L’assicurazione sulla vita rientra tra i fringe benefit e costituisce reddito di lavoro

Rosy D’Elia - Imposte

L'assicurazione sulla vita rientra tra i fringe benefit e costituisce componente positiva del reddito di lavoro oltre la soglia di 258,23 euro. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 383 del 18 settembre 2020.

L'assicurazione sulla vita rientra tra i fringe benefit e costituisce reddito di lavoro

L’assicurazione sulla vita rientra tra i fringe benefit e se il suo valore, sommato a quello di eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nello stesso periodo di imposta, supera l’importo complessivo di 258,23 euro, costituisce componente positiva del reddito di lavoro.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 383 del 18 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 383 del 18 settembre 2020
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212. Polizza assicurativa collettiva - regime di tassazione Articolo 26-ter, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 600.

L’assicurazione sulla vita rientra tra i fringe benefit e costituisce reddito di lavoro

La richiesta di chiarimenti sul regime di tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che garantiscono un capitale alla scadenza di ogni singola posizione individuale, o in caso di morte dell’assicurato, arriva dal componente del Corpo di Polizia Locale di un Comune.

Con la risposta all’interpello numero 383 del 18 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fa luce sul trattamento fiscale da applicare:

“Nell’ipotesi in cui beneficiari della polizza sono i lavoratori, l’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 391/E del 21 dicembre 2007 ha chiarito che l’importo dei contributi stessi è volto a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d. “fringe benefit”) dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell’interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.

Con il documento, si chiarisce anche il trattamento fiscale da applicare alle somme successivamente riscosse dal beneficiario della polizza.

Gli importi dovranno essere assoggettati al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazioni sulla vita, secondo le aliquote indicate nella circolare numero 19/E del 27 giugno 2014.

AliquotaPeriodo di riferimento
12,50% Redditi maturati fino al 31 dicembre 2011
20% Redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014
26% Redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014

Assicurazione sulla vita tra i fringe benefit: le regole dell’articolo 51 del TUIR

L’Agenzia delle Entrate, dunque, sottolinea che la polizza dell’assicurazione sulla vita rientra tra i fringe benefit e si sofferma sull’articolo 51 del TUIR.

Tre sono gli aspetti fondamentali da sottolineare:

  • “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, comma 1;
  • in deroga a questo principio generale dell’onnicomprensività, ci sono somme e valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile e sono elencati nel comma 2 del TUIR;
  • in linea generale il beneficio in natura non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nello stesso periodo di imposta, non risulta superato l’importo complessivo di 258,23 euro, comma 3.

Per quanto riguarda il caso analizzato, le quote accantonate, con polizza, dal Comune in favore degli agenti di polizia municipale hanno lo scopo di garantire un beneficio aggiuntivo per i lavoratori dipendenti e quindi rientrano tra i fringe benefit e costituiscono componente del reddito di lavoro.

Sono esclusi, alla luce delle disposizioni del comma 3, solo se il valore complessivo dei benefici in natura non supera l’importo di 258,23 euro nell’intero periodo di imposta.

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