Regime forfettario, se si sceglie non si può optare a posteriori per il regime impatriati

Domenico Catalano - Imposte

Una volta spostata la residenza in Italia, se il contribuente sceglie il regime forfettario non può tornare a posteriori sulla scelta del regime per impatriati. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate: tale scelta mostra la volontà di non avvalersi dell'altro regime agevolato

Regime forfettario, se si sceglie non si può optare a posteriori per il regime impatriati

Se il contribuente che lavora all’estero, dopo aver spostato la propria residenza fiscale in Italia, sceglie il regime forfettario non potrà optare a posteriori per il regime impatriati.

Il contribuente non potrà fruire della tassazione agevolata per incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori altamente qualificati fino al termine del quinquennio agevolabile.

La scelta del regime forfettario fa emergere la volontà di non avvalersi del regime degli impatriati dal momento del rientro nello Stato italiano.

Regime forfettario, se si sceglie non si può optare a posteriori per il regime impatriati

Un quesito pervenuto lo scorso fine settimana alla redazione di Informazione Fiscale riguarda la possibilità di passare dal regime impatriati al regime forfettario per un contribuente che è recentemente tornato in Italia.

Per rispondere ci avvarremo come sempre della lettura della normativa vigente, ma anche di un puntuale documento di prassi, anche abbastanza recente.

Con la risposta all’interpello numero 190/2023, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito a due regimi di tassazione agevolata, il regime forfettario e il regime impatriati.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 190 del 6 febbraio 2023
Regime Impatriati – Applicazione ’’regime forfetario’’ e redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo – Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

Il documento di prassi si concentrava proprio sulla possibilità di scegliere uno dei due regimi per i lavoratori all’estero che, spostando la propria residenza in Italia, soddisferebbero astrattamente i requisiti per entrambe le opzioni.

Lo spunto nasceva dalla situazione presentata dall’istante, un contribuente in regime forfettario che intendeva valutare una proposta di nomina a membro del consiglio di amministrazione e chiede se può passare dal regime forfettario al regime impatriati.

Prima di fornire i chiarimenti al caso in questione, l’Agenzia delle Entrate richiamava il quadro normativo di riferimento e i principali riferimenti di prassi previsti.

A stabilire le regole del regime speciale per i lavoratori impatriati, con l’obiettivo di favorire il trasferimento in Italia di lavori con alte specializzazioni, è l’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015.

Sull’agevolazione è successivamente intervenuto l’articolo 5 del decreto Crescita, che ha previsto l’applicazione della norma per i soggetti che trasferiscono la residenza dopo il 30 aprile 2019.

Per i redditi di lavoro dipendente, quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente e per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza concorrono al reddito complessivo per il 30 per cento, per 5 periodi d’imposta.

I requisiti della tassazione agevolata sono stati forniti da precedenti documenti di prassi:

Di contro il regime forfettario è regolato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero la Legge di Bilancio 2015.

Tale regime permette l’applicazione dell’imposta sostitutiva all’IRPEF con aliquota del 15 per cento, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività stabilito per il proprio codice ATECO che individua l’attività esercitata.

Dopo la scelta di tale regime, a seguito dello spostamento della residenza in Italia, il lavoratore può optare per il regime per gli impatriati?

Regime forfettario e regime impatriati: quando si possono scegliere?

Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il reddito considerato nel caso dell’applicazione del regime forfettario non concorre alla formazione del reddito complessivo.

In merito viene richiamata la circolare numero 33 del 2020, che al paragrafo 7.11 chiarisce quanto di seguito riportato:

“il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.”

Nel caso in cui venga valutata una maggior convenienza nella scelta del regime per impatriati, e nel rispetto dei requisiti previsti, il soggetto potrà beneficiare del regime in questione una volta rientrato in Italia per svolgere l’attività di lavoro autonomo.

Nel documento di prassi viene quindi messo in evidenza quanto di seguito riportato:

“l’opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l’applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il diverso regime degli impatriati.”

La scelta del regime forfettario al rientro in Italia fa emergere la volontà di non avvalersi del regime per gli impatriati.

Di conseguenza l’istante non potrà fruire del deverso regime negli anni successivi e fino al termine dei 5 anni potenzialmente agevolabili.

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