Regime impatriati, niente proroga anticipata: i requisiti vanno rispettati fino alla fine

Rosy D’Elia - Irpef

Regime impatriati, niente proroga anticipata: non è possibile procedere con l'estensione del periodo coperto dalle agevolazioni prima della conclusione del primo quinquennio per evitare di perdere i requisiti richiesti. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 703 del 12 ottobre 2021.

Regime impatriati, niente proroga anticipata: i requisiti vanno rispettati fino alla fine

Regime impatriati, niente proroga anticipata: non è possibile confermare la volontà di continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi di imposta, se non si è conclusa la prima finestra temporale.

Esiste, infatti, in presenza di particolari condizioni la possibilità di estendere per un ulteriore quinquennio i benefici riservati a chi rientra in Italia dall’estero: è prevista una riduzione del 50 per cento del reddito imponibile per altri 5 periodi di imposta.

Ma non si può giocare d’anticipo per esercitare l’opzione ed evitare di perdere i requisiti richiesti. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 703 del 12 ottobre 2021.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle disposizioni dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 così come rivisto dal Decreto Crescita e dalla Legge di Bilancio 2021 arriva dall’analisi di un caso pratico.

Regime impatriati, niente proroga anticipata: i requisiti vanno rispettati fino alla fine

Protagonista è un cittadino italiano che beneficia delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori impatriati dal 2019. Il contribuente ha due figlie e, dal momento che la minore compie 18 anni nel 2021 e avere almeno un figlio minorenne è uno dei requisiti richiesti per ottenere la proroga delle agevolazioni per i periodi di imposta dal 2024 e 2028, vorrebbe esercitare l’opzione in maniera anticipata.

Con la risposta all’interpello numero 703 del 12 ottobre 2021, arriva però il veto dell’Agenzia delle Entrate: non è possibile richiedere l’estensione dei benefici fiscali prima della conclusione del primo periodo di agevolazioni.

“Dal momento che l’anno 2023 rappresenta il periodo d’imposta in cui si conclude il primo quinquennio in cui si beneficia del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, sussistendo i requisiti di cui alla lettera a) dell’articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge n. 34 del 2019 [...], non oggetto di verifica in questa sede, l’opzione dovrà essere esercitata a partire dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno 2024, secondo le modalità previste e sinteticamente descritte in questa sede”.

Stando al quadro descritto dal contribuente, sarà necessario quindi rinunciare alla proroga del regime degli impatriati.

Regime impatriati, niente proroga anticipata: quando esercitare l’opzione e i requisiti richiesti

Secondo le novità introdotte dal Decreto Crescita, avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure procedere all’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento permette di estendere i benefici fiscali.

In altre parole, dopo i cinque periodi di imposta coperti dalle agevolazioni, è possibile applicare la tassazione al 50 per cento del reddito imponibile per un ulteriore quinquennio.

La percentuale arriva al 10 per cento quando i lavoratori impatriati hanno almeno tre figli minorenni o a carico.

Secondo le modifiche apportate alla norma dalla Legge di Bilancio 2021, possono richiedere la proroga del regime impatriati le persone fisiche che, oltre a rispettare i requisiti appena evidenziati, si trovano nelle condizioni riportate di seguito:

  • durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
  • hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
  • alla data del 31 dicembre 2019 già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Come specifica il documento, sono esclusi dalla possibilità di ampliare il periodo di accesso ai benefici:

  • soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;
  • sportivi professionisti;
  • cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all’AIRE;
  • cittadini non comunitari.

Per confermare le agevolazioni per ulteriori cinque anni, è necessario poi versare un importo pari al 5 o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili, che sono stati prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello in cui si richiede la proroga.

ImportoTipologia di lavoratori impatriati
10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione Soggetti con almeno un figlio minorenne, anche in affido
preadottivo, o proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo
residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma
5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione Soggetti con almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma.

La scadenza per procedere con il pagamento, e con la richiesta scritta di applicazione del regime agevolato al proprio datore di lavoro, in caso di rapporto di lavoro dipendente, è fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio.

Tutte le istruzioni su come procedere sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 60353 del 3 marzo 2021.

In ogni caso, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, “l’opzione in commento non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione”.

I requisiti richiesti devono essere rispettati al termine della prima finestra temporale per confermare la volontà di continuare a beneficiare del regime agevolato destinato agli impatriati.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 703 del 12 ottobre 2021
Periodo di esercizio dell’opzione per estendere di un ulteriore quinquennio la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34

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