Regime impatriati: niente proroga se il versamento non è sufficiente, ma l’importo è recuperabile

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Regime impatriati: se il versamento necessario per accedere alla proroga è stato effettuato con un importo inferiore a quello dovuto, non è possibile accedere all'estensione dei benefici. Ma le somme pagate possono essere recuperate. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 383 del 18 luglio 2022.

Regime impatriati: niente proroga se il versamento non è sufficiente, ma l'importo è recuperabile

Se l’importo del versamento per accedere alla proroga del regime impatriati è inferiore a quanto dovuto, l’estensione del periodo di applicazione dei benefici è inaccessibile. Oltre i termini, non c’è possibilità di mettersi in regola. È possibile, però, recuperare le somme versate.

A fornire chiarimenti e istruzioni è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 383 del 18 luglio 2022.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da seguire arriva dall’analisi di un caso pratico.

Regime impatriati: niente proroga se il versamento non è sufficiente a causa di errori nel calcolo

Protagonista della vicenda analizzata è un contribuente che si rivolge all’Agenzia delle Entrate perché, volendo beneficiare della proroga del regime impatriati, ha effettuato il versamento necessario per l’estensione del periodo di applicazione dei benefici ma si è reso conto di non aver calcolato correttamente le somme dovute.

L’importo pagato, che dovrebbe essere pari al 10 per cento dei redditi prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, risulta inferiore a quanto dovuto perché non è stato determinato tenendo conto dei campi giusti della Certificazione Unica.

All’Amministrazione finanziaria si rivolge per sapere se e come è possibile mettersi in regola e applicare la riduzione della base imponibile al 50 per cento per altri cinque anni.

Con la risposta all’interpello numero 383 del 18 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di errori sull’importo dovuto emersi dopo la scadenza per effettuare il versamento, le porte del regime impatriati sono definitivamente chiuse:

“Considerato che nel caso di specie l’istante - che ha già usufruito del regime speciale di cui al citato articolo 16 del decreto «Internazionalizzazione», dal 2016 al 2020 - ha effettuato un versamento carente di quanto dovuto entro il 30 agosto 2021, lo stesso non può beneficiare dell’estensione del predetto regime per un ulteriore quinquennio”.

Regime impatriati, versamento per la proroga insufficiente? No all’estensione, sì al recupero delle somme

Nella revisione del sistema di agevolazioni per le lavoratici e i lavoratori impatriati introdotta dal Decreto Crescita, è stata inserita anche la possibilità, in presenza di specifiche condizioni, di accedere a una proroga dei benefici previsti dall’articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione: negli ulteriori 5 periodi di imposta si applica la tassazione al 50 per cento del reddito imponibile, con l’ulteriore riduzione al 10 per cento della percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato, se il contribuente ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Con la Legge di Bilancio 2021, la stessa possibilità è stata estesa agli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o cittadini di Stati membri dell’Unione europea con trasferimento della residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime impatriati. L’adesione, in questo caso, è vincolata al versamento di un importo pari al 5 o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Le istruzioni operative per effettuare il versamento necessario per accedere alla proroga del regime impatriati sono state definite con il provvedimento del 3 marzo 2021.

Il calcolo degli importi da versare cambia in base alle condizioni che danno diritto alla estensione.

ImportoTipologia di lavoratori impatriati
10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione Soggetti con almeno un figlio minorenne, anche in affido
preadottivo, o proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo
residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma
5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione Soggetti con almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma.

Applicando, in base ai propri requisiti, la percentuale del 5 o del 10 per cento, è necessario effettuare il versamento entro la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione. Il termine solo per il primo anno è stato fissato al 30 agosto 2021, 180 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento con le istruzioni.

Entro gli stessi termini, coloro che sono interessati ad accedere alla proroga del regime impatriati devono inoltre procedere con un’apposita comunicazione al datore di lavoro o, se autonomi, indicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello fornita sullo stesso tema il 12 luglio scorso, ha chiarito che in caso di errori non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

E tornando sull’argomento, ribadisce: “laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente - il mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio in commento.

L’unica possibilità che rimane al contribuente protagonista del caso analizzato è quella di recuperare quanto versato in linea con le regole previste dall’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 383 del 18 luglio 2022
Regime lavoratori «impatriati» - Opzione per la proroga - Articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

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