Proroga regime impatriati: requisiti sulla cittadinanza salvi con l’Accordo Brexit

Rosy D’Elia - Irpef

Regime impatriati e proroga delle agevolazioni: i requisiti sulla cittadinanza sono rispettati anche dagli inglesi grazie all'Accordo Brexit. Via libera all'estensione del periodo di fruizione dei benefici. Lo chirisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 172 del 6 aprile 2022.

Proroga regime impatriati: requisiti sulla cittadinanza salvi con l'Accordo Brexit

Regime impatriati e proroga delle agevolazioni: i requisiti sulla cittadinanza richiesti per poter accedere all’estensione del periodo di fruizione dei benefici risultano rispettati anche dai cittadini inglesi.

A questi ultimi, infatti, grazie all’Accordo Brexit vengono garantiti gli stessi vantaggi concessi ai lavoratori comunitari.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 172 del 6 aprile 2022.

Proroga regime impatriati: requisiti sulla cittadinanza salvi con l’Accordo Brexit

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un cittadino britannico fiscalmente residente in Italia dal 2016, che ha due figli minorenni e, dopo il trasferimento, è diventato proprietario di un’immobile presente sul nostro territorio.

A dicembre 2020 ha avviato le pratiche per l’ottenimento della cittadinanza italiana, in fase di finalizzazione ma non ancora concluse, con l’intenzione di mantenere la residenza fiscale in Italia anche negli anni a venire.

Ad agosto 2021 ha versato la somma richiesta per poter beneficiare della proroga del regime impatriati come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, che ha aperto un canale di accesso alle novità del Decreto Crescita per i contribuenti che già usufruivano delle agevolazioni fiscali.

Non avendo ancora ottenuto la cittadinanza italiana, si rivolge all’Agenzia delle Entrate verificare il possesso dei requisiti richiesti:

  • essere iscritti all’AIRE o essere cittadini UE, che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019;
  • risultare beneficiari al 31 dicembre 2019 del trattamento fiscale di favore previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015.

I dubbi del contribuente nascono proprio dal fatto di essere un cittadino britannico che nel momento in cui ha esercitato l’opzione per l’estensione del regime impatriati aveva richiesto ma non ancora ottenuto la cittadinanza italiana.

Con la risposta all’interpello numero 172 del 6 aprile 2022, però, a prescindere dai tempi di attesa per diventare cittadino italiano, l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera alla proroga delle agevolazioni fiscali per l’ulteriore quinquennio 2021-2025.

Proroga regime impatriati, nessun effetto Brexit sui requisiti: i chiarimenti delle Entrate

La motivazione alla base del parare positivo dell’Amministrazione finanziaria è da rintracciare nel cosiddetto Accordo Brexit, entrato in vigore a partire dal 1° febbraio 2020, che all’articolo 12 vieta di discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro nazionalità.

Più nello specifico, poi, con gli articoli da 24 a 26 si vieta anche di negare ai lavoratori di cittadinanza inglese gli stessi vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari. Un principio che, sul piano fiscale, risulta anche coerente all’articolo 25, paragrafo 1, della Convenzione tra l’Italia ed il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni.

Il Decreto Crescita ha rivisto in più punti l’assetto delle agevolazioni fiscali per gli impatriati e ha previsto anche un’estensione temporale dei benefici ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile in presenza di specifiche condizioni, alternative tra loro:

  • avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.

La percentuale si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

La Legge di Bilancio 2021 ha poi incluso nella platea di contribuenti ammessi a beneficiare delle agevolazioni fiscali per un periodo più lungo gli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che avevano già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultava no beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 147.

Più nel dettaglio, sono stati ammessi a beneficiare della proroga coloro che rispettano i seguenti requisiti:

  • durante la loro permanenza all’estero sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
  • hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
  • già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

L’opzione può essere esercitata entro la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione, versando una somma del 5 o del 10 per cento dei redditi prodotti in Italia e tramite una comunicazione al datore di lavoro. In fase di prima applicazione sono stati concessi tempi più lunghi.

ImportoTipologia di lavoratori impatriati
10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione Soggetti con almeno un figlio minorenne, anche in affido
preadottivo, o proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo
residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma
5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione Soggetti con almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma.

Con la risposta all’interpello numero 172 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che grazie all’Accordo Brexit i cittadini inglesi possono essere inclusi nella platea dei potenziali beneficiari della proroga del regime impatriati.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 172 del 6 aprile 2022
Cittadino britannico - Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi di imposta - Articolo 5, comma 2 bis, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

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