto distaccato all’estero che rientra in Italia.

Ma la circolare numero 17/E del 23 maggio 2017 stabilisce che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.

In questo modo se da un lato l’Agenzia delle Entrate chiude la porta ai lavoratori distaccati, dall’altro lascia aperto uno spiraglio.

E infatti con la risoluzione numero 76 del 2018 chiarisce che è possibile valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa”.

Alcuni esempi:

  • il contratto di distacco viene più volte prorogato e la sua durata nel tempo determina quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
  • il rientro in Italia del dipendente non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il ruolo aziendale che assume il dipendente è differente rispetto a quello originario grazie alle competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.

Ed è proprio questa la situazione che si verifica nel caso analizzato con l’interpello numero 492 del 2019. Fattore determinante per l’accesso al regime speciale è la discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa.

Bisogna, dunque, valutare attentamente diversi elementi per stabilire caso per caso la possibilità di beneficiare delle agevolazioni: per questo il regime per i lavoratori impatriati è spesso al centro dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Nella stessa giornata del 25 novembre, infatti, sono arrivati anche nuovi chiarimenti sul rapporto che lega l’accesso ai benefici fiscali e l’iscrizione all’AIRE, , interpello numero 495 e 497 del 2019.

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