Lavoratori impatriati, chiarimenti sui requisiti per il regime fiscale agevolato

Regime fiscale lavoratori impatriati: chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sui requisiti di residenza all'estero necessari per beneficiare delle agevolazioni Irpef.

Lavoratori impatriati, chiarimenti sui requisiti per il regime fiscale agevolato

Lavoratori impatriati, requisiti in chiaro per l’accesso al regime fiscale agevolato. Con due risposte ad interpelli, pubblicate il 12 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti.

Il regime agevolato per i lavoratori che decidono di trasferirsi o tornare in Italia è disciplinato dal decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015. Al fine di incentivare il trasferimento di soggetti dotati di qualificazioni e competenze, tale regime prevede l’esenzione Irpef del 50% del reddito prodotto in Italia, per un periodo pari a cinque anni.

I requisiti previsti per l’applicazione del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati sono previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo.

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate contenuto nelle risposte n. 32 e 34 del 12 febbraio 2019 affronta il tema del requisito di durata minima della residenza all’estero ed in Italia al fine di fruire delle agevolazioni fiscali.

Regime agevolato impatriati: requisito di due anni minimi di residenza all’estero

Il comma 2, articolo 16, del Decreto Legislativo n. 14/2015 stabilisce che il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati si applica ai cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

  • sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o
  • hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurem.

Per beneficiare dell’esenzione fiscale sui redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, è necessario che vi sia un periodo minimo di residenza all’estero. La normativa di riferimento non specifica quale sia la durata minima di cui sopra, ma per l’Agenzia delle Entrate si tratta di almeno due periodi d’imposta.

Ovviamente, per la verifica del rispetto dei due anni di residenza all’estero, bisognerà far riferimento alla data di iscrizione all’AIRE.

Due anni è anche il periodo minimo di studio o lavoro all’estero richiesto al soggetto impatriato. In caso contrario è precluso l’accesso al regime fiscale agevolato.

Sempre in merito al periodo di studio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per il soddisfacimento dei requisiti richiesti dal regime speciale è necessario che vi sia il contestuale conseguimento di un titolo di laurea o di specializzazione post lauream estero comparabile con quelli previsti dall’ordinamento italiano.

Si allega di seguito la risposta all’interpello n. 32 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate:

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 32/2019
Regime speciale per lavoratori impatriati – articolo 16 del d.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

Lavoratori impatriati, regime agevolato se residenti all’estero per almeno 5 periodi d’imposta

Con la risposta all’interpello n. 34, l’Agenzia delle Entrate si occupa dei requisiti stabiliti per la generalità di lavoratori residenti all’estero che si trasferiscono in Italia.

Il comma 1 dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 2015 riconosce la possibilità di fruire del regime speciale per gli impatriati a tutti i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia se:

  • non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  • svolgono attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
  • i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3.

Tali soggetti dovranno mantenere la residenza in Italia per almeno due anni e, richiamando a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del TUIR:

“si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta [ovvero 183 giorni o 184 in caso di anno bisestile] sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”

Anche in questo caso, a partire dal periodo d’imposta di trasferimento e per i successivi quattro, il reddito da lavoro prodotto dal lavoratore impatriato non concorrerà alla determinazione del reddito imponibile Irpef per il 50%.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 34/2019
Regime speciale per lavoratori impatriati - articolo 16 del d.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

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