Regime forfettario: se i compensi sono prodotti in Italia, via libera anche ai non residenti

Rosy D’Elia - Imposte

Regime forfettario: se i compensi sono prodotti in Italia, per un valore pari ad almeno il 75 per cento dei redditi complessivi, è possibile applicare la tassazione agevolata anche per i non residenti, a patto che si trovino in un paese UE. A ribadire le regole di accesso è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 519 del 28 luglio 2021.

Regime forfettario: se i compensi sono prodotti in Italia, via libera anche ai non residenti

Regime forfettario: via libera anche ai non residenti, ma a particolari condizioni. In caso di residenza all’estero in un Paese UE, è possibile accedere alla tassazione agevolata, se la maggior parte dei compensi, almeno il 75 per cento dei redditi, è prodotto in Italia.

È questo il chiarimento che arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 519 del 28 luglio 2021.

Come di consueto, lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico.

Regime forfettario: se i compensi sono prodotti in Italia, via libera anche ai non residenti

Protagonista è una professionista che riceve incarichi prevalentemente in Italia, ma dal 2020 si è trasferita all’estero.

Fino allo scorso anno era residente in Italia ed esercitava la sua attività con il regime dei nuovi minimi, ormai abrogato ma valido fino ai 35 anni per chi già lo applicava.

Considerando che la maggior parte dei compensi continua ad essere prodotta in Italia, la contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare come procedere correttamente.

Due le strade percorribili, a suo avviso: aprire una nuova partita IVA ed entrare nel regime forfettario, regolato dal comma 57, articolo 1, della Legge n. 190 del 2014, o continuare con la stessa applicando il regime dei nuovi minimi e nominando un rappresentante fiscale.

Con la risposta all’interpello numero 519 del 28 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate non pone ostacoli alla possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento (5 per cento per le start up):

“Nel presupposto che l’istante - in coerenza con quanto dichiarato - nel 2021 sia residente in ... (Stato membro dell’Unione Europea) e produca nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto, si ritiene che la stessa potrà applicare nel medesimo 2021 il regime forfetario, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge”.

Regime forfettario: se i compensi sono prodotti in Italia, via libera anche ai non residenti

Ci sono, quindi, delle precise regole da rispettare per i non residenti. Nei casi come quello analizzato, quindi, per valutare la possibilità di accesso al regime forfettario bisogna rispettare non solo i canonici requisiti, ma anche specifiche condizioni che riguardano il paese in cui si acquisisce la residenza e i compensi percepiti.

In particolare, per poter applicare la tassazione agevolata è necessario:

  • essere residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  • produrre nel territorio dello Stato italiano redditi pari ad almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

Le recenti modifiche al regime forfettario, che hanno rinnovato totalmente la strada di accesso alla tassazione agevolata, non hanno eliminato la possibilità di applicarla anche per una fetta di non residenti.

E, nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 10 del 4 aprile 2016.

Nel documento si legge:

“[La disposizione] Al fine di favorire un più ampio accesso al regime di favore, ha consentito anche ai soggetti residenti in uno Stato Membro o in un Paese aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che svolgono un’attività prevalente nel nostro Stato di aderirvi, superando, quindi, la preclusione contemplata dal regime fiscale di vantaggio”.

I dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 519 del 28 luglio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 519 del 28 luglio 2021
Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

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