Regime forfettario al 5 per cento anche nel 2024

Regime forfettario startup con imposta sostitutiva al 5 per cento nei primi 5 anni

Regime forfettario al 5 per cento anche nel 2024

Nel regime forfettario startup è possibile applicare un’imposta sostitutiva del 5% durante i primi 5 anni di attività.

Se chi ci legge sta pensando di aprire una partita IVA nel regime forfettario potrebbe avere tanti dubbi sulle agevolazioni fiscali utilizzabili, soprattutto nella fase di start up.

Non preoccupatevi, è normale che sia così, soprattutto in un sistema tributario come quello italiano, notoriamente caratterizzato da un numero enorme di regole.

Abbiamo buone notizie da fornire ai nostri lettori in questo caso: chi apre una partita IVA nel regime agevolato (il famoso regime forfettario) nei primi anni di attività (la fase di start up) può pagare davvero poche imposte, purché si abbiano determinati requisiti.

Analizziamoli di seguito, richiamando alcuni utili documenti di prassi che si ritengono tutt’ora validi ai fini della valutazione della possibilità o meno di accedere al regime forfettario per le nuove attività.

Regime forfettario 5% startup 2024: ecco requisiti e quando si applica per le nuove attività

La Legge di Bilancio 2024 non ha modificato la regola relativa al regime forfettario startup al 5%.

Di conseguenza, i contribuenti che avviano una nuova attività possono applicare il regime forfettario con maggiore convenienza: per i primi 5 anni di attività l’imposta dovuta è pari al 5%.

I presupposti e i requisiti da analizzare per capire quando si applica l’imposta sostitutiva del 5% sono i seguenti:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • la start up non deve essere una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
  • se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario (che si ricorda, è pari a 65.000 euro).

A questi requisiti bisognerà poi aggiungere quelli generali previsti per l’accesso al regime forfettario, così come modificati dagli interventi legislativi successivi.

Occorrerà quindi considerare i limiti relativi alle prestazioni svolte verso l’ex datore di lavoro, il possesso di quote di controllo societario, così come il limite relativo ai compensi erogati a dipendenti e collaboratori e ai redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti.

Al netto dei nuovi requisiti sopra elencati, sono i tre paletti generali quelli che generano maggior confusione, soprattutto per quel che riguarda il divieto di accesso al regime forfettario startup nel caso in cui il titolare di partita IVA abbia già esercitato un’attività imprenditoriale.

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata più volte per chiarire chi e quando può beneficiare della flat tax al 5%. Facciamo il punto con le tre circolari più significative in merito.

Regime forfettario startup: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui requisiti per la tassazione al 5 per cento

Il primo documento di prassi che è necessario citare quando si parla del regime forfettario per le startup è la circolare n. 17/E/2012 relativa al regime dei minimi (regime fiscale di vantaggio) che contiene chiarimenti validi tutt’oggi per chi intende avviare una nuova attività.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 17/E/2012
Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - primi chiarimenti

In merito al requisiti del mancato esercizio nei tre anni precedenti di un’attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata e familiare, bisognerà tener conto non del periodo d’imposta ma della data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all’inizio del triennio (calcolato secondo il calendario comune) che precede l’inizio della nuova attività.

Prendiamo ad esempio un soggetto che ha cessato la propria attività il 31 maggio 2019.

In tal caso sarà possibile avviare una nuova attività beneficiando del regime forfettario del 5% nel mese di luglio 2022, senza attendere che si concludano tre periodi d’imposta completi.

In merito, già con la circolare n. 1/E/2001 era stato chiarito che non è causa diretta ed automatica di esclusione dal regime forfettario startup la semplice apertura di partita IVA. Andrà quindi valutato l’effettivo esercizio. La circolare in oggetto è ormai molto datata, addirittura sono passati più di vent’anni, e si riferiva al cd forfettino. Tuttavia, alcuni principi in essa contenuti sono da ritenersi tuttora validi.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 1 del 3 gennaio 2001
Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.

La verifica dell’effettivo esercizio dell’attività si applica anche nel caso di partecipazioni a società:

“nell’ipotesi di un socio accomandante che decida, successivamente, di intraprendere un’attività, andrà riscontrato se nei tre anni precedenti lo stesso abbia svolto o meno un’attività di gestione all’interno della società, ovvero si sia limitato a conferire il solo capitale.

Nel caso di partecipazione a società inattiva, il predetto limite non opera atteso che manca un’attività di gestione da parte dei soci.”

Regime forfettario startup e lavoro occasionale

Consultando i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, è utile richiamare anche quanto chiarito con la circolare n. 59 del 2001.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 59/E/2001
Risposte ai quesiti forniti in occasione della videoconferenza del 30 gennaio 2001 e del convegno del 23 febbraio 2001 in materia di PROCEDURE FISCALI

In merito alla possibilità di utilizzare il regime forfettario agevolato per una nuova attività per chi ha già prestato lavoro occasionale, bisogna considerare non tanto l’attività esercitata in precedenza ma il concetto di “mera prosecuzione”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate,

“è da ritenersi certamente mera prosecuzione dell’attività in precedenza esercitata quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti.

L’indagine diretta ad accertare la novità dell’attività intrapresa, infine, va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata”.

Nella circolare n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema, fornendo un esempio: è una ipotesi di sostanziale continuità quella di un lavoratore dipendente con qualifica di falegname che intenda iniziare l’attività di imprenditore rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.

Tuttavia, l’esistenza del requisito di cui sopra dovrà essere verificata sempre in presenza di attività di lavoro dipendente svolte in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Non precludono l’accesso al regime forfettario startup contratti di collaborazione o a tempo determinato, che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale.

Per quel che concerne la condizione di marginalità, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che:

“si ritiene sussista tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio.

In presenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa che si siano protratti oltre il limite indicato nel periodo precedente, va invece, verificato che la nuova attività non sia svolta in sostanziale continuità con la precedente.”

Anche in tal caso quindi bisognerà scavare più a fondo e valutare la durata del lavoro a tempo determinato o di collaborazione.

Regime forfettario startup al 5% anche per il 2024. La prosecuzione di attività svolta da un altro soggetto

In merito a quando è possibile applicare il regime forfettario startup del 5% in caso di prosecuzione dell’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, è sempre la circolare n. 17/E a fornire importanti precisazioni.

Per verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al regime fiscale per le nuove attività, va accertato che l’ammontare dei ricavi conseguiti dal cedente o dal de cuius non sia superiore a 65.000 euro, limite generale per l’accesso al regime forfettario.

L’indagine deve essere effettuata in relazione al periodo di imposta precedente a quello del riconoscimento del predetto beneficio: ad esempio quindi, e l’azienda è acquisita nel 2019, è necessario far riferimento ai ricavi conseguiti nel 2018.

Pertanto, nel caso di prosecuzione dell’attività,

“il cessionario o l’erede possono applicare il regime fiscale di vantaggio solo se in quell’anno il cedente o il de cuius avevano conseguito ricavi in misura inferiore o pari al limite imposto dalla norma in esame.”

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