L’avviso di accertamento privo di alcune pagine è nullo

L'avviso di accertamento notificato al contribuente senza alcune pagine, e quindi privo di dati essenziali, risulta nullo, anche se la copia originale in possesso dell'Ufficio è corretta. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 10860 del 23 aprile 2021.

L'avviso di accertamento privo di alcune pagine è nullo

È nullo l’avviso di accertamento notificato al contribuente privo di alcune pagine contenenti dati essenziali dell’accertamento. A nulla rileva che la copia originale in possesso dell’Ufficio sia corretta in quanto la versione di riferimento dell’atto impositivo è esclusivamente quella notificata al contribuente.

Queste le interessanti indicazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10860 del 23 aprile 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 10860 del 23 aprile 2021
Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 10860 del 23 aprile 2021.

La sentenza – Il procedimento ha ad oggetto il ricorso avverso un avviso di accertamento, che il contribuente ha impugnato invocandone la nullità perché contenente un vizio che ne minava la motivazione, in quanto nell’avviso mancavano alcune pagine. La CTR, a conferma della CTP, accoglieva il ricorso del contribuente.

Avverso tale sentenza l’Agenzia dell’entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea valutazione della CTR nel fare riferimento alla copia incompleta notificata al contribuente anziché all’originale corretto, esibito dall’ufficio in giudizio.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e rigettato il ricorso dell’Ufficio erariale.

I giudici di legittimità hanno confermato che, nel caso di specie, il vizio da cui era pacificamente affetto l’avviso di accertamento in questione era talmente radicale da privare il contribuente della possibilità di predisporre un’adeguata difesa, e ciò ha integrato una situazione non sanabile dall’affermato raggiungimento dello scopo.

La stessa CTR ha correttamente ritenuto che il vizio, per le sue caratteristiche fattuali fosse tale da escludere la possibile sanatoria per raggiungimento dello scopo. Né può essere lo stesso contribuente accertato ad avere l’onere di ricostruire l’atto impositivo, anche se le circostanze concrete lo permettessero, essendo onere esclusivo dell’amministrazione finanziaria predisporre e portare a conoscenza del contribuente un atto completo.

Il collegio ritiene che tra le mancanze più rilevanti che, almeno implicitamente, possono dar luogo a nullità dell’atto, vi sia certamente la mancanza di alcune pagine, con dati essenziali dell’accertamento, specie in un’imposta progressiva, come l’irpef di cui si discute nel caso di specie.

Il tutto, sul presupposto che la versione di riferimento dell’atto impositivo sia quella notificata al contribuente in quanto l’avviso di accertamento è atto di natura sostanziale, con il quale l’amministrazione porta a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria.

Sulla base di ciò, affermare che, nel contrasto tra copia notificata ed originale in possesso dell’ufficio, sia quest’ultimo a prevalere, significa adottare un’interpretazione che può tradursi in una lesione del diritto di difesa del contribuente stesso.

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