Non solo regime impatriati: agevolazioni alternative in Italia e all’estero

Paolo Soro - Imposte

Non solo regime impatriati per chi trasferisce la residenza in Italia ed esistono agevolazioni fiscali alternative anche all'estero: uno sguardo al quadro normativo internazionale

Non solo regime impatriati: agevolazioni alternative in Italia e all'estero

Negli ultimi anni la normativa che regola il regime impatriati ha cambiato rotta: dai requisiti per l’accesso al periodo massimo di copertura, passando per la riduzione della base imponibile, le agevolazioni fiscali sono meno vantaggiose rispetto al passato.

Ma le misure previste dall’art. 5 del D.lgs. 209/2023 non sono le uniche accessibili: sia in Italia che nel resto del mondo ci sono altre strade percorribili per chi trasferisce la residenza da uno Stato all’altro.

Diventa quindi necessario proporre uno sguardo ampio sul tessuto normativo che ospita queste misure, tenendo conto anche degli analoghi provvedimenti emanati all’estero.

NORMATIVA 2023 (VRI) NORMATIVA 2024 (NRI)
Lavoratori e datori di lavoro, italiani e stranieri: Residenti estero nei 2 periodi di imposta precedenti Lavoratori e datori di lavoro, italiani e stranieri: Residenti estero nei 3 periodi di imposta precedenti
Attività lavorativa prestata in Italia Attività lavorativa prestata in Italia
Residenza fiscale ex art. 2 TUIR (versione 2023) Residenza fiscale ex art. 2 TUIR (versione 2024)
Impegno residenza fiscale italiana 2 anni Impegno residenza fiscale italiana 4 anni
Italiani non AIRE se residenti base Convenzione Italiani non AIRE se residenti base Convenzione
No limite massimo reddito Limite massimo reddito 600.000/anno
Sì redditi di impresa No redditi assimilati a lavoro autonomo No redditi di impresa No redditi assimilati a lavoro autonomo
Nessun requisito specializzazione qualificazione Solo lavoratori qualificati specializzati
No lavoratori distaccati in continuità Sì lavoratori in continuità (residenza pregressa 6/7 anni)
Residenza anagrafica italiana entro 31/12/2023 Residenza anagrafica italiana dal 01/01/2024
5 periodi di imposta (inizio residenza + 4) 5 periodi di imposta (inizio residenza + 4)
Detassazione 70% (Mezzogiorno: 90%) Detassazione 50% (60% se figlio minore)
Ulteriore quinquennio al 50% con figli/immobili Ulteriore triennio al 50% con immobile al 100% nel 2023

Iscriviti alla Newsletter gratuita di Informazione Fiscale


Non solo regime impatriati: le agevolazioni fiscali per chi rientra dall’estero

Al fine di poter esprimere un’adeguata valutazione circa la possibile portata dell’odierno regime impatriati, è necessario tenere in debita considerazione il quadro normativo generale internazionale nel quale tale disposizione italiana si colloca.

Fin dalla nascita del vecchio regime impatriati, la volontà del legislatore nazionale era quella di favorire l’impatrio di soggetti (italiani e/o stranieri) residenti all’estero, onde controbilanciare un esodo che incominciava ad assumere proporzioni particolarmente rilevanti.

In tale ottica, il regime impatriati rientrava (e tuttora rientra) tra quelle misure di favore previste per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgervi un’attività lavorativa subordinata o autonoma (oltre ai beneficiari di pensione).

Ovviamente, tutto continuerà sempre a dipendere dalle peculiarità e dagli interessi personali di ogni potenziale contribuente “impatriante”.

La medesima ratio legis ispiratrice del regime impatriati è, ad esempio, quella che ha portato a emanare i seguenti provvedimenti:

  • art. 6, D.lgs. n. 209/2023: trasferimento in Italia di attività economiche;
  • art. 24-bis, TUIR: opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (c.d. “paperoni stranieri”);
  • art. 24-ter, TUIR: Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

Non solo regime impatriati: paese che vai agevolazione fiscale che trovi

Le varie relazioni tecniche parlamentari precisano che, ai fini della stima, si ritiene che le agevolazioni non producano effetti negativi sul gettito fiscale. Tale valutazione trova giustificazione nella circostanza che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione agevolata dei redditi dei soggetti che decidono l’impatrio in Italia appaiono più che adeguati a compensare gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale.

Sul punto, tenuto conto dei tre seguenti elementi, non è affatto possibile concordare.

La relazione non fornisce dati specifici – seppure prospettici – ma appare semplicemente il risultato di “presunzioni teoriche elucubrate a tavolino”, prive di effettiva valenza pratica; inoltre, la circostanza che tutte le predette disposizioni (qualcuna più, qualcuna meno) sono state oggetto di puntuale e costante revisione a vantaggio dello Stato, dimostra che evidentemente le previsioni iniziali erano clamorosamente errate: di fatto, si naviga a vista, correggendo il tiro di volta in volta (non pare certo un operato professionale come, viceversa, sarebbe stato lecito attendersi).

Se ragioniamo su basi oggettive, laddove una norma è conveniente per i contribuenti, è inevitabile che non possa contemporaneamente esserlo anche per lo Stato: al più, possiamo dire che lo Stato preferisce prendere poco, piuttosto che niente; ma questo non significa certo che “prendere poco” sia conveniente; è solo il male minore.

Considerato che analoghe normative di favore esistono da anni in tanti altri Paesi (UE ed extra-UE), ipotizzare gli effetti positivi di norme speciali italiane che concernono la circolazione dei cittadini (italiani e stranieri) nel mondo, senza aver prima analizzato e valutato le esperienze simili sviluppatesi all’estero, appare essere un comportamento miope, inadeguato e particolarmente presuntuoso.

A titolo meramente esemplificativo, giova ricordare, ad esempio: l’esenzione del 30 per cento dei Paesi Bassi; l’analogo “Regime Expat 30%” del Belgio; detrazioni ed esenzioni fino al 50 per cento in Francia; il “Regime Res Non-Dom” del Regno Unito; gli assegni e sussidi speciali della Germania; la flat-tax al 20% del Portogallo; la Digital Nomad Visa della Spagna; la tassazione forfettaria in Grecia; il regime “Non-Dom” di Cipro; la flat-tax al 10 per cento della Bulgaria; le agevolazioni offerte in Irlanda dal “Vacant Property Refurbishment Grant”; gli incentivi finanziari offerti in Croazia; il programma “Start-Up Chile”; il “Golden Visa” a lungo termine per investitori e professionisti che si trasferiscono a Dubai; e tanti altri ancora.

Insomma, oggigiorno, a seconda dei propri interessi e requisiti, è facilissimo trovare il Paese maggiormente conveniente dal punto di vista fiscale, in cui decidere di stabilirsi: le alternative, anche rispetto al regime Impatriati italiano, davvero non mancano e, in funzione delle rispettive peculiarità individuali, potrebbero risultare anche maggiormente appetibili.

In conclusione, possiamo affermare a ragion veduta che, tenuto conto dei risultati ottenuti in Italia sino a oggi e della “concorrenza” inevitabilmente prodotta dai vari regimi speciali esistenti all’estero, è lecito presumere che, seppure continueranno a verificarsi movimenti di cittadini stranieri in entrata in Italia, gli effettivi ritorni generali per il gettito complessivo erariale dello Stato (anche a fronte del contemporaneo esodo di molti attuali contribuenti) non saranno comunque così soddisfacenti (e soprattutto adeguati) come, viceversa, il Governo tende a sbandierare anche attualmente, dopo avere drasticamente diminuito i benefici previsti passando dal vecchio al nuovo regime impatriati.