Partita IVA con regime forfettario anche se si fattura all’ex datore di lavoro: i requisiti da rispettare

Rosy D’Elia - Imposte

Dall'Agenzia delle Entrate arriva un via libera all'apertura della partita IVA con regime forfettario anche se si fattura all'ex datore di lavoro e nell'anno precedente i compensi hanno superato i 30.000 euro, ma per non far scattare le cause ostative ci sono precisi requisiti da rispettare

Partita IVA con regime forfettario anche se si fattura all'ex datore di lavoro: i requisiti da rispettare

Non c’è nessun ostacolo all’apertura della partita IVA con regime forfettario, anche se si fattura al vecchio datore di lavoro e i compensi, nell’anno precedente, hanno superato i 30.000 euro, ma solo per chi arriva dall’estero e ha concluso nell’anno precedente il rapporto di lavoro.

Sono questi i requisiti da rispettare per non far scattare le cause ostative: a chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate.

Entrando nel perimetro del regime forfettario, regolato dalla Legge numero 190 del 2014 (art. 1, commi 54-89), le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi fino a 85.000 euro hanno la possibilità di applicare un’imposta unica pari al 15 per cento, sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionale e comunale. La flat tax scende al 5 per cento per le nuove attività.

Per poter beneficiare della tassazione piatta, però, ci sono una serie di condizioni da rispettare che riguardano anche l’esperienza lavorativa pregressa della persona interessata ad aprire la partita IVA.

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Sì all’apertura della partita IVA con regime forfettario anche se si fattura all’ex datore di lavoro

Con la risposta all’interpello numero numero 50 del 22 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate fa luce sull’applicazione pratica delle regole di accesso al regime forfettario.

Lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è una lavoratrice dipendente con redditi da lavoro superiori a 30.000 euro che opera all’estero, nata e residente in un Paese UE.

Con l’intenzione di trasferirsi in Italia, aprire una partita IVA dal 2024 e fatturare le proprie prestazioni al datore di lavoro estero come lavoratrice autonoma, svolgendo attività anche per altri, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di applicare il regime forfettario.

Sono due gli elementi che fanno sorgere i dubbi:

  • i compensi percepiti nell’anno precedente;
  • la prosecuzione del rapporto lavorativo, anche se di natura diversa, con il datore di lavoro.

Entrambi, infatti, possono essere elementi che fanno scattare le cosiddette cause ostative, ovvero possono determinare l’impossibilità di accedere alla tassazione agevolata.

Non è questo il caso, però. Nella situazione descritta l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera sulla possibilità di aprire una partita IVA con regime forfettario, a particolari condizioni.

La dipendente che apre partita IVA con regime forfettario può svolgere attività con l’ex datore di lavoro estero

Rispetto alla regola generale che chiude l’accesso alla flat tax in caso di rapporti con il vecchio datore di lavoro, si tratta di una eccezione.

A fare la differenza, in questo caso, è il trasferimento da un paese all’altro: circostanza che, secondo l’interpretazione data, non può essere alla base di un utilizzo artificioso della partita IVA.

La normativa, infatti, esclude che possano avvalersi del regime forfettario coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nei “confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.

L’ obiettivo è quello di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”.

Se, però, il professionista instaura un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale ha avuto, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo preso in considerazione per l’accesso al regime agevolato, il discorso cambia: è esclusa una artificiosa trasformazione, non essendoci “alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero”.

Apertura della partita IVA con regime forfettario e compensi di lavoro autonomo superiori a 30.000 euro: quando non scatta la causa ostativa?

E neanche il superamento della soglia di 30.000 euro di compensi prevista per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti risulta rilevante: la regola, infatti, vale per i rapporti in essere.

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza in esame, l’Istante evidenzia di voler “chiudere” (melius, cessare) il rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro estero entro il 31 dicembre 2023, ovvero nell’anno precedente a quello in cui intende applicare in Italia il regime dei forfetari.

Chiarisce l’Agenzia delle Entrate, riportando le intenzioni manifestate alla lavoratrice nei mesi scorsi.

Nel caso analizzato, se durante l’anno precedente all’apertura della partita IVA il rapporto di lavoro si è concluso, non è necessario guardare alle cifre percepite: le porte del regime forfettario sono aperte.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 50 del 22 febbraio 2024
Regime forfetario: trasferimento residenza in Italia, chiusura rapporto di lavoro dipendente con datore di lavoro estero - inizio rapporto di lavoro autonomo con il medesimo datore e superamento soglia di 30.000 euro nell’anno precedente

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