Regime impatriati e gruppo societario: la nuova assunzione apre le porte delle agevolazioni

Rosy D’Elia - Imposte

Regime impatriati e gruppo societario: nuova assunzione e nuove mansioni nella controllata permettono l'accesso alle agevolazioni anche in caso di cariche amministrative precedenti ricoperte per la stessa società. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 524 del 2022.

Regime impatriati e gruppo societario: la nuova assunzione apre le porte delle agevolazioni

Regime impatriati e gruppo societario: via libera alle agevolazioni fiscali in caso di assunzione e svolgimento di nuove mansioni anche per il contribuente dipendente di una holding che, al rientro in Italia, opera per una delle società controllate dove dall’estero ha rivestito il ruolo di amministratore e continua a mantenere cariche amministrative assunte durante il precedente rapporto di lavoro con il capogruppo.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 524 del 25 ottobre 2022.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da applicare arriva dall’analisi di un caso pratico.

Regime impatriati e gruppo societario: via libera alle agevolazioni in caso di nuova assunzione

Protagonista è un cittadino italiano, residente dal 1998 all’estero. Dal 2015 lavora presso la sede londinese di una Capogruppo ricoprendo il ruolo di CEO e amministratore di due controllate inglesi e della controllata italiana.

Il contribuente ha intenzione di trasferirsi in Italia per sviluppare il business della Società sul territorio italiano e di nuove offerte di prodotto presso la stessa società controllata italiana per cui dall’estero già riveste la carica di amministratore.

Dal momento che, a partire dal 2023, vorrebbe beneficiare del regime impatriati, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di accedere alla riduzione del 70 per cento della base imponibile.

In particolare i dubbi sorgono su due aspetti:

  • il mantenimento delle cariche amministrative assunte in costanza del precedente rapporto di lavoro con il precedente datore inglese tra cui quello di CEO;
  • il precedente incarico di amministratore della società italiana per conto del datore di lavoro estero.

Il contribuente, allo stesso tempo, specifica che c’è discontinuità tra il vecchio e il nuovo rapporto di lavoro, anche per quanto riguarda la fruizione di ferie, bonus, indennità.

Con la risposta all’interpello numero 524 del 25 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera alla possibilità di beneficiare del regime impatriati:

“Laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame, potrà beneficiare del regime speciale in esame a decorrere dal periodo d’imposta nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia”.

Regime impatriati, regole da seguire e i requisiti del datore di lavoro per l’accesos alle agevolazioni

In base a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che regola il regime impatriati, è possibile accedere alle agevolazioni per 5 anni in presenza delle seguenti condizioni:

  • trasferimento della residenza in Italia;
  • aver avuto la residenza all’estero nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni;
  • svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Come più volte specificato dall’Agenzia delle Entrate, la norma non prevede particolari vincoli per i datori di lavoro:

  • l’impresa, ad esempio, non deve essere per forza in Italia, è necessario che lo sia il lavoratore o la lavoratrice;
  • il datore di lavoro, quindi, può avere anche sede all’estero;
  • i committenti, in caso di lavoro autonomo o di impressa, possono anche essere stranieri non residenti.

Rilevante per il caso analizzato è il chiarimento fornito con la risoluzione numero 72 del 2018:

“L’autonomia dei rapporti contrattuali nell’ambito di un gruppo societario con diverse società ubicate ed operanti in Stati differenti non esclude, al verificarsi di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma in esame, la possibilità di accedere al regime speciale per lavoratori impatriati, a nulla rilevando la circostanza che l’attività lavorativa sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo”.

Diversamente da quando ci si sposta all’estero per un distacco e poi si ritorna in Italia, inoltre, non è necessario verificare l’eventuale discontinuità che permette l’accesso al regime impatriati.

Alla luce dei chiarimenti forniti e dell’analisi della normativa, inoltre, la carica amministrativa ricoperta in precedenza non rappresenta un ostacolo alla fruizione delle agevolazioni.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 524 del 25 ottobre 2022
Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 - Regime impatriati - Soggetto dipendente di una holding che, al rientro in Italia è assunto da una delle società controllate dove dall’estero già riveste il ruolo di amministratore e continua a mantenere cariche amministrative assunte in costanza del precedente rapporto di lavoro con il precedente datore estero (Capogruppo) tra cui quello di CEO

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