Regime forfettario, se c’è il controllo della srl si applica la causa ostativa

Tommaso Gavi - Irpef

Regime forfettario, la risposta all'interpello numero 554 del 23 novembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla causa ostativa che si applica se i soggetti controllano una srl che esercita attività economiche riconducibili a quelle svolte dai soggetti stessi.

Regime forfettario, se c'è il controllo della srl si applica la causa ostativa

Regime forfettario, se gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni controllano direttamente o indirettamente una società a responsabilità limitata, e la stessa esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai soggetti, si applica la causa ostativa.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 554 del 23 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria chiarisce quali sono le condizioni che rendono operativa la causa ostativa prevista dalla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, modificata dalla legge di bilancio 2019.

Regime forfettario, se c’è il controllo della srl si applica la causa ostativa

Con la risposta all’interpello numero 554 del 23 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime forfettario e sull’applicazione della causa ostativa prevista nella seconda parte dell’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificata dalla legge di bilancio 2019.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 554 del 23 novembre 2020
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario.

Il caso concreto è quello di un soggetto che intende costituire una società a responsabilità limitata insieme ad altri quattro soggetti.

Nel fornire i chiarimenti in questione, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, il regime forfettario, per i contribuenti e le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

La legge di bilancio 2019 ha esteso l’ambito di applicazione della norma e ne ha modificato alcune cause ostative, tra le altre quella prevista dalla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

La disposizione prevede che:

“non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.”

A riguardo ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circolare numero 9/E del 10 aprile 2019, che specifica le condizioni per le quali si verifica l’applicabilità della causa ostativa:

  • il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
  • l’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Il concetto di controllo è quello contenuto nell’articolo 2359 del Codice civile.

Come specificato dal documento di prassi:

“ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma del citato articolo 2359, si computano anche i voti spettanti a persona interposta tra cui, ai fini della disciplina dei forfetari, andranno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR.”

Regime forfettario: quando sono riconducibili le attività economiche

L’ulteriore condizione che deve essere verificata per stabilire l’applicabilità della causa ostativa è la riconducibilità delle attività della srl controllata a quelle dei soggetti in regime forfettario.

A riguardo la circolare numero 9/E del 10 aprile 2019 chiarisce che tale requisito si realizza indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati.

La riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si verificherà se la persona fisica che usufruisce del regime forfettario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata.

La stessa srl, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Se anche una delle condizioni previste non si verifica, la causa ostativa non è operativa e il contribuente può applicare o rimanere nel regime forfettario.

L’anno di riferimento è quello di applicazione del regime e non quello precedente.

Il documento di prassi specifica inoltre quanto segue:

Pertanto, in linea generale il contribuente può aderire per l’anno di costituzione della società al regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l’esistenza - decadrà dal regime nell’anno successivo.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, conferma che nel caso in questione non sussiste alcun controllo di diritto, né influenza dominante sulla società che dovrà essere costituita.

Il controllo di fatto, invece, non può essere verificato in sede di interpello.

Regime forfettario: come vengono considerati i proventi che derivano dai diritti di autore

Un’ulteriore specificazione del documento di prassi riguarda i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore.

In merito viene richiamata la circolare numero 9/E del 2019 che specifica che in base a quanto previsto dal TUIR sono considerati redditi di lavoro autonomo.

Di conseguenza:

“gli stessi concorreranno alla verifica del limite di 65.000 euro solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.”

L’Agenzia delle Entrate specifica che anche se le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società dovessero ricondursi a sezioni ATECO differenti non risulterebbe comunque integrata la causa ostativa in esame e il soggetto non decadrebbe dal regime forfettario.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che:

“qualora l’effettiva attività svolta dalla costituenda società si concretizzi unicamente nello sfruttamento degli stessi, si ritiene di essere in presenza di «esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni».”

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