Sistema TS, invio dei dati per la precompilata omesso, tardivo o con errori: chiarimenti sulle sanzioni

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Sistema TS, invio dei dati per la precompilata omesso, tardivo o con errori: dall'Agenzia delle Entrate arrivano i chiarimenti sulle sanzioni. Via libera al ravvedimento operoso, veto sul cumulo giuridico. I dettagli nella risoluzione numero 22/E del 23 maggio 2022.

Sistema TS, invio dei dati per la precompilata omesso, tardivo o con errori: chiarimenti sulle sanzioni

Sistema TS, Tessera Sanitaria: in caso di invio dei dati per la precompilata non effettuato, o effettuato con ritardo o con errori si applicano le sanzioni di 100 euro per ogni documento, a prescindere dalla modalità di trasmissione o dal numero dei soggetti a cui si riferisce.

In ogni caso è possibile mettersi in regola tramite il ravvedimento operoso. Al contrario non è possibile applicare il criterio del cumulo giuridico.

Le indicazioni sono contenute nella risoluzione del 23 maggio 2022.

Sistema TS, sanzioni di 100 euro per invio dei dati per la precompilata omesso, tardivo o con errori

Entro un preciso calendario di scadenze, i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS per la predisposizione della precompilata devono fornire le informazioni relative alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche.

Invio dati sistema TSProssime scadenze
Spese sostenute nel primo semestre 2022 30 settembre 2022
Spese sostenute nel secondo semestre 2022 31 gennaio 2023
Spese sostenute dal 1° gennaio 2023 Entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale

Al centro dei chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate è l’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Il testo stabilisce:

“In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000”.

La norma, inoltre, prevede che quando sono presenti errori nella comunicazione la sanzione non si applica se la trasmissione delle informazioni corrette è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.

Se si procede entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

La risoluzione numero 22/E del 23 maggio 2022 si concentra su una corretta lettura del testo e chiarisce che “la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”.

Sistema TS, invio dei dati per la precompilata omesso, tardivo o con errori: sanzioni con ravvedimento

Più in particolare il concetto di “comunicazione” a cui fa riferimento la norma riguarda ogni singolo documento di spesa errato, non inviato o inviato con ritardo al Sistema TS, Tessera Sanitaria.

L’inoltro può avvenire tramite tre diversi canali:

  • utilizzo di una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it;
  • invio di ogni singola spesa (c.d. web service sincrono);
  • invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti (c.d. web service asincrono).

Ma il mezzo di trasmissione non ha alcuna rilevanza sulle modalità di applicazione delle sanzioni così come non conta il numero dei soggetti a cui si riferisce il documento.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in ogni caso è possibile mettersi in regola avvalendosi del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del d. lgs. n. 472 del 1997.

8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” è il codice tributo da utilizzare.

Le riduzioni previste dalla normativa si applicano anche all’importo già ridotto a un terzo quando la comunicazione è trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza prevista.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risoluzione numero 22/E del 23 maggio 2022.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 22/E del 23 maggio 2022
Articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 – Violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria

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