Regime impatriati, nessuna agevolazione dopo la dichiarazione dei redditi

Rosy D’Elia - Irpef

Regime impatriati, nessuna agevolazione dopo la dichiarazione dei redditi anche se i lavoratori hanno tutti i requisiti per l'accesso. Via libera solo per i periodi di imposta restanti rispetto ai cinque anni totali di fruizione. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 59 del 13 febbraio 2020.

Regime impatriati, nessuna agevolazione dopo la dichiarazione dei redditi

Regime impatriati, anche nel caso in cui il lavoratore abbia tutti i requisiti per l’accesso, non c’è più possibilità di recuperare l’agevolazione se non è stata presentata una specifica domanda al datore di lavoro e se sono già scaduti i termini per la dichiarazione dei redditi.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 59 del 13 febbraio 2020.

Lo spunto per fare luce sulle regole alla base dei benefici previsti per i lavoratori che rientrano in Italia dall’estero sui periodi di imposta conclusi, in corso e futuri, arriva dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 59 del 13 febbraio 2020
Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Mancata fruizione dell’agevolazione nel periodo di imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Regime impatriati, nessuna agevolazione dopo la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta conclusi

Protagonista è una cittadina italiana, laureata, che ha vissuto all’estero dal 2009 fino a maggio 2017, anno in cui ha trasferito la sua residenza in Italia, dopo aver avviato un rapporto di lavoro con una società francese.

Per il periodo di imposta 2017 ha lavorato perlopiù in Italia e ha presentato la dichiarazione dei redditi evidenziando la porzione di redditi prodotti all’estero e quelli prodotti in Italia.

L’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 prevede specifici benefici, rivisti e ampliati dal 2019, per il rientro dei cervelli.

Con la versione in vigore nel 2017, i contribuenti avevano la possibilità di far concorrere i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia alla formazione del reddito complessivo per il 50 per cento, per cinque anni.

Interessati tutti i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con i seguenti requisiti:

  • in possesso di un titolo di laurea e attività continuativa di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  • attività continuativa di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, per il conseguimento di un titolo di laurea o di una specializzazione post lauream.

Nel caso analizzato, la contribuente aveva tutte le carte in regola per accedervi ma non ha beneficiato delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati. E si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di recuperare l’agevolazione a partire dalla data di trasferimento della residenza in Italia.

I chiarimenti arrivano con la risposta all’interpello numero 59 del 13 febbraio 2020: se non è stata presentata domanda di accesso ai benefici, non è possibile recuperare l’agevolazione sui periodi di imposta conclusi e per cui sono già scaduti i termini per presentare la dichiarazione dei redditi.

Nel testo si legge:

“L’Istante dichiara di non aver formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta di rimpatrio (2017) né nel periodo di imposta successivo (2018), né ne ha dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione ad oggi risultano scaduti.

Pertanto, per detti periodi di imposta, l’accesso al regime è precluso; tuttavia, l’ Istante potrà fruire del regime in esame per i restanti tre periodi di imposta del quinquennio agevolabile”.

Regime impatriati, come richiedere l’agevolazione: domanda al datore di lavoro o dichiarazione dei redditi

La possibilità di beneficiare del regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati parte dal momento in cui si presenta la domanda al datore di lavoro ma si può richiedere anche in sede di dichiarazione dei redditi, non oltre.

L’Agenzia delle Entrate nel documento pubblicato il 13 febbraio riepiloga le procedure necessarie.

Innanzitutto si chiarisce che l’agevolazione fiscale è applicabile ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato.

“Per individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall’articolo 23 del TUIR, il quale considera prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero. In linea generale, quindi, l’esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato”.

Ad applicare il beneficio è il datore di lavoro, al quale il lavoratore deve presentare domanda scritta: l’agevolazione si applica a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, tramite applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile previsto.

Se il datore di lavoro non ha riconosciuto l’agevolazione, il contribuente può beneficiare del regime impatriati direttamente nella dichiarazione dei redditi. In questo caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

Nel testo si legge:

“A tal riguardo le istruzioni al modello di dichiarazione annuale chiariscono che nel quadro RC (“Redditi di lavoro dipendente”) sezione I, “Casi particolari”, va indicato il codice “4” “se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero” e “il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da RC1 a RC3 già nella misura ridotta”.

Se, come nel caso analizzato, il contribuente non ha presentato nessuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta di rimpatrio (2017) né nel periodo di imposta successivo (2018), né lo ha evidenziato nelle relative dichiarazioni dei redditi, per cui oggi i termini risultano scaduti, non ha più possibilità di accedere all’agevolazione.

La porta rimane aperta, invece, per i periodi di imposta restanti considerando il quinquennio agevolabile: nel caso al centro dell’interpello numero 59 il beneficio è applicabile dal 2017 al 2021, e resta ancora fruibile per il 2019, 2020 e 2021.

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